N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 1991- 15 marzo 1993
N. 135 Ordinanza emessa il 20 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 marzo 1993) della commissione tributaria di primo grado di Sanremo sul ricorso proposto da Praino Maria contro ufficio imposte dirette di Sanremo Tributi in genere - Imposta sui redditi - Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze tributarie - Onere (per la definizione automatica dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 1½ agosto 1982) di impegnarsi a versare con la dichiarazione integrativa lire cinquecentomila per ciascuno dei periodi stessi - Ingiustificata equiparazione di chi non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendovi tenuto, a chi non aveva presentato la medesima in quanto non vi era tenuto. (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 19, quinto comma, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., art. 3).(GU n.14 del 31-3-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Esaminati gli atti del giudizio; Ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 19, quinto comma, del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all'art. 3 della Costituzione, laddove equipara ai fini tributari o quantomeno non differenzia la posizione di chi non aveva presentato la denunzia dei redditi pur essendovi tenuto e chi non aveva presentato la medesima in quanto non vi era tenuto; Letti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo, disponendo la previa notifica della presente ordinanza alle parti del giudizio, al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente estensore: (firma illeggibile) 93C0269