N. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 1992
N. 108 Ordinanza emessa il 1 ottobre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Perugia nel procedimento di sorveglianza promosso dalla questura di Perugia nei confronti di Mazzeo Mariano Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (nella specie: semiliberta') per gli appartenenti alla criminalita' organizzata o per i condannati per determinati delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorita' di polizia in assenza delle condizioni di cui all'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Conseguente previsione di una "costrizione legislativa alla collaborazione processuale" in contrasto con il diritto di difesa - Prospettata violazione dei principi di irretroattivita' della legge penale sfavorevole, di precostituzione del giudice con incidenza, sulla funzione giurisdizionale solo formalmente attribuita alla magistratura. (Legge 26 luglio 1975, n. 154, art. 4-bis, primo comma, parte prima, modificato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, modificato dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, ultimo comma). (Cost., artt. 24, 25, 101, 109 e 111).(GU n.12 del 17-3-1993 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 1½ ottobre 1992, ha pronunciato la seguente ordinanza. Sentiti il p.m. e la difesa, nel procedimento di sorveglianza iscritto al n. 1019/92 r.g.t.s. promosso dalla questura di Perugia ex art. 15, n.c., della legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, con le seguenti osservazioni. Sulla falsa riga dell'ordinanza n. 2843/92, in data 27 giugno 1992, trasmessa alla Corte costituzionale il 5 agosto 1992, del tribunale di sorveglianza di Firenze, anche questo tribunale di sorveglianza reputa essere incostituzionale la nuova normativa di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 154, come modificato dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 356, art. 15, ultimo comma, per quanto attiene al procedimento de quo. Il detenuto Mazzeo Mariano, condannato per concorso in sequestro di persona a scopo estorsivo, avendo meritato in maniera superlativa, nell'arco di tempo della detenzione a Perugia, ed avendo trovato favorevole sistemazione per lavoro all'esterno, con ordinanza n. 213/91, in data 28 marzo 1991, dopo alterne vicende, ha ottenuto di essere ammesso a regime di semiliberta' e in questo anno di attivita' lavorativa all'esterno non ha minimamente demeritato; anzi, si e' distinto per la sua spiccata laboriosita', per l'educazione e l'esternato senso umano posto nell'espletamento dell'attivita' lavorativa di cui sopra. Improvvisamente, quale fulmine a ciel sereno, l'art. 15 della legge n. 356 del 7 agosto 1992 ha determinato segnalazione, da parte della questura, di non collaborazione del Mazzeo Mariano con la "Polizia", il che dovrebbe portare alla revoca della semiliberta' a suo tempo concessa al detenuto di cui sopra che, obiettivamente, non ha modo di collaborare, perche' il procedimento penale di condanna che lo riguardava, si e' concluso in forma piena e definitiva, ne' versa, neppure, nella condizione di attivarsi quale delatore sincero di un qualche fatto o personaggio che alla giustizia potrebbe interessare. Cio' significa, a parere del tribunale, che al semilibero Mazzeo Mariano, poiche' ad impossibilia nemo tenetur, e' stato privato il diritto ad una difesa che la nostra Costituzione, all'art. 24, prevede quale "diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"Ý Con la norma che si contesta come incostituzionale e' rimasta esclusa la garanzia di contraddittorio, con riduzione del diritto che compete ad ogni cittadino della nostra Repubblica, nel senso che quel diritto e' da ritenersi escluso dalla derivata impossibilita' per il soggetto di partecipare ad una effettiva dialettica processuale. La normativa vigente allo stato, condizionando un vero e proprio diritto del soggetto alla c.d. "collaborazione", vincola il soggetto medesimo ad una linea difensiva, negandogli, pertanto, la liberta' di scelta garantita costituzionalmente, con la costrizione legislativa alla "collaborazione processuale" e, quindi, ad una particolare linea di difesa (come dire che e' assolto soltanto colui che in sede processuale renda piena ed ampia confessioneÝ) per ottenere benefici penitenziari. In altre parole, al soggetto si preclude, a causa della mancata collaborazione, l'accesso alla fruizione di un diritto, anche quando - come nel caso di specie - la "collaborazione" richiesta dalla legge non e' possibile e si tratti di un soggetto - come nella specie - che ha gia' compiuto un ottimo percorso rieducativo e continua a percorrerlo positivamente. Altro rilievo di incostituzionalita' della normativa in contestazione e' quello della mancata previsione della non retroattivita' delle norme, con conseguente violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che prevede che: "Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Il principio della irretroattivita' della legge costituisce principio generale del nostro ordinamento (art. 11 delle preleggi e Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155) e va osservato anche in materia di rieducazione penitenziaria che rientra nell'ambito, con le norme a tanto preposte, della materia penale dell'ordinamento. E, per concludere, un ultimo rilievo di incostituzionalita' della norma (ultimo comma dell'art. 15 della legge), con palese violazione degli artt. 25, primo comma, della Costituzione; 101, secondo comma, della Costituzione; 109 della Costituzione; 111, primo comma, della Costituzione. La norma in discussione, invero, sacrifica la funzione giurisdizionale della magistratura alla discrezionalita' della competente autorita' di polizia (soltanto la questura?) che, senza svolgere alcuna attivita' di pre-accertamento, segnala (o non segnalaÝ) la "non collaborazione" di questo o di quel soggetto che, condannato per determinate ipotesi di reato previste dalla legge, versi in determinate condizioni. In pratica, il momento decisionale viene, di fatto, sottratto al giudice naturale precostituito per legge, che per la revoca di una misura alternativa e' il tribunale di sorveglianza, il quale finisce per prendere atto, su segnalazione del magistrato di sorveglianza, di un apodittiva informativa in negativo della autorita' di polizia con riguardo alla sussistenza di una collaborazione o meno del soggetto di cui si tratti. Per inciso, una finalissima considerazione che vuol essere una domanda, con risposta, al supremo Consesso della nostra giustizia: la "collaborazione" (o la "non collaborazione") deve essere "attuale" e per un avvenimento attuale (visto che il legislatore, all'art. 15, usa l'indicativo presente), ovvero e' possibile il riferimento ad un fatto del passato, giudicato o meno?
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, come indicate nella motivazione che precede; Sospende la procedura di sorveglianza n. 1019/92, in corso, relativa alla eventuale revoca della misura alternativa della semiliberta' nei confronti di Mazzeo Mariano; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alle questioni sollevate; Manda la cancelleria, per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicita' previste dall'art. 23 su citato della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la prosecuzione della misura alternativa della semiliberta' alla quale il condannato Mazzeo Mariano e' ammesso, secondo il programma di trattamento gia' predisposto; Comunicazioni all'interessato e alla direzione della casa circondariale di Perugia. Perugia, addi' 1½ ottobre 1992 Il presidente del tribunale di sorveglianza, estensore: POGGI Il collaboratore di cancelleria: MASCALZONI Depositata oggi, 6 ottobre 1992. Il collaboratore di cancelleria: MASCALZONI 93C0217