N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 gennaio 1993
N. 170 Ordinanza emessa il 4 gennaio 1993 dal giudice conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra la U.S.L. RM 33 e la Biomedical S.r.l. Avvocato e procuratore - Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziarie in materia civile, penale ed extragiudiziale - Previsione che nelle cause trattate dai procuratori senza assistenza di avvocato devono essere liquidate per la difesa gli onorari di avvocato, indicati da apposita tabella, ridotti della meta' - Incidenza sulla tutela del lavoro nonche' sul principio della parita' di retribuzione a parita' di lavoro. (D.M. 24 novembre 1990, n. 392, art. 8). (Cost., artt. 35 e 36).(GU n.17 del 21-4-1993 )
IL GIUDICE CONCILIATORE Avanti questo giudice pende giudizio r.g. n. 924/1991 con cui la U.S.L. RM 33, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha convenuto la Biomedical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo r.g. n. 4391, ingiunzione n. 7495 emesso il 26 luglio 1991 dal giudice conciliatore del settimo mandamento della conciliazione di Roma. Preliminarmente chiedeva l'opponente dichiararsi la mancanza di legittimazione della U.S.L. ingiunta. Nel corso del giudizio veniva accertata la nullita' della costituzione dell'opposta, avvenuta senza il rispetto delle vigenti leggi, bensi' sull'errata convinzione del rappresentante della U.S.L. RM 33 dott. Stafano Merelli, che il novellato codice di procedura civile fosse invigore, come riportato nella propria copia tipografica, dalla data del 1½ gennaio 1992. Il giudice, accertata la nullita' della costituzione dell'opposta dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo r.g. n. 4391, ingiunzione n. 7495 emesso il 26 luglio 1991, condannando l'ingiunta al pagamento delle ulteriori spese processuali. Nell'emettere la sentenza, all'atto di liquidare le spese, competenze ed onorari al dott. proc. Nicola Staniscia procuratore dell'opposta, questo giudice si avvedeva che l'importo da liquidare a titolo di onorari variava a seconda della qualifica del procuratore. Difatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del d.m. 24 novembre 1990, n. 392 "nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato, indicati nella tabella A, ridotti alla meta'". Nella causa de quo l'opposta era rappresentata e difesa dal solo procuratore. Si ravvisa, pertanto, e si solleva questione di legittimita' di detta norma la' dove viene a violare i principi ex art. 35, primo comma della Costituzione, riguardante la tutela del lavoro, ed ex art. 36, primo comma, della Costituzione, riguardante la proporzione della retribuzione al lavoro svolto. In riferimento all'art. 35, primo comma, della Costituzione che prescrive "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni." la violazione si attua, in riferimento all'art. 8 del d.m. 24 novembre 1990, n. 392, la' dove e' prevista e riconosciuta la tutela dimezzata del lavoro del procuratore rispetto all'eguale lavoro di un avvocato; questo senza che alcun elemento possa giustificare tale disparita' di trattamento. In riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa." la violazione si manifesta nel non garantire al procuratore una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente svolto. La quantita' di lavoro prestata dal solo procuratore e' la medesima che avrebbe prestato un'avvocato. Circa la qualita', anche a non voler considerare il fatto che si verte in materia di obbligazioni di mezzo e non di risultato, il giudizio si e' concluso, per le questioni non sospese, con la vittoria della parte rappresentata dal dott. proc. Nicola Staniscia. A fortiori si puo' assumere che il lavoro prestato nella causa e' il medesimo, del medesimo tipo e del medesimo impegno, sia se a prestarlo sia un dottor procuratore, un dottor procuratore avvocato, un avvocato o un praticante procuratore abilitato. Di conseguenza questo lavoro deve avere la medesima tutela, anche e soprattutto economica. Non si vede perche' nelle ipotesi in cui a patrocinare sia un procuratore non avvocato questi debba avere un trattamento economico ingiustificatamente diverso da quello di un avvocato non procuratore. Nel caso concreto l'interesse pubblico collegato alla funzione della difesa in giudizio non viene a manifestarsi in una causa di particolare rilevanza sociale, tale da poter giustificare il sacrificio imposto al professionista. Questo sacrificio e' stato imposto in casi eccezionali ed espressamente in riferimento all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, poi modificato dall'art. 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399. In questa ipotesi si tendeva a tutelare le parti processuali particolarmente deboli - materia di locazione di immobili urbani il cui valore non ecceda L. 600.000 -; tanto gli onorari dell'avvocato che del procuratore venivano, dalla norma, ridotti della meta'; il sacrificio imposto trovava, quindi, giustificazione nel fondamentale principio della solidarieta' nazionale. Fuori da ipotesi e casi eccezionali o particolari non si vede alcun motivo per cui si debba attuare una disparita' di trattamento, senza giustificazione alcuna, fra "lavoratori giuridici". E' vero che le funzioni dell'avvocato sono diverse da quelle del procuratore, ma e' altrettanto vero che, nella pratica, questi si sono di gran lunga ridimensionate. In ogni caso si deve tener presente che il tipo di lavoro prestato e', di fatto, il medesimo: colloqui, studio della pratica, assistenza processuale, redazione degli atti, ecc. La legge, affinche' sia possibile esercitare l'attivita' di dottor procuratore, prescrive il superamento di un esame di Stato, anche se ammette al patrocinio avanti le magistrature c.d. "minori" i praticanti procuratori; non si vede perche', al di fuori di casi eccezionali, dei quali uno citato, poi tuteli diversamente il medesimo lavoro se a prestarlo sia, un procuratore od un avvocato. Nel determinare le spese di lite questo giudice, se puo' quantificare equitativamente tanto le spese che le competenze, altrettanto non puo' fare in riferimento agli onorari. La riduzione a meta' degli onorari spettanti al dott. proc., deve avvenire sulla base di parametri che, definiti dall'art. 8 del d.m. 24 novembre 1990, n. 392 ". . . onorari di avvocato. . . ridotti alla meta'." rendono non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale che questo giudice viene a sollevare.
P. Q. M. Il vice giudice conciliatore del settimo mandamento della conciliazione di Roma dott. Alfredo Iorio, non ravvisando eccezionali o peculiari motivi che possono giustificare una tale disparita' di trattamento, solleva questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione in riferimento all'art. 8 del d.m. 24 novembre 1990, n. 392, la' dove prevede che al procuratore spetti la meta' degli onorari di avvocato. Roma, addi' 4 gennaio 1993 Il vice giudice conciliatore: IORIO Il cancelliere: (firma illeggibile) 93C0379