N. 164 SENTENZA 2 - 15 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in genere - Tassa automobilistica - Determinazione - Criteri
 di  pagamento  in  base  alle   risultanze   presso   il   P.R.A.   -
 Ragionevolezza  -  Trascrizione  ed annotazione quali istituti atti a
 porre una presunzione soltanto  relativa  -  Inammissibilita'  e  non
 fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
 
 (D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, ventiseiesimo, trantaduesimo
 e trentatreesimo comma, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53).
 
 (Cost., artt. 3 e 53, primo e secondo comma).
(GU n.17 del 21-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,   commi
 ventiseiesimo,  trentaduesimo  e trentatreesimo, del decreto-legge 30
 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio  1983,  n.  53
 (Misure in materia tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il 20 marzo 1992 dalla Corte d'appello di
 Torino nel procedimento civile vertente tra  Sciutto  Stelvio  ed  il
 Ministero  delle  Finanze,  iscritta al n. 479 del registro ordinanze
 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  39,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
      2)  n.  5  ordinanze  emesse  il 6 giugno 1992 dalla Commissione
 tributaria di  primo  grado  di  Chiavari  sui  ricorsi  proposti  da
 Foderari  Alberto e Lanzoni Pierluigi, iscritte ai nn. 531, 532, 533,
 534 e 535 del registro ordinanze 1992  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  40, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Corte di appello  di  Torino,  nel  giudizio  tra  Sciutto
 Stelvio  e  il Ministero delle Finanze, avente ad oggetto opposizione
 al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 1984 per  un'auto
 che l'opponente assumeva avere venduta nel 1980, con ordinanza del 20
 marzo  1992  (R.O.  n.  479  del  1992),  ha  sollevato  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  5,  comma  trentaduesimo,  del
 decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953,  convertito  in legge 28
 febbraio 1983, n. 53.
    A parere della remittente sarebbero violati in via generica l'art.
 3 della Costituzione e specificamente  l'art.  53,  primo  comma,  in
 quanto,  obbligandosi al pagamento della tassa automobilistica coloro
 che al pubblico registro automobilistico  risultano  intestatari  del
 veicolo   senza   possibilita'   di   dare   la  prova  dell'avvenuto
 trasferimento della proprieta' dell'autoveicolo con documenti di data
 certa, in epoca anteriore all'anno di riferimento della tassa  ed  in
 tal  modo,  collegando  l'obbligo  del pagamento al solo dato formale
 della intestazione dell'autoveicolo risultante dal suddetto registro,
 non si terrebbe conto della capacita' contributiva dell'obbligato, il
 che, invece,  e'  richiesto  dal  precetto  costituzionale  posto  in
 riferimento (art. 53 della Costituzione).
    2.  -  L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 rilevato   che  e'  affidata  alla  diligenza  degli  interessati  la
 realizzazione della  corrispondenza  delle  risultanze  del  pubblico
 registro  automobilistico  alla situazione reale, per cui non impinge
 sulla legittimita' della previsione normativa il mancato  adempimento
 di  tale  onere,  e  che,  comunque, non e' pertinente il riferimento
 all'art.  53  della  Costituzione.  Ha,  quindi,  concluso   per   la
 infondatezza della questione.
    3. - La Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, in vari
 giudizi   di   impugnazione   dei   ruoli  di  riscossione  di  tasse
 automobilistiche,  con  ordinanze  del  6  giugno  1992  sui  ricorsi
 rispettivamente  proposti  da Foderaro Alberto (R.O.nn. 531 e 532 del
 1992), da Lanzoni Pierluigi (R.O. nn. 533, 534,  535  del  1992),  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi
 ventiseiesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, della suddetta legge n.
 53  del 1983, in riferimento agli artt. 3, 53, primo e secondo comma,
 della Costituzione in  quanto,  considerandosi  dal  legislatore  per
 l'imposizione    della    tassa    automobilistica    la   proprieta'
 dell'autoveicolo,  peraltro  non  distinta  dal  possesso,  e la sola
 potenza fiscale dello stesso come criterio determinatore dell'entita'
 della tassa,  non  si  utilizzerebbero  indici  certi  rivelatori  di
 ricchezza  e non si terrebbe conto della capacita' contributiva degli
 obbligati.
    4. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta  nel  giudizio
 in  rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, ha
 eccepito  la  inammissibilita'  della  questione   per   difetto   di
 giurisdizione  delle  Commissioni tributarie perche' la materia e' di
 competenza del giudice ordinario e perche' si chiede in sostanza  una
 sentenza  additiva  che  ponga  a  fondamento dell'obbligo tributario
 altri criteri la cui scelta, invece, e' rimessa alla discrezionalita'
 del legislatore. Nel merito  ha  concluso  per  l'infondatezza  della
 questione  in  quanto  nella fattispecie e' irrilevante il difetto di
 coincidenza tra le risultanze del pubblico registro automobilistico e
 la situazione reale.
                        Considerato in diritto
    1. - I giudizi possono  essere  riuniti  e  decisi  con  un  unico
 provvedimento   in   quanto   prospettano  questioni  sostanzialmente
 identiche.
    2. - La  Corte  e'  chiamata  a  verificare  se  l'art.  5,  commi
 ventiseiesimo,  trentaduesimo  e trentatreesimo, del decreto-legge 30
 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983,  n.  53,
 obbligando  al  pagamento  della tassa automobilistica i soggetti che
 dal  P.R.A.  risultino  intestatari  del  veicolo  e   commisurandone
 l'entita'  alla  potenza  fiscale  di  questo, violi gli artt. 3 e 53
 della Costituzione, in quanto crea  situazioni  di  disuguaglianza  a
 cagione  dell'applicazione  del  tributo  senza  una sua correlazione
 all'effettiva  capacita'  contributiva  dell'obbligato,   stante   la
 possibilita' che i dati del detto registro non corrispondano alla re-
 ale situazione di proprieta' o possesso e l'inidoneita', quale indice
 rilevatore  di  ricchezza,  del  criterio  dei  cavalli  fiscali, non
 accompagnato da opportuni  correttivi,  quali  la  valutazione  della
 vetusta',  delle  tecniche costruttive, dello stato di manutenzione e
 simili.
    3. -  La  questione  sollevata  dalla  Commissione  tributaria  di
 Chiavari   e'   inammissibile.   Secondo   il  consolidato  indirizzo
 giurisprudenziale sia dei giudici di merito che della  Cassazione  la
 controversia avente ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche
 disciplinato   dalla   norma  impugnata  configura  una  controversia
 tributaria appartenente alla competenza per materia del  tribunale  e
 non  risulta  tra  quelle  devolute alla competenza delle Commissioni
 tributarie ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 e  succes-
 sive modificazioni.
    Il  difetto  di  giurisdizione  delle  Commissioni  tributarie  e'
 rilevabile ictu oculi.
    4. - La questione sollevata dalla Corte di Appello  di  Torino  e'
 infondata per quanto si dira'.
    Anzitutto,  non e' del tutto pertinente il riferimento all'art. 53
 della Costituzione.
    L'invocato  precetto  costituzionale  di  cui   si   denuncia   la
 violazione  non  e'  in diretto rapporto con la natura della tassa di
 cui  trattasi,   che   colpisce   la   proprieta'   o   il   possesso
 dell'autoveicolo in se' e non quale indice rivelatore di ricchezza in
 quanto  determina, invece, la capacita' contributiva alla quale a sua
 volta  e'  collegata  l'obbligazione  di  imposta   e   la   relativa
 prestazione.
    4.1.  -  Inoltre,  e'  del  tutto  ragionevole il riferimento alle
 risultanze  del  pubblico  registro  automobilistico  per   agevolare
 l'accertamento  da  parte  dell'amministrazione  delle  situazioni di
 proprieta'  o  di  possesso  dell'autoveicolo,  attesa   la   normale
 corrispondenza   tra   le   indicazioni   del   pubblico  registro  e
 l'effettivita' delle dette situazioni.
    E' previsto (artt. 2683 e segg.) l'obbligo della trascrizione  nel
 pubblico  registro  automobilistico  degli  atti  di trasferimento o,
 comunque, di modificazione della proprieta',  di  costituzione  e  di
 modificazione   dell'usufrutto,   degli   atti   di  rinuncia,  delle
 transazioni, degli  atti  di  espropriazione  e  delle  sentenze  che
 operano i suddetti mutamenti del soggetto titolare del diritto.
    L'art.  59  del  codice  della  strada di cui al d.P.R. n. 359 del
 1959, ormai abrogato, disponeva che il proprietario  dell'autoveicolo
 doveva  comunicare entro 10 giorni al pubblico registro, tra l'altro,
 il trasferimento della proprieta' dell'autoveicolo, mentre  l'ufficio
 doveva   effettuare   tempestivamente  le  relative  annotazioni  nel
 registro.
    L'art. 94 del nuovo codice stradale di cui al decreto  legislativo
 30  aprile  1992,  n.  285,  obbliga la parte interessata, in caso di
 trasferimento della proprieta' dell'autoveicolo, di  costituzione  di
 usufrutto,  di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, di
 richiedere   la   trascrizione   dell'atto   al   pubblico   registro
 automobilistico entro sessanta giorni dalla data della sottoscrizione
 dell'atto  autenticata o giudizialmente accertata; l'ufficio provvede
 alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti  indicati
 nonche'   all'emissione  e  al  rilascio  del  nuovo  certificato  di
 proprieta',  al  rinnovo   e   all'aggiornamento   della   carta   di
 circolazione.  E'  posta  a  carico  degli  inadempienti una sanzione
 amministrativa.
    E' anche prevista la possibilita' di fare  annotare  nel  pubblico
 registro  la  perdita  della  proprieta'  o del possesso per causa di
 forza maggiore, per fatto del terzo, per provvedimento dell'autorita'
 nonche'  la  sospensione  del  pagamento  in  caso   di   affidamento
 dell'autoveicoloper  la  vendita  ad imprese autorizzate e, comunque,
 abilitate al commercio di beni della specie.
    5. - L'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto  a  far  si'
 che  sussista  corrispondenza  tra  le  risultanze  del registro e la
 situazione reale, non fa  venir  meno,  pero',  l'applicabilita'  dei
 principi regolatori della materia.
    Non  e'  requisito  di  validita'  o  di  efficacia  degli atti di
 trasferimento dell'autoveicolo (il termine e' comprensivo di tutti  i
 negozi  o  atti  che importano il mutamento del titolare del suddetto
 bene).
    Cosi', anche l'annotazione  nel  pubblico  registro  ha  finalita'
 fiscale;   ed   e'   diretta   ad   agevolare  per  l'amministrazione
 l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa.
    Sicche' si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione
 non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa
 che puo' essere vinta dalla prova contraria  con  documenti  di  data
 certa.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara    inammissibile    la    questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art.  5,  commi  ventiseiesimo,  trentaduesimo  e
 trentatreesimo,  del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia
 tributaria), convertito in legge n. 53 del 1983, in riferimento  agli
 artt.  3  e  53, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata
 dalla Commissione tributaria di  primo  grado  di  Chiavari,  con  le
 ordinanze nn. 531, 532, 533, 534, 535 del 1992;
      dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  5,  trentaduesimo
 comma,  del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
 tributaria),  convertito  in  legge  28  febbraio  1983,  n.  53,  in
 riferimento  all'art.  53, primo comma, della Costituzione, sollevata
 dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza n. 479 del 1992.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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