N. 164 SENTENZA 2 - 15 aprile 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Tassa automobilistica - Determinazione - Criteri di pagamento in base alle risultanze presso il P.R.A. - Ragionevolezza - Trascrizione ed annotazione quali istituti atti a porre una presunzione soltanto relativa - Inammissibilita' e non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, ventiseiesimo, trantaduesimo e trentatreesimo comma, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53). (Cost., artt. 3 e 53, primo e secondo comma).(GU n.17 del 21-4-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Misure in materia tributaria), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 marzo 1992 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Sciutto Stelvio ed il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) n. 5 ordinanze emesse il 6 giugno 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Chiavari sui ricorsi proposti da Foderari Alberto e Lanzoni Pierluigi, iscritte ai nn. 531, 532, 533, 534 e 535 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto in fatto 1. - La Corte di appello di Torino, nel giudizio tra Sciutto Stelvio e il Ministero delle Finanze, avente ad oggetto opposizione al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 1984 per un'auto che l'opponente assumeva avere venduta nel 1980, con ordinanza del 20 marzo 1992 (R.O. n. 479 del 1992), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53. A parere della remittente sarebbero violati in via generica l'art. 3 della Costituzione e specificamente l'art. 53, primo comma, in quanto, obbligandosi al pagamento della tassa automobilistica coloro che al pubblico registro automobilistico risultano intestatari del veicolo senza possibilita' di dare la prova dell'avvenuto trasferimento della proprieta' dell'autoveicolo con documenti di data certa, in epoca anteriore all'anno di riferimento della tassa ed in tal modo, collegando l'obbligo del pagamento al solo dato formale della intestazione dell'autoveicolo risultante dal suddetto registro, non si terrebbe conto della capacita' contributiva dell'obbligato, il che, invece, e' richiesto dal precetto costituzionale posto in riferimento (art. 53 della Costituzione). 2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato che e' affidata alla diligenza degli interessati la realizzazione della corrispondenza delle risultanze del pubblico registro automobilistico alla situazione reale, per cui non impinge sulla legittimita' della previsione normativa il mancato adempimento di tale onere, e che, comunque, non e' pertinente il riferimento all'art. 53 della Costituzione. Ha, quindi, concluso per la infondatezza della questione. 3. - La Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, in vari giudizi di impugnazione dei ruoli di riscossione di tasse automobilistiche, con ordinanze del 6 giugno 1992 sui ricorsi rispettivamente proposti da Foderaro Alberto (R.O.nn. 531 e 532 del 1992), da Lanzoni Pierluigi (R.O. nn. 533, 534, 535 del 1992), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, della suddetta legge n. 53 del 1983, in riferimento agli artt. 3, 53, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto, considerandosi dal legislatore per l'imposizione della tassa automobilistica la proprieta' dell'autoveicolo, peraltro non distinta dal possesso, e la sola potenza fiscale dello stesso come criterio determinatore dell'entita' della tassa, non si utilizzerebbero indici certi rivelatori di ricchezza e non si terrebbe conto della capacita' contributiva degli obbligati. 4. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito la inammissibilita' della questione per difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie perche' la materia e' di competenza del giudice ordinario e perche' si chiede in sostanza una sentenza additiva che ponga a fondamento dell'obbligo tributario altri criteri la cui scelta, invece, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. Nel merito ha concluso per l'infondatezza della questione in quanto nella fattispecie e' irrilevante il difetto di coincidenza tra le risultanze del pubblico registro automobilistico e la situazione reale. Considerato in diritto 1. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano questioni sostanzialmente identiche. 2. - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, obbligando al pagamento della tassa automobilistica i soggetti che dal P.R.A. risultino intestatari del veicolo e commisurandone l'entita' alla potenza fiscale di questo, violi gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto crea situazioni di disuguaglianza a cagione dell'applicazione del tributo senza una sua correlazione all'effettiva capacita' contributiva dell'obbligato, stante la possibilita' che i dati del detto registro non corrispondano alla re- ale situazione di proprieta' o possesso e l'inidoneita', quale indice rilevatore di ricchezza, del criterio dei cavalli fiscali, non accompagnato da opportuni correttivi, quali la valutazione della vetusta', delle tecniche costruttive, dello stato di manutenzione e simili. 3. - La questione sollevata dalla Commissione tributaria di Chiavari e' inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale sia dei giudici di merito che della Cassazione la controversia avente ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche disciplinato dalla norma impugnata configura una controversia tributaria appartenente alla competenza per materia del tribunale e non risulta tra quelle devolute alla competenza delle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 e succes- sive modificazioni. Il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie e' rilevabile ictu oculi. 4. - La questione sollevata dalla Corte di Appello di Torino e' infondata per quanto si dira'. Anzitutto, non e' del tutto pertinente il riferimento all'art. 53 della Costituzione. L'invocato precetto costituzionale di cui si denuncia la violazione non e' in diretto rapporto con la natura della tassa di cui trattasi, che colpisce la proprieta' o il possesso dell'autoveicolo in se' e non quale indice rivelatore di ricchezza in quanto determina, invece, la capacita' contributiva alla quale a sua volta e' collegata l'obbligazione di imposta e la relativa prestazione. 4.1. - Inoltre, e' del tutto ragionevole il riferimento alle risultanze del pubblico registro automobilistico per agevolare l'accertamento da parte dell'amministrazione delle situazioni di proprieta' o di possesso dell'autoveicolo, attesa la normale corrispondenza tra le indicazioni del pubblico registro e l'effettivita' delle dette situazioni. E' previsto (artt. 2683 e segg.) l'obbligo della trascrizione nel pubblico registro automobilistico degli atti di trasferimento o, comunque, di modificazione della proprieta', di costituzione e di modificazione dell'usufrutto, degli atti di rinuncia, delle transazioni, degli atti di espropriazione e delle sentenze che operano i suddetti mutamenti del soggetto titolare del diritto. L'art. 59 del codice della strada di cui al d.P.R. n. 359 del 1959, ormai abrogato, disponeva che il proprietario dell'autoveicolo doveva comunicare entro 10 giorni al pubblico registro, tra l'altro, il trasferimento della proprieta' dell'autoveicolo, mentre l'ufficio doveva effettuare tempestivamente le relative annotazioni nel registro. L'art. 94 del nuovo codice stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, obbliga la parte interessata, in caso di trasferimento della proprieta' dell'autoveicolo, di costituzione di usufrutto, di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, di richiedere la trascrizione dell'atto al pubblico registro automobilistico entro sessanta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto autenticata o giudizialmente accertata; l'ufficio provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta', al rinnovo e all'aggiornamento della carta di circolazione. E' posta a carico degli inadempienti una sanzione amministrativa. E' anche prevista la possibilita' di fare annotare nel pubblico registro la perdita della proprieta' o del possesso per causa di forza maggiore, per fatto del terzo, per provvedimento dell'autorita' nonche' la sospensione del pagamento in caso di affidamento dell'autoveicoloper la vendita ad imprese autorizzate e, comunque, abilitate al commercio di beni della specie. 5. - L'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto a far si' che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro e la situazione reale, non fa venir meno, pero', l'applicabilita' dei principi regolatori della materia. Non e' requisito di validita' o di efficacia degli atti di trasferimento dell'autoveicolo (il termine e' comprensivo di tutti i negozi o atti che importano il mutamento del titolare del suddetto bene). Cosi', anche l'annotazione nel pubblico registro ha finalita' fiscale; ed e' diretta ad agevolare per l'amministrazione l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa. Sicche' si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa che puo' essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), convertito in legge n. 53 del 1983, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, con le ordinanze nn. 531, 532, 533, 534, 535 del 1992; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza n. 479 del 1992. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0385