N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1993
N. 169 Ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Gholami Mohammad ed altri Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte dei giudici per averne preso visione in occasione della richiesta di applicazione della pena proposta dall'imputato e respinta dal collegio - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' - Irrazionalita' - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/1992. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.17 del 21-4-1993 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato nel procedimento penale contro: Mohammad Gholami, Susanna Fioravanti e Doriano Franceschini, imputati di rapina pluriaggravata, lesioni personali e altro la seguente ordinanza; Vista la richiesta degli imputati per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.; Vista la propria ordinanza 5 febbraio 1993 con cui la richiesta e' stata respinta perche' la pena concordata e' stata ritenuta non congrua in riferimento ai reati contestati; Vista l'eccezione - sollevata dalla difesa - di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilita' a procedere al dibattimento del giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena per incongruita' della stessa cosi' come concordata; Sentito il parere del pubblico ministero che si e' opposto all'eccezione in quanto manifestamente infondata; O S S E R V A L'eccezione non appare manifestamente infondata. La stessa Corte costituzionale con sentenza n. 186/1992 ha ritenuto fondata analoga eccezione nell'ipotesi di rigetto "della clientela di applicazione di pena concordata, dato che essa comporta, quanto meno, una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 del c.p.p. e circa la congruenza alle suddette risultanze della qualificazione giuridica del fatto c/o dalle circostanza ritenute nella richiesta". Orbene, analoghe considerazioni potrebbero essere svolte nella fattispecie, pur potendosi in contrario opporre che: il tribunale si e' limitato a respingere la richiesta sulla base di una mera valutazione tra pena concordata e reati contestati; gli atti del fascicolo del p.m., benche' esibiti al collegio ai sensi dell'art. 135 delle disposizioni attuative del c.p.p., trattandosi di giudizio direttissimo e come tale non preceduto da vere e proprie indagini preliminari, non consentano un giudizio pieno, anche ai fini di un proscioglimento ex art. 129 del c.p.p. Per quanto sopra esposto l'art. 34, secondo comma del c.p.p. potrebbe comunque apparire in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' dei giudici componenti il collegio che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 dello stesso codice per ritenuta incongruita' della pena stessa, a partecipare al giudizio; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. Ferrara, addi' 8 febbraio 1993 Il presidente: BORDON 93C0378