N. 154 SENTENZA 1 - 8 aprile 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - INAIL - Rendita per inabilita' permanente conseguente a malattia professionale - Valutazione in rapporto alla capacita' di lavoro generica anziche' alla capacita' attitudinale del lavoratore - Difetto di rilevanza della questione non pregiudiziale alla definizione del giudizio a quo - Inammissibilita'. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, primo e secondo comma). (Cost., art. 38, secondo comma).(GU n.16 del 14-4-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Ferrari Rino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione di Ferrari Rino e dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi gli avvocati Franco Agostini per Ferrari Rino, Antonino Catania per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio promosso da Rino Ferrari contro l'I.N.A.I.L. per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per inabilita' permanente conseguente a malattia professionale (dermatite da contatto), il Pretore di Trento, con ordinanza del 23 giugno 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "qualora l'espressione attitudine al lavoro", cui il legislatore ricorre per definire l'inabilita' permanente assoluta e l'inabilita' permanente parziale, venga interpretata come 'capacita' di lavoro generica', anziche' come 'capacita' di lavoro attitudinale', ossia con riferimento al lavoro confacente alle attitudini dell'assicurato". Ad avviso del giudice remittente, il riferimento all'astratto concetto di "capacita' di lavoro generica" "appare inadeguato nei casi, come quello in esame, in cui un cambiamento di mestiere non e' in concreto possibile in relazione alle attitudini (e quindi all'eta', alla preparazione professionale e alle esperienze pregresse) del lavoratore". 2. - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituito il ricorrente invocando una interpretazione della disposizione denunciata piu' conforme al precetto costituzionale o, in subordine, una dichiarazione di fondatezza della questione. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza della Corte di cassazione, legata alla nozione di capacita' generica di lavoro, appare anacronistica alla stregua dell'orientamento del legislatore risultante dall'art. 3 del d.lgs. 23 gennaio 1988, n. 509, secondo cui anche per la valutazione delle percentuali di invalidita' civile si tiene conto della capacita' attitudinale, che e' sempre stata il referente della pensione di invalidita', e ora dell'assegno di invalidita', per i lavoratori. Solo questo criterio impedirebbe l'insorgere di disparita' di trattamento tra i lavoratori. 3. - Si e' pure costituito l'I.N.A.I.L. chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile, sia perche' sollevata dopo che il giudice remittente aveva gia' applicato la norma impugnata con sentenza non definitiva, sia perche' non e' stato previamente accertato se la sensibilizzazione del ricorrente alle sostanze nocive sia divenuta cronica, e come tale sicuramente indennizzabile. Nel merito l'Istituto osserva che, a parte le due sentenze isolate richiamate dal giudice rimettente d'ufficio, la giurisprudenza della Corte di cassazione e' fermamente nel senso del riferimento dell'assicurazione contro gli infortuni alla capacita' di lavoro generica. Nessun confronto si puo' fare con l'assicurazione per l'invalidita', incentrata sul concetto di perdita della capacita' di guadagno, mentre l'assicurazione contro gli infortuni e' organizzata in funzione dell'indennizzo della perdita della capacita' di lavoro intesa come potenzialita' lavorativa, indipendentemente dalle attitudini specifiche e dalla capacita' di guadagno del lavoratore. A questo criterio sono improntate le tabelle allegate al testo unico del 1965. 4. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Inammissibile perche' il giudice remittente, oltre a interpretare la disposizione in esame in maniera perplessa, tende a provocare un intervento addittivo eccedente i poteri della Corte, in quanto comporterebbe una radicale trasformazione della struttura organizzativa dell'assicurazione contro gli infortuni, mettendo in crisi il rapporto tra premi e calcolo dei rischi, con cio' invadendo la sfera riservata alla discrezionalita' del legislatore. Infondata per le ragioni gia' indi- cate in due occasioni dalla Corte di cassazione. 5. - In prossimita' dell'udienza di discussione entrambe le parti costituite hanno depositato memorie integrative. Alle eccezioni di inammissibilita' il ricorrente replica, quanto alla prima, che la sentenza non definitiva pronunciata dal giudice a quo non e' passata in giudicato, avendo le parti fatto riserva di appello; quanto alla seconda, che, essendo in discussione l'indennizzabilita' dello stato di dermatosi allergica, e' irrilevante il mancato accertamento sul punto della cronicizzazione di tale stato. Nel merito sviluppa le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione. L'I.N.A.I.L. insiste nelle eccezioni di inammissibilita', e nel merito, oltre a ribadire le argomentazioni svolte nella prima memoria, sottolinea che l'ordinanza di rimessione invoca come parametro costituzionale esclusivamente l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in relazione al quale non si puo' negare l'idoneita' del sistema assicurativo infortunistico, cosi' come e' attualmente organizzato, ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori infortunati. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), in quanto interpretato nel senso che l'inabilita' assoluta, permanente o temporanea, conseguente a un infortunio o a una malattia professionale deve essere valutata in rapporto alla capacita' di lavoro generica, anziche' alla capacita' attitudinale del lavoratore. 2. - L'I.N.A.I.L. ha eccepito l'inammissibilita' della questione per irrilevanza. L'eccezione e' fondata. Come ricorda la stessa ordinanza di rimessione, con sentenza non definitiva, in data 23 luglio 1991, il Pretore ha cosi' "deciso": "accertato che il ricorrente e' affetto da malattia professionale m.p. 41, dichiara che le conseguenze di tale malattia sull'attitudine al lavoro debbano essere verificate con riferimento alla capacita' di lavoro generica, intesa come capacita' di svolgere un qualunque lavoro manuale medio". In conformita' di questa decisione ha nominato un consulente tecnico incaricandolo di rispondere al seguente quesito: "dica il C.T.U. se sussista inabilita' permanente derivante dalla tecnopatia accertata. Dica il C.T.U. il tutto secondo i criteri stabiliti nella sentenza parziale del 23 luglio 1991". Non vale obiettare che la sentenza non e' passata in giudicato, avendo le parti formulato riserva di appello. Cio' significa che la sentenza potra' essere riformata dal tribunale, in veste di giudice di secondo grado e in quella sede potra' eventualmente essere sollevata la questione di costituzionalita' in oggetto, non che la sentenza possa discrezionalmente essere revocata dallo stesso Pre- tore, quasi si trattasse di una semplice ordinanza istruttoria. Si tratta, invece, di una decisione parziale sul merito, con la quale il giudice ha gia' statuito in ordine all'applicazione della norma impugnata, di guisa che questo punto non potra' piu' essere messo in discussione nel prosieguo del giudizio di primo grado. Pertanto la sollevata questione di legittimita' costituzionale, non essendo pregiudiziale alla definizione del giudizio a quo, difetta di rilevanza (cfr. sentenze nn. 105 del 1973, 242 del 1990, 315 del 1992; ordinanza n. 513 del 1989).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0366