N. 160 ORDINANZA 1 - 8 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  militari  -  Allontamento illecito - Pena - Determinazione con
 lesione del principio di proporzionalita' tra gravita'  del  fatto  e
 sanzione  -  Questione gia' dichiarata manifestamente infondata (cfr.
 ordinanza n. 448/1992) - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.M.P., art. 147, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma).
(GU n.16 del 14-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO,  avv.  Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  147,  secondo
 comma,  del  codice  penale  militare di pace, promossi con ordinanze
 emesse il 24, 25 giugno e 7 luglio 1992 dal Giudice per  le  indagini
 preliminari  presso  il  Tribunale militare di Roma, nei procedimenti
 penali a carico di  Romeo  Vincenzo,  Tormolino  Massimo  e  Iavarone
 Tammaro,  rispettivamente iscritte ai nn. 695, 696 e 697 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
   Ritenuto  che  nel corso di alcuni procedimenti penali per il reato
 di ritardata presentazione in servizio - in cui gli  imputati  ed  il
 p.m.  avevano  richiesto  l'applicazione  della  pena  di  un mese di
 reclusione ex art. 444 del codice di procedura penale  -  il  giudice
 per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, con
 tre  identiche ordinanze emesse tra il 24 giugno ed il 7 luglio 1992,
 ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e  27,  terzo  comma,
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, ove
 si  sanziona  penalmente  la  condotta   del   militare   il   quale,
 legittimamente assente, non si presenti senza giustificato motivo nel
 giorno successivo a quello prefisso;
      che,  secondo  il  giudice  rimettente,  la norma censurata, non
 rintracciabile  nel  previgente  codice  penale  militare  del  1869,
 verrebbe  a  ledere il principio di proporzionalita' tra gravita' del
 fatto e conseguenze sanzionatorie, in quanto, malgrado  il  carattere
 primario dell'interesse tutelato, sarebbe evidente che il giudizio di
 disvalore   collegato  a  ritardi  da  uno  a  quattro  giorni  nella
 presentazione  al  reparto  non   presenterebbe   "i   connotati   di
 riprovevolezza tipici dell'illecito penale";
      che,  a  parere  del  giudice  a  quo,  risulterebbero  altresi'
 vanificate le  finalita'  rieducative  della  pena  -  la  quale  non
 dovrebbe  mai  esplicarsi nei confronti di comportamenti, come quello
 in argomento, privi del carattere di antisocialita' - ed il principio
 di necessaria offensivita' della condotta;
      che,  inoltre,  risalterebbe  la  minore  gravita'  -  e  quindi
 l'irragionevolezza   dell'equiparazione  sul  piano  sanzionatorio  -
 rispetto all'ipotesi di allontanamento illecito di cui al primo comma
 dell'impugnato art. 147 del codice penale militare di pace, mentre la
 previsione della pena detentiva sarebbe del  tutto  irragionevole  se
 confrontata a reati ben piu' gravi puniti con la pena detentiva nella
 misura minima di un mese;
      che  residuerebbero  infine  ulteriori  profili di disparita' di
 trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato o dei Vigili
 del  Fuoco  per  i  quali   non   sussistono   ipotesi   assimilabili
 all'impugnato  art.  147,  secondo  comma,  nonche'  in confronto con
 l'ipotesi ( ex art. 151 c.p.m.p.) di mancanza alla chiamata,  in  cui
 il ritardo penalmente rilevante e' di cinque giorni;
    Considerato  che  i giudizi, per l'identita' dell'oggetto, possono
 essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
      che questa Corte ha gia' dichiarato  la  manifesta  infondatezza
 della questione (cfr. ordinanza n. 448 del 1992);
      che  il  giudice  a quo non prospetta argomenti nuovi rispetto a
 quelli a suo tempo offerti dal medesimo Tribunale ed esaminati  nella
 richiamata ordinanza;
      che la questione e' quindi manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  147,  secondo
 comma, del codice penale militare di pace,  sollevata,  in  relazione
 agli  artt.  3,  13,  25  e  27, terzo comma, della Costituzione, dal
 Tribunale militare di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› aprile 1993.
                  Il Presidente e redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0372