N. 147 ORDINANZA 1 - 6 aprile 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia - Abusivismo - Violazione di sigilli - Trattamento sanzionatorio penale - Reato continuato - Pena applicabile - Sospensione - Irrilevanza della questione nel giudizio a quo - Identica questione gia' decisa (ordinanza n. 20/1993) - Manifesta inammissibilita'. (C.P., art. 81, primo e secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 14-4-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1992 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Gargiulo Gaetano, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Gargiulo Gaetano, al quale sono stati contestati i reati di violazione di sigilli (art. 349 c. p.) e di costruzione abusiva in zona sottoposta a vincolo (art. 20, lett. c, della legge n. 47 del 1985) il Pretore di Napoli, con ordinanza del 24 marzo 1992 (R.O. n. 477 del 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte concernente il trattamento sanzionatorio del reato continuato; che il giudice remittente rileva che chi deve rispondere della sola contravvenzione urbanistica di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985 potra' vedersi irrogata una pena detentiva minima di 5 giorni di arresto e una pena pecuniaria minima di 30 milioni di lire di ammenda, e che, eseguite le dovute operazioni di ragguaglio, neppure nei casi di abusi edilizi di trascurabile entita', commessi da soggetti incensurati, all'imputato potra' essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre nei riguardi di chi, come nel caso di specie, non solo si rende responsabile del reato di cui alla lett. c) dell'art. 20 della legge n. 47, ma viola i sigilli apposti alla costruzione abusiva, commettendo cosi' anche il piu' grave delitto previsto dall'art. 349 del codice penale, unito dal vincolo della continuazione, non puo' opporsi pregiudizialmente lo sbarramento invalicabile rappresentato dall'entita' della pena per escludere l'applicabilita' del beneficio della sospensione condizionale, con la conseguenza che e' astrattamente possibile per il giudice decidere se il reo sia meritevole del beneficio in questione, mentre nel caso di violazione della sola contravvenzione urbanistica risulta negata questa possibilita'; che, sempre ad avviso del giudice a quo, tale regime sanzionatorio sarebbe irragionevole, dal momento che con la disciplina della continuazione il legislatore ha inteso mitigare il principio del cumulo materiale delle pene, mentre l'applicazione dell'art. 81 del codice penale consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale anche quando il reato satellite e' punito con una pena minima edittale cosi' elevata che, nella diversa ipotesi di sola commissione del medesimo reato, lo stesso beneficio non sarebbe concedibile, e che pertanto la norma impugnata appare illegittima nella parte in cui non prevede che la pena complessiva da irrogare per il reato continuato non possa essere inferiore a quella prevista per il o i reati satelliti; che, sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, nell'ordinanza si espone che nel caso in esame, sussistendo tutte le condizioni di legge per riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati contestati e per concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, se non si sollevasse questione dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dovrebbe farsi un'applicazione della norma impugnata ingiustamente favorevole per l'imputato; che nel giudizio avanti alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata; Considerato che la questione sollevata, ove fosse accolta, determinerebbe come conseguenza un aggravamento del regime sanzionatorio attualmente operante nei confronti dell'imputato nel giudizio a quo, al quale sarebbe negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui applicabilita' nel caso di specie e' stata invece riconosciuta dal giudice remittente; che nell'ord. n. 20 del 1993 questa Corte, giudicando su una identica censura di costituzionalita' della norma impugnata, ha affermato che la questione sollevata "non si presenta rilevante ai fini del giudizio a quo, per l'impossibilita' che il richiesto aggravamento di regime possa operare - in relazione al principio sanzionato nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione - anche nell'ambito di detto giudizio e nei confronti di un imputato gia' riconosciuto dal giudice remittente in condizione di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena"; che nell'ordinanza di remissione non si adducono argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati e che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0358