N. 170 ORDINANZA 2 - 15 aprile 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi - Mancanza di autorizzazione - Sanzioni penali - Determinazione - Criteri - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 213/1991) - Manifesta inammissibilita'. (Legge regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 25 e 117).(GU n.17 del 21-4-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1991 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Pinciaroli Enrico, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Macerata, nel procedimento penale a carico di Pinciaroli Enrico, imputato della contravvenzione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 perche', quale titolare di una ditta di autocarrozzeria e verniciatura, effettuava, senza la prescritta autorizzazione (art. 16 del citato d.P.R.), lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi in quantita' inferiore a 50 KG, con ordinanza del 7 maggio 1991 (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, che esonera dall'obbligo di autorizzazione i quantitativi di rifiuti di cui innanzi; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 117 e 25 della Costituzione in quanto la Regione ha legiferato per la "fattispecie" in materia sottratta alla sua competenza e sanzionata penalmente, con conseguente disparita' di trattamento; Considerato che questa Corte con sentenza n. 213 del 20 maggio 1991 ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale della norma ora di nuovo denunciata; che, pertanto, essa e' stata espunta dall'ordinamento; che la questione, quindi, va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0391