N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 marzo 1993

                                 N. 21
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  18  marzo  1993  (del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri)
 Regione Valle d'Aosta - Controllo amministrativo - Disciplina dei
    controlli sugli atti degli enti  locali  -  Previsione:  a)  della
    nomina  da parte del consigio regionale di cinque componenti della
    commissione regionale di controllo al di fuori d'ogni designazione
    degli ordini professionali; b) del requisito  della  residenza  da
    almeno  tre  anni  nel territorio regionale per la eleggibilita' a
    componente  della   commissione;   c)   elezione   a   maggioranza
    qualificata  anziche'  assoluta  dei componenti stessi; d) mancata
    inclusione tra le cause  di  incompatibilita'  ed  ineleggibilita'
    dell'aver  ricoperto la carica di amministratore degli enti locali
    soggetti  al  controllo  nell'anno  precedente  alla  costituzione
    dell'organo;  e)  fissazione  della  misura  della  indennita' per
    relationem; f) disciplina dei termini procedimentali tra  i  quali
    quello  per  la  comunicazione  del  provvedimento di annullamento
    dell'atto in maniera difforme dalla legge statale - Violazione dei
    principi sull'ordinamento delle autonomie locali  stabiliti  dalla
    legge  n.  142/1990  in  assenza  di  ragionevoli  giustificazioni
    riferibili a particolari situazioni locali.
 (Legge regione Valle d'Aosta 16 febbraio 1993, artt. 3, secondo
    comma, 4, primo comma, 6, 16, 22, primo, secondo,  terzo  e  sesto
    comma, 24, primo e secondo comma, 35 e 36).
 (Cost., art. 3; statuto Valle d'Aosta, art. 43, primo comma, in
    relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142).
(GU n.15 del 7-4-1993 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso  dall'avvocatura  generale dello Stato, presso i cui uffici in
 Roma, via dei Portoghesi 12, e'  domiciliato,  contro  il  presidente
 della  giunta  regionale  della  Valle  d'Aosta, per la dichiarazione
 d'illegittimita' costituzionale degli  artt.  3,  secondo  comma;  4,
 primo  comma;  6;  16;  22,  primo, secondo, terzo e sesto comma; 24,
 primo e secondo comma; 35 e 36 della legge regionale  riapprovata  il
 16 febbraio 1993 e recante "Disciplina dei controlli sugli atti degli
 enti  locali",  in  relazione  agli  artt. 3 e 97 della Costituzione,
 all'art.   43,   primo   comma,   dello   statuto   speciale   (legge
 costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 4) ed ai principi di cui alla
 legge 8 giugno 1990, n. 142.
    2.  -  Con  provvedimento  6  agosto  1992  il  presidente   della
 commissione  di  coordinamento  per la Valle d'Aosta rinviata a nuovo
 esame del consiglio regionale la legge approvata nella seduta del  30
 giugno  1992, recante "Disciplina dei controlli sugli atti degli enti
 locali", avendo rilevato:
       sub art. 3, secondo comma, che la prevista  elezione  da  parte
 del  consiglio  dei  cinque componenti della commissione regionale di
 controllo, oltre tutto scelti al di fuori d'ogni  designazione  degli
 ordini professionali, si poneva in contrasto con il carattere "misto"
 (statale  -  regionale)  risultante  per  l'organo di controllo dalla
 lett. b) del primo comma dell'art. 42 della legge  n.  142/1990,  dai
 cui  principi  la  norma  fatta  oggetto  di  rilievi  si discostava,
 altresi', relativamente al numero previsto dei componenti supplenti;
       sub art. 4, primo comma, che il requisito  della  residenza  da
 almeno  tre  anni  nel  territorio  regionale  per la eleggibilita' a
 componente della commissione si poneva in contrasto con gli artt. 3 e
 97 della Costituzione, oltre che con la legge 8 giugno 1990, n.  142,
 dai  cui  principi - altresi' - si discostavano i requisiti ulteriori
 specificati alle lettere a) , b) , c) e d) della stessa disposizione,
 siccome non  adeguati  al  criterio  dell'alta  professionalita'  cui
 avrebbe dovuto conformarsi la composizione dell'organo di controllo (
 ex art. 42 della legge cit.);
       sub  art.  4, terzo comma, che la elezione dei componenti della
 commissione doveva avvenire a  maggioranza  qualificata  e  non  gia'
 assoluta, come previsto;
       sub  art. 6, che la norma - sempre in contrasto con la legge n.
 142/1990 - per un verso  limitava  agli  "eletti  nella  regione"  la
 condizione  d'incompatibilita'  prevista  (alla lett. a) per i membri
 del Parlamento europeo e di quello nazionale e, per altro verso,  non
 considerava  affatto  tra le cause d'ineleggibilita' l'aver ricoperto
 la   carica  di  amministratore  degli  enti  soggetti  al  controllo
 nell'anno precedente alla costituzione dell'organo;
       sub art. 16, che la misura dell'indennita'  dei  componenti  la
 commissione,   siccome   stabilita  solo  per  relationem  e  percio'
 suscettibile di  aumentare  automaticamente  con  la  variazione  del
 parametro-base si poneva in contrasto con l'indirizzo di contenimento
 della  spesa  pubblica,  risultando in ogni caso eccessiva rispetto a
 quella degli analoghi compensi corrisposti in altre regioni;
       sub art. 22,  che  la  disciplina  dei  termini  procedimentali
 risultanti  dal  primo,  secondo,  terzo e sesto comma della norma si
 discostava da quella delineata agli artt. 46, 47 e 50 della legge  n.
 142/1950;
       sub  art. 24, primo e secondo comma, che ugualmente risultavano
 stabiliti termini diversi  da  quelli  fissati,  dall'art.  46  della
 ripetuta legge, per la comunicazione del provvedimento d'annullamento
 dell'atto;
       sub  art. 35, che il differimento dell'applicazione delle norme
 sulla  composizione  dell'organo  al  primo  rinnovo  del   consiglio
 regionale  successivo all'entrata in vigore della disciplina relativa
 contrastava con l'art. 61, terzo comma, della legge n. 142/90;
       sub art. 36, infine, che  anche  la  prevista  definizione  dei
 controlli  in  corso  secondo  la  previgente disciplina risultava in
 contrasto con la norma statale da ultimo richiamata.
    2. - In data 22 febbraio 1993 e'  pervenuta  al  presidente  della
 commissione     di    coordinamento    comunicazione    dell'avvenuta
 riapprovazione nella seduta consiliare del 16 febbraio - del testo di
 legge  contenente,  per  quanto  rileva,  la  sola   modifica   della
 maggioranza  richiesta  per  l'elezione  dei  componenti (terzo comma
 dell'art. 4).
    In ragione di che, ed in conformita'  dell'apposita  delibera  del
 Governo, il deducente Presidente del Consiglio dei Ministri ricorre -
 col   presente   atto   -   per  la  declaratoria  di  illegittimita'
 costituzionale delle norme  regionali  in  epigrafe,  rassegnando  le
 seguenti considerazioni.
    3.  - Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 142/1990
 i principi da questa dettati sull'ordinamento delle autonomie  locali
 si  applicano  anche  nelle  regioni  a  statuto  speciale, in quanto
 compatibili con le attribuzioni previste dai relativi statuti.
    Come si desume - a  contrariis  -  dall'art.  62  della  legge  n.
 142/1990 e dal decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282, col quale,
 sulla  proposta  della  commissione  paritetica  Stato-regione, si e'
 proceduto ad  armonizzare  le  norme  della  legge  n.  142/1990  con
 l'ordinamento  della  regione,  deve  escludersi che (nelle parti non
 fatte oggetto della operata  armonizzazione)  le  disposizioni  della
 ridetta  legge  possano - in principio risultare incompatibili con lo
 statuto della  Valle  d'Aosta,  che  del  resto,  nella  materia  del
 controllo  sugli atti degli enti locali, riserva alla legge regionale
 di stabilire modi e limiti di tale  controllo,  ma  "in  armonia  coi
 principi delle leggi dello Stato" (art. 43, primo comma).
    E'  agevole, cio' premesso, considerare che un siffatto limite (o,
 se  si  vuole,  criterio  direttivo)  costituzionalmente  fissato  al
 legislatore  della  V.d.A.  di  certo  comporta  se  non una puntuale
 conformazione della disciplina regionale ai principi stabiliti  dalla
 legge   n.   142/1990,   che  le  disposizioni  regionali  non  siano
 "dissonanti" o, in altre parole, non divergano in maniera clamorosa e
 macroscopica  dal  tessuto di fondo costituente - per cosi' dire - la
 filosofia della legge dello Stato.
    Trattandosi allora, agli effetti  del  sollecitato  sindacato,  di
 ricercare  i  contenuti  essenziali di cui si sostanzia la piu' volte
 citata legge n. 142/1990, sembra  lecito  individuare,  sottesi  alle
 regole poste dagli artt. 42 e 43, almeno due criteri-guida per quanto
 riguarda la composizione dell'organo: l'uno (cui ha fatto riferimento
 il  provvedimento  di  rinvio,  accennando al carattere "misto" della
 commissione), risultante dalla prevista integrazione della componente
 (maggioritaria) elettiva con un membro designato  dal  rappresentante
 del Governo nazionale nella regione (art. 42, primo comma, lettere a)
 e  b));  l'altro,  inteso  ad  assicurare  insieme  alla  particolare
 qualificazione tecnica (art. 42, primo comma, lett. a,  nn.  1  e  3)
 rigorose  condizioni  d'indipendenza  ed imparzialita' dell'organo di
 controllo (art. 43).
    Si tratta, in effetti, di criteri che  rispondono  a  ben  precise
 esigenze   d'interesse  generale,  a  loro  volta  individuabili:  a)
 "connotazione unitaria" della funzione del controllo di  legittimita'
 che  -  come  e'  stato  sottolineato  -  "costituisce  una  costante
 dell'ordinamento  per  nell'avvertito  pluralismo  delle   molteplici
 specifiche  situazioni" (cosi', Corte costituzionale n. 211/1985); b)
 nella tutela,  necessariamente  uniforme,  dell'ambito  di  autonomia
 riconosciuto   ai   minori  enti  territoriali  dall'art.  128  della
 Costituzione e salvaguardato, in concreto, (anche) dalla creazione di
 condizioni idonee a sottrarre ad ogni interferenza lo svolgimento del
 controllo, per cio' stesso affidato solo a soggetti  che  offrano  la
 piu' ampia garanzia d'imparziale esercizio delle funzioni.
    3.  1.  -  Contrasta,  dunque,  con  l'art. 43, primo comma, dello
 statuto speciale della Valle  d'Aosta  il  denunciato  secondo  comma
 dell'art.  3  della  legge regionale in esame, per aver attribuito al
 consiglio l'elezione di tutti (e cinque) i componenti (vuoi effettivi
 che supplenti) cosi' privando l'organo di controllo  -  in  aperta  e
 stridente  dissonanza  con  il  primo  dei suindicati criteri-guida -
 dell'apporto, minoritario ma non meno fondamentale, di un  membro  di
 designazione  "governativa"  cui  il sistema delineato dalla legge n.
 142/1990 ha, in materia evidente, affidato  l'essenziale  compito  di
 esprimere  l'insopprimibile  esigenza  d'una  sostanziale uniformita'
 d'indirizzo nell'esercizio della funzione  di  controllo  sugli  enti
 locali.
    E  va  appena chiarito, al riguardo, che la denuncia qui formulata
 si appunta non tanto sul modo in se' (elezione diretta da  parte  del
 Consiglio  regionale),  quanto sull'assoluta liberta' di elezione del
 "quinto" componente (al  di  fuori  d'ogni  forma  di  concorso  alla
 relativa   scelta  da  parte  del  presidente  della  commissione  di
 coordinamento).
   3. 2. - Senza necessita' di illustrare il contrasto  con  l'art.  3
 della   Costituzione   -   e  senza,  quindi,  recedere  dal  rilievo
 d'illegittimita' formulato col provvedimento di rinvio  con  riguardo
 alla  previsione della residenza nella ragione da almeno tre anni tra
 i requisiti di eleggibilita' - l'art. 4,  primo  comma,  della  legge
 regionale  va denunciato per quanto, disarmonicamente col secondo dei
 criteri-guida gia' sottolineati (  sub  3),  non  risulta  idoneo  ad
 assicurare  particolare  qualificazione  tecnica  ed  indipendenza ai
 componenti  da  eleggere, rispettivamente, tra gli esperti in materie
 giuridico-amministrative (lett. a)  e  tra  gli  esperti  in  materie
 economico-finanziarie (lett. b).
    Invero,  non  possono  ritenersi  disposizioni di dettaglio quelle
 recate dall'art. 42, primo comma, lett. a), nn. 1 e 2, della legge n.
 142/1990 che prescrive doversi  scegliere  tali  esperti  tra  quelli
 designati  dai  rispettivi ordini professionali ed iscritti da almeno
 dieci anni nei relativi albi. Con tutta evidenza, la designazione  da
 parte degli ordini professionali e' forma di partecipazione indiretta
 alla scelta, riservata al consiglio regionale, attraverso la quale la
 legge  statale  ha  inteso  esaltare  la  "terzieta'" ed il prestigio
 dell'organo  di  controllo,  mentre  il  requisito   dalla   (almeno)
 decennale   iscrizione   nei   rispettivi  albi  professionali  degli
 "esperti" eleggibili  mira  ad  assicurare  un  apporto  di  notevole
 esperienza,   quale  -  appunto  -  quella  acquisita  col  protratto
 esercizio della professione e, per cio' stesso, con la maturazione di
 una eta' (non solo anagrafica ma, in primo luogo, professionale) che,
 in  se',  rappresenta  almeno  presuntivamente  fattore  di  maggiore
 indipendenza  nell'esercizio  delle  funzioni  in  seno all'organo di
 controllo.
    Per duplice  verso  quindi  -  per  aver  escluso  ogni  forma  di
 partecipazione  esterna  e  qualificata alla scelta dei componenti, e
 per aver ridotto al solo possesso del diploma di laurea il  requisito
 di  eleggibilita'  degli  "esperti"  -  la  norma impugnata mostra di
 divergere  in  maniera  netta  da  principi   della   legge   statale
 sicuramente  fondamentali  (perche' direttamente incidenti, come s'e'
 visto, sulla terzieta' e qualificazione tecnica dell'organo).
    3. 3. -  Attiene,  ancora,  alla  composizione  della  commissione
 l'art. 6 della legge regionale che, da un lato, ha ampliato (rispetto
 a  quelle  previste dall'art. 43 della legge n. 142/1990) le cause di
 incompatibilita' con l'assunzione delle funzioni di competente  della
 commissione,  ma,  per altro verso, ha poi circoscritto o addirittura
 pretermesso alcune di tali  cause,  contemplate  invece  dalla  legge
 statale.
    Per  questo  secondo  aspetto,  non  sembra  -  anzitutto - che il
 legislatore valdostano abbia percepito l'esatta valenza dell'art. 43,
 lett. a) della legge n. 142/1990  allorche'  (lett.  a)  della  norma
 impugnata)    ha    limitato    ai    soli   eletti   nella   Regione
 l'incompatibilita' dei parlamentari europei e nazionali. In  effetti,
 e'  da  ritenere  che non tanto (o non solo) i particolari legami coi
 collegi elettorali, quanto - piu' in generale l'appartenenza  ad  una
 "parte  politica"  (avente,  di  norma,  rilievo  ultra-locale) abbia
 suggerito  la  posizione,  in  assoluto,  dell'incompatibilita'   col
 mandato parlamentare, al fine di sottrarre l'esercizio delle funzioni
 di  controllo pur al mero sospetto di interferenze partigiane, che di
 certo nuocerebbe al prestigio ed alla immagine d'indipendenza  (quasi
 di  giudici)  dei componenti dell'organo, preposto, si', al sindacato
 di legittimita' degli atti degli enti locali ma al tempo stesso ed in
 quanto soggetto soltanto alle norme dell'ordinamento - presidio della
 legalita' dell'azione nonche' dell'autonomia degli enti minori.
    Sono, poi, addirittura evidenti e coessenziali al concetto  stesso
 di  controllo le ragioni della incompatibilita' stabilita, alla lett.
 c) seconda parte, dell'art. 43 della legge n.  142/1990,  per  coloro
 che  ancora  nell'anno  precedente  alla  costituzione dell'organo di
 controllo  abbiano  ricoperto  la carica di amministratore negli enti
 sottoposti al controllo stesso. E nessuna peculiare  esigenza  locale
 appare  sescettibile  di  venir addotta a giustificazione del mancato
 recepimento,  da  parte  della  legge   regionale,   d'un   principio
 fondamentale di tal fatta.
    4.  -  Non  riguardano  piu'  la composizione, attinendo invece al
 funzionamento della Commissione, gli artt. 16, 22 e  24  della  legge
 regionale  in esame, pur essi fatti oggetto (in tutto o in parte) del
 provvedimento di rinvio, ai cui  rilievi  -  piu'  sopra  riferiti  -
 sembra  sufficiente  richiamarsi  in questa sede, appena soggiungendo
 per cio' che riguarda i termini della procedura di controllo  che  la
 loro  fissazione  non figura tra i possibili oggetti della disciplina
 regionale di cui all'art. 44 della legge n. 142/1990, in  coerenza  -
 deve  notarsi  - con il principio di unitarieta' di regolamento delle
 sequenze dell'attivita' di controllo.
    5. - Intervenuto il d.lgs. n. 282/1992,  di  armonizzazione  delle
 disposizioni della legge n. 142/1990 con le particolari condizioni di
 autonomia  della  Valle  d'Aosta, non e' configurabile alcuna ragione
 capace di giustificare il differimento dell'applicazione delle  norme
 regionali  sulla  nuova composizione della commissione al momento del
 "primo rinnovo del  consiglio  regionale  successivo  all'entrata  in
 vigore  delle norme stesse" (come dispone il denunciato art. 35 della
 legge in esame). Una cosi' lunga vacatio, invero, non si  spiega  con
 esigenze (legittime) di organizzazione degli uffici e delle strutture
 serventi,  e risulta tanto piu' incongrua se considerata insieme alla
 durata  ordinaria  del  mandato  della   Commissione,   destinata   a
 rinnovazione all'inizio d'ogni legislatura (art. 8).
    La  mancanza, dunque, di ragionevoli giustificazioni, riferibili a
 peculiari situazioni locali, induce  a  censurare  la  norma  siccome
 contrastante  col  dettato  dell'art. 61, terzo comma, della legge n.
 142/1990  e  col  principio  della  uniformita'   sostanziale   della
 disciplina   della  materia,  quale  desumibile  dalla  stessa  norma
 statale.
   6. - In palese contraddizione con la stessa dichiarazione d'urgenza
 di cui al successivo art. 39, e col gia' commentato  differimento  di
 applicazione delle norme sulla composizione della commissione, l'art.
 36   della   legge   assoggetta   alla   nuova  disciplina  tutte  le
 deliberazioni adottate dopo la sua entrata  in  vigore.  In  disparte
 l'incogruenza,  che  ne  risulterebbe,  dell'applicazione della nuova
 disciplina  da  parte  dell'esistente   organo   di   controllo,   va
 considerato  che,  in  quanto  strumento  di  garanzia dell'ambito di
 autonomia ed, allo stesso tempo, della  legalita'  dell'azione  degli
 enti  locali,  la  nuova disciplina - sostanziale e procedurale - del
 controllo e' stata prefigurata come  di  immediata  applicazione  dal
 legislatore  statale  (arg.  ex art. 61, quarto comma, della legge n.
 142/1990), condizionatamente alla  sola  emanazione  delle  normative
 regionali.  Se  ne  deve  inferire  che  anche  il denunciato art. 36
 contrasta coi  principi  fondamentali  della  legge  n.  142/1990  e,
 quindi, con l'art. 43 dello statuto speciale della Valle d'Aosta.
   Per i motivi esposti, si chiede che sia dichiarata l'illegittimita'
 costituzionale  delle  norme  regionali  in  epigrafe, per violazione
 degli artt. 3 della Costituzione e 43,  primo  comma,  dello  statuto
 speciale  della  Valle d'Aosta nonche' dei principi di cui alla legge
 n. 142/1990.
    Saranno  depositati,  in  copia,  la  delibera  del  Consiglio dei
 Ministri, il  testo  originario  e  quello  riapprovato  della  legge
 regionale nonche' il provvedimento di rinvio.
       Roma, addi' 8 marzo 1993
                 Sergio LAPORTA - Avvocato dello Stato

 93C0292