N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1992

                                N. 129
 Ordinanza emessa  il  1  dicembre  1992  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento civile vertente tra Davide Maria e l'I.N.A.D.E.L.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Impiegati  di  enti  locali  -
 Indennita' premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. ai superstiti
 -  Vedova  gia'  separata  per  colpa   -   Prevista   esclusione   -
 Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto a situazioni in
 cui, secondo il giudice a quo, lo status di divorziato o di  separato
 per  colpa,  non  impedirebbero  il  conseguimento  della pensione di
 riversibilita' o dell'indennita'  di  buonuscita  -  Incidenza  sulla
 garanzia   previdenziale   -   Richiamo  alle  sentenze  della  Corte
 costituzionale nn. 213/1985 e 286/1987.
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.14 del 31-3-1993 )
                              IL PRETORE
    In sede di decisione e pronunciando in via interlocutoria;
    Rilevato  che  la  ricorrente  ha chiesto la condanna dell'Inadel,
 rimasto contumace, al pagamento dell'indennita' premio di servizio in
 forma indiretta per L.  18.637.430  per  essere  il  coniuge  Paolini
 Raffaele deceduto in attivita' di servizio;
    Rilevato   che  all'accoglimento  della  domanda  osta,  ai  sensi
 dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, lo  status  di  coniuge
 separato  per  colpa, come da sentenza del tribunale di Roma 19 marzo
 1984, in atti;
    Rilevato   che   la    ricorrente    prospetta    l'illegittimita'
 costituzionale  della  norma per contrasto con gli artt. 3 e 38 della
 Costituzione;
    Rilevato che la questione appare rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.   Invero,   da   un   lato,   sotto   il   primo  profilo,
 all'accoglimento della domanda  si  oppone,  sussistendo,  alla  luce
 della  documentazione  in  atti,  gli  altri  requisiti soggettivi ed
 oggettivi, la sola circostanza sopra evidenziata;  dall'altro,  sotto
 il   secondo  profilo,  la  Corte  costituzionale  ha  gia'  ritenuto
 sussistente in fattispecie sovrapponibili la violazione degli artt. 3
 e 38 della Costituzione da parte di norme di pari contenuto  relative
 all'indennita'  di buonuscita (sentenza n. 213/1985) ed alla pensione
 di reversibilita' (sentenza n. 286/1987), alle cui argomentazioni  si
 rinvia,  in  riferimento  al  coniuge  divorziato  ed  al coniuge del
 dipendente statale.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  3,  secondo  comma, della legge 8 marzo
 1968, n. 152, nella parte in cui esclude che l'indennita'  premio  di
 fine   servizio  in  forma  indiretta  spetti  alla  vedova  separata
 legalmente con sentenza passata  in  giudicato  pronunciata  per  sua
 colpa;
    Sospende il giudizio;
    Manda   alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per   la
 comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;
    Ordina  la  trasmissione  alla Corte costituzionale degli atti del
 procedimento e della presente ordinanza.
      Roma, addi' 1½ dicembre 1992
                         Il pretore: TATARELLI

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