N. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 1993
N. 130 Ordinanza emessa l'11 gennaio 1993 dal tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento concernente l'ammissibilita' della domanda di adozione, nazionale od internazionale, presentata da Parodi Roberto ed altra Adozione - Requisiti per gli adottanti - Durata del matrimonio di almeno anni tre - Lamentata irrilevanza del periodo di pregressa stabile e prolungata convivenza more uxorio prima del matrimonio, comprovato da acquisizioni documentali - Irragionevole disparita' di trattamento. (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.14 del 31-3-1993 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. In data 30 maggio 1992 i coniugi Parodi Roberto Giovanni nato a Genova il 25 febbraio 1954 e Burattini Anna Laura nata a Polverigi (Ancona) il 20 febbraio 1958, residenti in Genova, via Anguissola n. 5/8 depositavano presso la cancelleria di questo Tribunale due sepa- rate istanze finalizzate ad ottenere l'adozione di un bambino italiano (proc. n. 173/92 r.d.) o di uno straniero (proc. n. 174/S/92 r.d.) di eta' non superiore ai tre anni. I coniugi precisavano di essere coniugati dal 26 marzo 1992 ma, in realta', di essere conviventi dal 17 marzo 1982 come confermato dai certificati di convivenza e di residenza storici allegati all'istanza da essi presentata. Gli istanti si impegnavano a provvedere al mantenimento, all'allevamento, all'educazione e alla istruzione del minore ad essi eventualmente destinato nonche' a conformarsi a tutti gli obblighi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e chiedevano il rilascio della dichiarazione di idoneita' all'adozione previsto dall'art. 30 della citata legge. Ai sensi della norma da ultimo citata il tribunale per i minorenni chiamato a valutare una domanda del tenore di quella proposta dai coniugi in oggetto deve innanzi tutto accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge n. 184/1983. Il primo requisito di carattere oggettivo e documentabile riguarda la durata del matrimonio e, sul punto, la legge richiede che la coppia risulti unita dal vincolo matrimoniale da almeno tre anni. Nel caso di specie, dunque, benche' non vi sia motivo di dubitare della capacita' dei coniugi Parodi/Burattini di farsi carico di un minore ai fini adottivi, la mancanza del requisito inerente alla durata del matrimonio impedisce la verifica sperimentale della loro idoneita' educativo-assistenziale. Conseguentemente il tribunale dovrebbe pervenire ad una declaratoria di inammissibilita' della domanda e alla archiviazione dei fascicoli processuali fatta salva la possibilita' per gli interessati di una nuova attivazione successiva al raggiungimento dei tre anni di matrimonio. Ritiene peraltro il collegio che possa essere sollevata d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'art. 6, primo comma, della legge n. 184/1983 nella parte in cui non consente di dare rilevanza, nei confronti dei coniugi uniti in matrimonio, alla durata di una pregressa stabile e prolungata convivenza more uxorio comprovata dalla documentazione acquisita agli atti. La mancata possibilita' di tenere nel giusto conto tale forma di convivenza precedentemente intervenuta tra due coniugi aspiranti genitori adottivi potrebbe innanzi tutto comportare la violazione dell'art. 2 della Costituzione che, come noto, riconosce e garantisce i diritti dei singoli pure nelle formazioni sociali dove essi, esplicano la loro personalita' e, quindi, anche nell'ambito della famiglia di fatto. Ma, soprattutto, la norma della cui legittimita' si dubita sembra violare l'art. 3 della Costituzione poiche' essa viene in concreto a disciplinare in modo diverso la condizione di coppie che, proprio per il fatto di essere unite in matrimonio, dovrebbero ricevere analoga forma di tutela anche per quanto riguarda la materia delle procedure adozionali. In altre parole non si vuole qui sostenere l'esistenza di un'identita' tra la famiglia di fatto e quella legittima (trattandosi di fenomeni assimilabili solo per alcuni aspetti), ma rilevare come una coppia di coniugi unita in matrimonio da pochi mesi e tuttavia forte di una convivenza more uxorio protrattasi senza interruzione per oltre dieci anni, non dovrebbe essere discriminata rispetto a coppie di coniugi che al momento della presentazione della loro domanda in tribunale rispondano unicamente al requisito del richiesto triennio matrimoniale. Ne' si puo' fare a meno di sottolineare che lo scopo della norma e' quello di poter fare affidamento su potenziali genitori forti di un "rapporto di coppia gia' sperimentato come stabile". Sul punto puo' essere utilmente ricordato che il legislatore italiano ha aderito alla Convenzione di Strasburgo riducendo da cinque a tre anni la pregressa durata del vincolo matrimoniale. Cio' non toglie peraltro che, tenuto conto anche dell'elevato numero di coppie che, secondo le indagini statistiche, si separano tra il terzo e l'ottavo anno di matrimonio, la tenuta di coppia garantita nella situazione descritta dagli attuali istanti appare sicuramente superiore a quella offerta da coniugi pur ritualmente uniti in matrimonio da tre, cinque o sette anni. Circa la rilevanza della questione che si intende sollevare con la presente ordinanza e' opportuno soffermarsi brevemente sull'iter delle domande volte ad ottenere la idoneita' all'adozione e sulle conseguenze che ai coniugi Parodi/Burattini deriverebbero dal rigetto della loro istanza. Preliminarmente se deve osservare che non avendo attualmente il Parodi (l'elemento piu' anziano della coppia) ancora compiuto i 39 anni egli, una volta ottenuta la dichiarazione di idoneita' all'adozione, avrebbe la possibilita' di adottare un bimbo appena nato o in tenerissima eta'. Ed infatti l'art. 6, secondo comma, della legge n. 184/1983 prevede che l'eta' degli adottanti non debba super- are di piu' di quarant'anni l'eta' dell'adottando. Nel caso invece di reiezione della domanda, la coppia, come si e' detto potrebbe ripresentare una nuova istanza soltanto a partire dal 26 marzo 1995 e da cio' deriverebbe la conseguenza che, tenuto conto dei tempi tecnici e procedurali richiesti dall'istruzione della pratica, la dichiarazione di idoneita' all'adozione potrebbe essere verosimilmente pronunciata dopo circa un anno dall'apertura del fascicolo processuale. Ne deriverebbe inevitabilmente che a quell'epoca gli attuali richiedenti potrebbero adottare soltanto un bambino dell'eta' di tre anni e cio' naturalmente sempreche' risulti possibile ottenere in tempi brevi la disponibilita' di un minore cosa che, come noto, risulta di regola tutt'altro che probabile. In definitiva, dunque, il rigetto dell'attuale domanda comporterebbe per gli istanti non solo un consistente ritardo nell'attivazione delle pratiche per ottenere la disponibilita' di un bimbo, ma l'impossibilita' per i coniugi di ottenere l'adozione di un neonato o di un minore nei primi anni di vita. Tale conseguenza, per i motivi sopra esemplificati, costituisce un pregiudizio non giustificato posto che la coppia Parodi/Burattini verrebbe ad essere discriminata rispetto a coniugi formalmente in possesso dei requisiti previsti dalla legge ma nella sotanza portatori di un'esperienza di vita coniugale inferiore a quella da essi offerta. In conclusione, puo' essere ribadito che l'irrilevanza attribuita alla convivenza more uxorio dei coniugi istanti, precedentemente all'unione matrimoniale, dall'art. 6 della legge n. 184/1983 sembra violare, quantomeno, l'art. 3 della Costituzione. Ed infatti, anche su di un piano piu' generale, i conviventi successivamente convolati a nozze dopo un'unione di fatto protrattasi per lunghi anni senza interruzione, verrebbero posti in una situazione deteriore rispetto ai coniugi i quali, come si e' gia' evidenziato, abbiano dalla loro soltanto il requisito dell'esistenza di un vincolo matrimoniale della durata di tre anni. Poiche' non si rinviene alcuna razionale giustificazione di tale differente trattamento, in conformita' del parere espresso dal p.m., nel caso di specie il dubbio circa la costituzionalita' della norma in esame appare al collegio non infondato. La presente procedura deve pertanto essere sospesa e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 97; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui non consente di dare rilevanza, nei confronti dei coniugi uniti in matrimonio, alla durata della pregressa stabile e prolungata convivenza more uxorio comprovata dalle acquisizioni documentali; Dispone la sospensione della presente procedura e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento. Il presidente estensore: GALANTI Depositato in cancelleria, addi' 27 gennaio 1993. Il collaboratore di cancelleria: CARLINO 93C0264