N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 1992- 24 marzo 1993

                                N. 165
 Ordinanza   emessa   il   18   gennaio  1992  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 24 marzo  1993)  dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di Catania sul ricorso proposto da Potenza Renato Carlo
 ed altra contro l'Ufficio imposte dirette di Catania.
 Regione Sicilia - Servizio di riscossione dei tributi e di altre
    entrate  -  Disciplina  -  Previsione,  con  legge  regionale,  di
    compensi  per  l'esattore  piu'  elevati di quelli stabiliti dalla
    disciplina  statale  per  le  esattorie  del  restante  territorio
    nazionale  -  Conseguente  imposizione  di  oneri  aggiuntivi  non
    collegati  all'ammontare  complessivo   del   tributo   dovuto   -
    Ingiustificata   disparita'   di  trattamento  con  incidenza  sui
    principi della capacita' contributiva e  dell'imparzialita'  della
    pubblica  amministrazione  -  Lamentato contrasto con i principi e
    criteri direttivi della legge  di  delega  per  la  istituzione  e
    disciplina del servizio di riscossione dei tributi.
 (Legge regione Sicilia 28 dicembre 1989, n. 19, art. 3; legge regione
    Sicilia  5 settembre 1990, n. 35, art. 23; d.P.R. 28 gennaio 1988,
    n. 43, art. 61; legge 4 ottobre 1986, n. 657).
 (Cost., artt. 3, 53, 76 e 97).
(GU n.15 del 7-4-1993 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso  prodotto  da  Potenza
 Renato  e  Risicato  Maria  Luisa residenti in Gravina di Catania via
 Fasano n. 40 avverso la cartella esattoriale notificata il  20  marzo
 1991.
    Letti  gli  atti,  sentito  il  rappresentante  dell'ufficio dott.
 Pagano Mario nella seduta del 7 dicembre 1991.
    I ricorrenti sono assenti.
    Udito il relatore rag. Recca Salvatore.
                           RITENUTO IN FATTO
    La  contestata cartella esattoriale trae origine, tra l'altro, dal
 mancato riconoscimento da parte  dell'Ufficio  di  deduzioni  per  un
 totale   di  L.  960.000  chieste  dai  coniugi  nella  dichiarazione
 congiunta al quadro "P" rigo 49  a  fronte  del  primo  pagamento  di
 interessi  e  oneri accessori su mutuo di credito fondiario contratto
 col Banco di Sicilia nel 1985.
    Con  tempestivo  ricorso  del  18   aprile   1991   i   ricorrenti
 contestavano:
      1).  l'illegittimita'  dell'operato  dell'ufficio  dato che tale
 pagamento risultava dalla  attestazione  di  erogazione  della  cifra
 mutuata, allegata in originale alla dichiarazione dei redditi;
      2).  l'applicazione  dell'aggio  esattoriale  versato alla ditta
 incaricata della riscossione  dovendo  esso  applicarsi  nella  cifra
 fissa  di  L.  15.000 solo alle voci principali della cartella, cioe'
 alle voci d'imposta, essendo l'applicazione  dell'aggio  anche  sulle
 voci  relative  a sopratasse ed interessi ingiustificata configurando
 infatti un loro indebito aumento, non  previsto  dalla  legge  e  tra
 l'altro assolutamente iniquo stante la ridotta cifra di queste ultime
 voci rispetto alle principali.
    Tra  l'altro  in  regime  di autotassazione le voci accessorie non
 possono figurare in cartella autonomamente  dalla  voce  imposta,  la
 quale   pertanto  assorbe  l'aggio  delle  voci  accessorie  ad  essa
 pertinenti.
    L'ufficio non ha prodotto deduzioni scritte.
    All'udienza del 19 ottobre 1991 l'ufficio ha chiesto un rinvio per
 un migliore chiarimento della controversia.  E sulla non  opposizione
 del ricorrente la commissione ha rinviato al 23 novembre 1991.
    All'udienza  del  23 novembre 1991 il ricorrente Potenza Renato ha
 chiesto un breve rinvio per produrre memoria illustrativa e sulla non
 opposizione dell'ufficio la commissione ha  rinviato  al  7  dicembre
 1991.
    In  data  26 novembre 1991 i ricorrenti hanno prodotto una memoria
 con la quale hanno ribadito  l'opposizione  al  compenso  esattoriale
 applicato  nel  minimo  di  L.  15.000 per ciascuna voce contenuta in
 cartella anche se di importo di L. 1.000 ed hanno sollevato eccezione
 di illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3  e  53
 della Costituzione delle disposizioni della legge regionale che hanno
 consentito  all'esattore  (Monte dei Paschi di Siena) di riscuotere a
 carico dei contribuenti i compensi in contestazione.
    All'udienza del  7  dicembre  1991  in  ordine  alla  memoria  dei
 ricorrenti  in  data  26  novembre  1991  il  dott.  Pagano eccepisce
 l'incompetenza  della  commissione  per   quanto   riguarda   l'aggio
 esattoriale  non  coinvolgendo  un  rapporto tra fisco e contribuente
 poiche' emolumento non  di  spettanza  erariale;  in  secondo  luogo,
 rileva  che  l'istanza  che  solleva  la  questione di illegittimita'
 costituzionale non indica la disposizione di legge che si  assume  in
 contrasto  con  la  Costituzione cio' in violazione all'art. 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87.
                             O S S E R V A
    La   commissione   rileva    preliminarmente    che    l'eccezione
 d'incompetenza  per  materia  sollevata  dall'Ufficio nel corso della
 seduta del 7 dicembre 1991, non puo' trovare accoglimento.
    La   competenza  per  materia,  aveva  rilevanza  nell'ordinamento
 tributario instaurato con r.d. n. 1639/1936, ordinamento  secondo  il
 quale   nell'ambito   della   giurisdizione  speciale  alle  predette
 commissioni si suddivideva la materia fra vari tipi  di  commissione,
 tenuto presente che le contestazioni in materia di imposte dirette si
 articolavano  in  tre  gradi,  mentre  quelle  di  valutazione  erano
 articolate in due gradi cui seguiva il ricorso al  giudice  ordinario
 per specifici vizi di legittimita'.
    Con  il  d.P.R. n. 636/1972 e successive modifiche ed integrazioni
 il legislatore ha previsto un organo unitario cui viene attribuita la
 cognizione globale della materia tributaria prevista  dal  d.P.R.  n.
 636/1972 e n. 739/1981.
    E'  appena il caso di soggiungere che nell'ipotesi di pagamenti di
 compensi in favore dell'esattore ed a carico del  contribuente,  come
 e'   avvenuto   nella   fattispecie,   il   compenso   spettante   al
 concessionario deve essere calcolato sull'importo  iscritto  a  ruolo
 per  ciascun  articolo  e  "sommato  allo importo anzidetto" cosi' e'
 stato  ribadito  dalla  circolare  del  Ministero  dele  finanze   n.
 13/1/1437 del 31 gennaio 1990 del servizio centrale della riscossione
 - divisione I.
    Nella  stessa  circolare,  viene  chiarito  che  per  ogni singola
 esattoria, in relazione al relativo capitolato,  il  compenso  minimo
 all'esattore  puo'  oscillare  da L. 1.500 ad un massimo di L. 15.000
 allorche' l'importo iscritto a ruolo sia tale che il  computo  all'1%
 farebbe  conseguire all'esattore medesimo cifre inferiori o superiori
 al minimo ed al massimo (il compenso massimo, secondo tale circolare,
 deve oscillare tra L. 90.000 e L. 300.000 a secondo  della  specifica
 previsione del contrasto esattoriale).
    In  sostanza  il contribuente riscontra sulla cartella esattoriale
 importi per ciascun articolo del ruolo che non  tengono  distinta  la
 voce tributo dalla voce compenso per la relativa riscossione. Essendo
 unitario  l'importo in riscossione, ossia non scomponibile nella voce
 tributo ed in quella del compenso per  la  riscossione,  il  relativo
 contenzioso   non   puo'   che   essere  unitario  e  ricadere  nella
 giurisdizione delle commissioni tributarie e del giudice ordinario.
    Il compenso  spettante  al  concessionario  della  riscossione  in
 misura  percentuale  delle  somme  riscosse, stabilito con un importo
 minimo e massimo distintamente per i pagamenti spontanei eseguiti dai
 contribuenti dopo la notifica della cartella di pagamento,  ma  prima
 della notifica dell'avviso di mora, costituisce un diretto accessorio
 del tributo a cui afferisce e soggiace alla medesima disciplina delle
 imposte  (essendo, come quest'ultima, riscosso mediante il ruolo e le
 modalita' coattive previste per  l'imposta,  garantito  degli  stessi
 privilegi  generali  e  speciali  e segue percio' la stessa sorte del
 tributo).
    Trattasi, quindi, di un onere aggiuntivo al tributo  e,  pertanto,
 cosi'  come  il  tributo a cui afferisce, rientrante nella competenza
 delle commissioni tributarie.
    Va a questo punto esaminata l'eccezione di incostituzionalita' che
 i ricorrenti hanno enunciato con la memoria del 26 novembre 1991,  la
 quale  denunciava  l'incostituzionalita'  della  legge  della regione
 siciliana  n.  19/1989  che  all'art.  3,  terzo  comma,   stabilisce
 l'entita'  delle  commissioni,  dei  compensi  e  dei rimborsi che in
 Sicilia competono agli esattori.
    Tale  comma alla lettera B, dopo avere fissato nell'1% delle somme
 riscosse il compenso  di  riscossione  (ed  in  cio'  la  misura  del
 compenso   non  e'  difforme  da  quella  prevista  per  il  restante
 territorio nazionale) determina poi la misura minima di tale compenso
 in L. 15.000 e la misura  massima  sempre  di  tale  compenso  in  L.
 300.000  per  ciascun  articolo di ruolo, discostandosi sensibilmente
 dalla disciplina dettata dallo Stato per le  esattorie  del  restante
 territorio  nazionale  (come  si  e' visto il compenso minimo secondo
 quanto illustrato dalla circolare ministeriale dinanzi citata  va  da
 un  minimo  assoluto di L. 1.500 e puo' essere d'importo crescente ma
 giammai superiore alle L. 15.000, essendo rimesso non all'esattore ma
 alla relativa disciplina contrattuale la relativa misura mai uniforme
 nell'intero territorio nazionale ed analogamente il compenso  massimo
 non  e'  uniforme  ma puo' spaziare da L. 90.000 a L. 300.000 (limite
 massimo,  quest'ultimo,  invalicabile  in  qualsivoglia  evenienza  o
 situazione locale).
    Tale  disposizione  della legge regionale n. 19/1989 ad avviso dei
 ricorrenti viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
    Il  rappresentante   dell'A.F.   si   e'   opposto   all'eccezione
 d'incostituzionalita'  sollevata  dai  ricorrenti,  sostenendo che la
 questione non sarebbe stata proposta in conformita' alle disposizioni
 dettate con legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Le  argomentazioni  della   A.F.,   a   prescindere   dalla   loro
 infondatezza,   non  hanno  decisivo  rilievo,  dal  momento  che  la
 questione d'incostituzionalita' ben puo' essere  sollevata  d'ufficio
 dalla  commissione  (art.  23,  terzo comma, legge n. 87/1953) ove la
 stessa commissione abbia dei dubbi sulla legittimita'  costituzionale
 della  legge  il  cui  esame si rende necessario per la decisione del
 ricorso avanti ad essa pendente.
    Al riguardo la commissione, rileva quanto appresso:
      1) violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
    Ritiene  la  commissione  che  la  normativa  regionale  e  quella
 nazionale (art. 3 legge regionale siciliana 5 settembre 190, n. 35 ed
 -  ove occorra - art. 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e relativi
 decreti ministeriali ed assessoriali di attuazione) che disciplina il
 sistema di determinazione dei compensi spettanti al concessionario in
 misura percentuale delle somme riscosse,  stabilito  con  un  importo
 minimo  e  massimo,  distintamente per i pagamenti spontanei eseguiti
 dopo la notifica dell'avviso di mora, e' come si e' detto  in  palese
 violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
    In   particolare   la   normativa   della  regione  siciliana  e',
 innanzitutto, irrazionale nella misura in cui non tiene conto che per
 esigui e minimi importi iscritti a ruolo (anche di  mille  lireƝ)  si
 applichi  un compenso minimo a favore del concessionario di L. 15.000
 e cioe' un compenso notevolmente superiore (al limite  anche  per  15
 volte) della voce iscritta a ruolo.
    Le  disposizioni  di  legge  in questione, inoltre, sono in palese
 violazione del  principio  della  capacita'  contributiva  in  quanto
 addossano al contribuente notevoli ed indiscriminati oneri aggiuntivi
 che  non  trovano  alcun collegamento con l'ammontare complessivo del
 tributo dovuto. L'avere previsto, infatti, che il compenso minimo  in
 questione per "ogni articolo" iscritto a ruolo, comporta che in molti
 casi gli importi dovuti a titolo di compensi per la riscossione siano
 di gran lunga superiore all'ammontare del tributo dovuto.
    Peraltro  tale  sistema  comporta  un'ingiustificata diversita' di
 trattamento tra gli  stessi  contribuenti  i  quali  in  presenza  di
 importi  iscritti  a  ruolo in misura diversa sono tenuti a pagare un
 identico onere aggiuntivo.
    Nel caso all'esame della commissione i dati desunti dalla cartella
 sono i seguenti: cod. 3350) L. 216.000+15.000 - Ilor persone  fisiche
 cod.  3355)  L.  17.000+15.000  addizionale Ilor persone fisiche cod.
 3404) L. 25.000+15.000 sopr. omesso o ritard.  vers.  Ilor/acc.  cod.
 3405)  L.  86.000+15.000 sopr. omesso o ritard. vers. Ilor cod. 3406)
 L. 7.000+15.000 sopr. omesso o ritard. vers. Ilor addiz.  cod.  3407)
 L.  2.000+15.000 sopr. omesso o ritard. vers. Ilor acc. cod. 3410) L.
 102.000+15.000  interessi  Ilor  ritard.  iscrizione  cod.  3410)  L.
 10.000+15.000   Ilor  interessi  ritard.  iscrizione  cod.  3416)  L.
 8.000+15.000 interessi omess. o ritard. versamento  addizionale  Ilor
 cod.  3416)  L.  1.000+15.000  interessi  omess. o ritard. versamento
 addizionale Ilor.
    Quanto sopra si e' evidenziato per comprovare quanto  operato  dal
 collegio.
      2) violazione dell'art. 76 della Costituzione.
    Ritiene  inoltre la commissione che nella fattispecie si verifichi
 violazione della delega ed eccesso nell'utilizzazione della stessa in
 quanto la normativa in questione (art. 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988,
 n. 43 dalla quale  derivano  l'art.  3  legge  regione  siciliana  28
 dicembre  1989,  n.  19,  art.  23  della  legge  regione siciliana 5
 settembre 1990, n. 35 e relativi decreti ministeriali ed assessoriali
 di attuazione) si presenta in contrasto  con  i  principi  e  criteri
 direttivi  della  legge  delega  per  la istituzione e disciplina del
 servizio di riscossione dei tributi (legge 4 ottobre 1986, n. 657).
    Ed infatti l'attuale  regolamentazione  del  servizio  riscossione
 tributi  nonche'  della  determinazione  dei  compensi spettanti agli
 esattori non appare rispettosa della normativa  della  legge  delega;
 per un verso essa legge delega non contiene sul punto precisi criteri
 e  principi  direttivi; per un altro verso la normativa di attuazione
 denuncia un eccesso dalla delega stessa dal momento che il  Ministero
 ha  determinato  compensi  che  nei  loro importi minimi appaiono del
 tutto sproporzionati ai carichi d'imposta e per di piu'  ragguagliati
 ad  ogni  articolo  del  ruolo per la non delimitata discrezionalita'
 concessa da parte del legislatore delegato ai decreti ministeriali ed
 assessoriali di attuazione).
      3) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Appare altresi' evidente la violazione degli artt. 3  e  97  della
 Costituzione.
    Dell'art.  3 in quanto la regolamentazione dei compensi fissati in
 misura diversa per  ogni  regione,  finisce  per  penalizzare  alcuni
 contribuenti  rispetto  ad altri solo in relazione all'elemento della
 residenza in un determinato territorio.
    Dell'art. 97 in quanto la regolamentazione di cui si  discute  non
 appare  rispettosa del principio di buona amministrazione (essa crea,
 invece,  disparita'  di  trattamento,  violazione  del  principio  di
 capacita' contributiva ed eccesso di delega).
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli artt. 3, 53,  76  e  97  della  Costituzione,  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 3 della legge regione Sicilia
 28 dicembre 1989, n. 19, dell'art. 23 della legge regione  Sicilia  5
 settembre  1990,  n. 35 ed - ove occorra - dell'art. 61 del d.P.R. 28
 gennaio 1988, n. 43 e della legge delega 4 ottobre 1986, n. 657;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  di  questa commissione la
 presente ordinanza venga notificata al Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri  ed  al  presidente  della Regione siciliana e comunicato al
 Presidente del Senato e della Camera dei Deputati.
    Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del  18  gennaio
 1992.
                         Il presidente: GARRA
                                                    Il relatore: RECCA
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