N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 1992
N. 128 Ordinanza emessa il 26 novembre 1992 dalla pretura di Torino, sezione distaccata di Chieri nel procedimento penale a carico di Sabbia Aurelio Regione Piemonte - Inquinamento - Scarichi delle pubbliche fognature - Previsione con legge regionale, di limiti di accettabilita' (degli scarichi) diversi e piu' permissivi di quelli stabiliti dalla normativa statale - Conseguente esclusione dall'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Mancato adeguamento della normativa di attuazione regionale alle prescrizioni legislative statali - Travalicamento della competenza regionale - Violazione della riserva di legge statale in materia penale. (Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, artt. 4, lett. b), 10, lett. b), e 22). (Cost., artt. 25 e 117).(GU n.14 del 31-3-1993 )
IL PRETORE Rilevato che il p.m. ha sollevato nel presente procedimento penale n. 21144/92 rg a carico di Sabbia Aurelio, imputato del reato ex art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, lett. b), 4, lett. b), nonche' dell'art. 22 della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per violazione degli artt. 117 e 25 della Carta fondamentale, nella parte in cui sottrae alla sanzione penale ex art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 uno scarico in acque superficiali di reflui di collettore fognario eccedente i limiti massimi previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 ma rientrante in quelli, meno rigorosi, previsti dalle tebelle allegate alla cennata legge regionale; Rilevato altresi' che il risultato delle analisi effettuate sui campioni delle acque di scarico del collettore fognario del comune di Pino Torinese prelevati dal servizio di igiene pubblica ha evidenziato - come emerso a dibattimento - un effettivo supero dei limiti massimi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 relativamente ai parametri azoto ammoniacale e tensioattivi reientrando peraltro i valori accertati nei limiti massimi fissati con la tabella 2. IV allegata alla legge regionale piu' volte citata; Vista l'ordinanza 18 agosto 1992 - in materia analoga - del giudice delle indagini preliminari presso la pretura di Reggio Emilia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1992, n. 47, prima serie speciale; O S S E R V A La questione sollevata dal p.m. appare rilevante e non manifestamente infondata. La legge n. 319/1976, con successive modifiche, ha introdotto nell'ordinamento - come palesato dal tenore del suo art. 1 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 31 maggio 1991, Valiante) - una disciplina generale degli scarichi estesa a tutto il territorio nazionale e a qualsiasi tipo di scarico nonche' fondata, da un lato, sull'obbligo di autorizzazione per ogni scarico, eccetto quelli da insediamenti civili in pubblica fognatura e quelli pre-esistenti da insediamenti civili non recapitanti in pubblica fognatura; dall'altro, sull'osservanza, per tutti, dei limiti di accettabilita' di cui alle tabelle A e C allegate. Ha poi previsto, la legge, agli artt. 14, secondo comma, seconda parte, e 4, primo comma, lett. a), un intervento legislativo regionale sulla regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature. Trattasi peraltro di potesta' legislativa di mera attuazione e integrazione della legislazione statale, non rientrando la tutela dei corpi recettori e delle acque superficiali tra le materie elencate nell'art. 117, primo comma, della Costituzione e oggetto di potesta' legislativa "concorrente" o "ripartita" delle regioni. Del resto, la legge n. 319/1976 non ha dettato meri principi generali ma ha introdotto una disciplina variegata e immediatamente cogente in ambito nazionale. La successiva legislazione regionale doveva informarsi dunque ai limiti massimi tabellari sanciti con la legge statale, la cui osservanza costituisce principio fondamentale in materia. Tale conclusione e' stata fatta propria dalla stessa Corte regolatrice con sentenza 20 febbraio-2 aprile 1990, Armuzzi e succes- sive, secondo cui in tema di tutela delle acque dall'inquinamento le regioni possono prevedere solo un abbassamento dei limiti di accettabilita' dei reflui e non anche un innalzamento oltre i livelli indicati dalla legge penale. Orbene, la legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, non si e' conformata a tale principio poiche' le tabelle allegate alla medesima legge prevedono per alcuni parametri, tra cui quelli relativi all'azoto ammoniacale ed ai tensioattivi il cui supero forma oggettto del presente giudizio, limiti meno rigorosi di quelli della legge statale. In particolare, mentre il limite massimo previsto dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 e' pari a mg/l 15 relativamente al paramentro azoto ammoniacale ed a mg/l 2 relativamente al parametro tensioattivi quello previsto dalla legge regionale n. 13/1990 (tabella 2. IV) applicabile nel comune di Pino Torinese e' pari a mg/l 60 relativamente al primo parametro mentre non e' fissato limite massimo relativamente al secondo. La cennata normativa regionale (artt. 4, lett. b), e 10, lett. b), della legge regionale n. 13/1990) sembra dunque porsi in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 117, secondo comma, della Costituzione, rappresentando esercizio di una potesta' legislativa che alla regione non competeva in quanto modificativa dei principi fondamentali della legislazione statale e indicente nella sfera sanzionatoria penale parimenti riservata allo Stato con violazione inoltre - almeno sotto il profilo concreto - del principio di uguaglianza conseguendone di fatto discipline penali differenziali rispetto al rimanente territorio nazionale. Sotto tale profilo, si osserva che l'art. 22 della legge regionale richiama, in punto sanzione, gli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 319/1976. Si tratta peraltro di richiamo per un verso pleonastico, se riferito a fattispecie identicamente disciplinate dalle leggi statale e regionale, per altro verso integrante comunque illegittima ingerenza della legislazione regionale nella sfera riservata alla potesta' punitiva dello Stato, ingerenza estrinsecabile vuoi con la sottrazione, totale o parziale, di talune fattispecie al rigore della sanzione penale in virtu' dei precetti piu' tolleranti della legge regionale vuoi con l'assoggettamento a sanzione penale di fattispecie non sanzionate (o sanzionate diversamente) dalla legge statale, vuoi, infine con la mera previsione di sanzioni penali. In ordine alla rilevanza della dedotta questione di costituzionalita' basti ricordare che le risultanze dell'istruttoria sinora esperita hanno suffragato gli estremi oggettivi del reato contravvenzionale contestato e in particolare l'effettuazione di scarichi di acque del collettore fognario di Pino Torinese (qualificabile, per la portata, nella categoria b) di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/1990) eccedenti i limiti di cui alla tabella A della legge n. 319/1976 relativamente ai parametri azoto ammoniacale e tensioattivi nonche' la rinconducibilita' di tali scarichi all'imputato, quale sindaco di Pino Torinese all'epoca dei fatti e titolare dello scarico medesimo. Alla sussumibilita' della condotta contestata nella previsione ex art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 osta peraltro la citata normativa regionale che legittima, per se', scarichi eccedenti i limiti massimi tabellari fissati con legislazione statale purche' rientranti in quelli meno rigorosi fatti propri della legge regionale. Questa, d'altro canto, non puo' essere disapplicata dall'a.g.o. occorrendo specifica pronuncia del giudice delle leggi (Corte costituzionale n. 285/1990). Da ultimo non giova addurre la possibilita' di una pronuncia terminativa che escluda la sussitenza dell'elemento soggetivo del reato, poiche' detta pronuncia postula comunque l'astratta configurabilita' dell'illecito in esame.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, lett. b), 4, lett. b), nonche' 22 della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della giunta regionale del Piemonte e comunicata ai Presidente della due Camere del Parlamento e al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Chieri, addi' 26 novembre 1992 Il pretore: GIANETTI 93C0262