N. 95 ORDINANZA 8 - 15 marzo 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Successione - Imposte - Beni esenti di rilevante interesse  culturale
 -  Alienazione entro il quinquennio dall'apertura della successione -
 Pena  pecuniaria  pari  a  tre  volte  l'imposta  -  Discrezionalita'
 legislativa - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 2 agosto 1982, n. 512, art. 4, quinto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
 MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4, quinto
 comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni  di
 rilevante  interesse  culturale),  promosso con ordinanza emessa il 5
 dicembre 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di  Siena
 sul  ricorso  proposto  da Eddo Bartali ed altra contro l'Ufficio del
 Registro di Siena, iscritta al n. 312 del registro ordinanze  1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 25, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  5  dicembre  1991  la   Commissione
 tributaria  di  secondo  grado  di  Siena  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge  2
 agosto  1982,  n.  512,  il quale dispone che, in caso di alienazione
 entro il quinquennio dall'apertura della successione di  beni  esenti
 da  imposta  perche'  di  rilevante  interesse  culturale, l'erede e'
 tenuto al pagamento delle imposte nella misura di  tre  volte  quella
 normale  e  di  una  pena  pecuniaria non riducibile pari a tre volte
 l'imposta stessa;
      che, ad avviso della Commissione,  detta  disciplina  violerebbe
 gli  artt.  3  e 53 della Costituzione, per un verso parificando agli
 effetti sanzionatori le differenti ipotesi considerate e per  l'altro
 spezzando,  con  l'imporre il pagamento delle imposte nella misura di
 tre volte quella normale, il collegamento tra capacita'  contributiva
 e precetto tributario;
      che  e' intervenuta nel giudizio la Presidenza del Consiglio dei
 ministri,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
    Considerato  che,  come  questa  Corte  ha reiteratamente statuito
 (sentenza n. 333 del 1991; ordd. n. 103 del 1992 e n. 520  del  1991;
 n.  62  del  1989,  593 e 50 del 1988, 337 e 315 del 1987), le scelte
 discrezionali del legislatore non sono sindacabili  nel  giudizio  di
 costituzionalita' se non risultino palesemente irragionevoli;
      che  la  disciplina impugnata trova fondamento nella particolare
 rilevanza che i beni considerati e  la  loro  adeguata  conservazione
 hanno per il patrimonio culturale del paese;
      che  la  ratio delle norme offre ragionevole giustificazione per
 lo speciale regime, consistente in primo luogo nella esenzione  dalla
 imposta  di  successione  e per converso nel rigore della sanzione in
 caso di violazione degli obblighi incombenti sull'erede;
      che non appare censurabile l'equiparazione a  fini  sanzionatori
 di  ipotesi diverse l'una dall'altra ma unificate dalla previsione di
 comportamenti  contrastanti  con  la  doverosa  tutela  di  beni   di
 rilevante interesse culturale;
      che,  versandosi  in materia sanzionatoria, risulta incongruo il
 richiamo al principio della capacita' contributiva;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982,
 n. 512 (Regime fiscale dei beni di  rilevante  interesse  culturale),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
 Commissione  tributaria  di  secondo  grado  di Siena con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0255