N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 1993

                                N. 107
  Ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal tribunale di sorveglianza di
 Ancona nel procedimento di sorveglianza per l'applicazione del regime
 detentivo, sul reclamo di Pagliuso Domenico
 Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati -
    Assoggettabilita',  con  decreto  ministeriale,   ad   un   regime
    carcerario  particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del
    principio che non ammette restrizioni della liberta' personale  se
    non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria - Incidenza sulla
    funzione rieducativa della pena.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma, e
    successive modificazioni).
 (Cost., artt. 13 e 27).
(GU n.11 del 10-3-1993 )
                     IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
   In  merito  al reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo,
 di cui all'art. 41-bis secondo comma, della legge 26 luglio 1975,  n.
 354,  e  successive modificazioni, presentato dal condannato Pagliuso
 Domenico, nato il 15  gennaio  1934,  a  Lamezia  Terme  (Catanzaro),
 domiciliato  in  via  Poerio  n.  35, attualmente ristretto presso la
 sezione  a  maggior  indice  di  vigilanza  cautelativa  della   casa
 circondariale di Ascoli Piceno, in espiazione della pena detentiva di
 anni  uno e mesi sei di reclusione, siccome comminata oltre alle pene
 pecuniarie di L. 800.000 di multa e di L. 400.000 di  ammenda,  dalla
 sentenza  n.  74/92 reg. inserz. sent. pronunziata in data 16 ottobre
 1992 dal tribunale di Lamezia Terme, in relazione  a  fattispecie  di
 detenzione abusiva di armi ed altro (f. p. 3 ottobre 1993),
    A scioglimento della riserva espressa nell'odierna udienza;
    Verificata la regolarita' degli atti sotto il profilo processuale;
    Sentiti  il P. G. ed il difensore di ufficio dell'interessato, che
 concludevano come in atti osserva in
                            FATTO E DIRITTO
    Arrestato  in  data  3  aprile  1992,  Pagliuso  Domenico,  meglio
 qualificato  in epigrafe, gia' condannato alla pena detentiva di anni
 uno e mesi sei di reclusione,  nonche'  a  quelle  pecuniarie  di  L.
 800.000  di  multa  e di L. 400.000 di ammenda, applicate in esito ad
 accordo manifestato dalle parti alla stregua del disposto degli artt.
 444 e segg. del c.p.p., in  relazione  a  fattispecie  contestate  di
 detenzione e porto abusivo di armi ed altro, dal tribunale di Lamezia
 Terme  con setenza pubblicata in data 16 ottobre 1992 (v. copia della
 sentenza di condanna, in atti). In data 20 luglio  1992  il  Ministro
 guardasigilli  emanava  apposito decreto, con cui, alla stregua della
 disciplina introdotta dall'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, e
 successivamente convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356, applicava
 al prefato Pagliuso il  particolare  regime  restrittivo  di  cui  al
 secondo   comma   dell'art.   41-bis   dell'o.p.,  interpolato  dalla
 surrichiamata normativa nell'ambito del corpus dell'originaria  legge
 di  riforma  dell'ordinamento  penitenziario  (v. in atti). Assegnato
 alla sezione a maggior indice di  vigilanza  cautelativa  della  casa
 circondariale  in Ascoli Piceno, il Pagliuso si vedeva notificare, in
 data 21 luglio 1992, apposito atto, sottoscritto  dal  direttore  del
 predetto istituto di pena, contenente le prescrizioni consustanzianti
 il  regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p.
 (v. in atti). In data 12 dicembre 1992 il detenuto sottoscriveva atto
 di reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo predetto: tale
 doglianza perveniva in  data  21  dicembre  1992  presso  l'intestato
 tribunale   di   sorveglianza.   Il  presidente  di  questo  collegio
 provvedeva a fissare l'odierna udienza per  la  discussione,  con  le
 forme  previste  dall'art.   14-ter dell'o.p., sul reclamo presentato
 dal Pagliuso: in esito all'esposizione compiuta dal giudice relatore,
 p. g., e  difensore  d'ufficio  del  detenuto  concludevano  coma  da
 separato verbale. Il tribunale si riservava.
   Tranne  i  punti  in  cui si indica il nome dell'imputato (Pagliuso
 Domenico) il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale
 a quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 106/1993).
 93C0216