N. 170 ORDINANZA 2 - 15 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  in  genere - Stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi - Mancanza
 di autorizzazione - Sanzioni penali  -  Determinazione  -  Criteri  -
 Norma  gia'  dichiarata  costituzionalmente  illegittima (sentenza n.
 213/1991) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 25 e 117).
(GU n.17 del 21-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure  e
 norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi
 di  smaltimento  dei  rifiuti),  promosso  con  ordinanza emessa il 7
 maggio 1991 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a  carico
 di  Pinciaroli Enrico, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1992
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  25,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Macerata,  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Pinciaroli  Enrico, imputato della contravvenzione di cui
 all'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 perche', quale titolare di una
 ditta  di  autocarrozzeria  e  verniciatura,  effettuava,  senza   la
 prescritta  autorizzazione (art. 16 del citato d.P.R.), lo stoccaggio
 di rifiuti tossici e nocivi in  quantita'  inferiore  a  50  KG,  con
 ordinanza  del  7  maggio  1991  (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
 della legge Regione  Marche  26  aprile  1990,  n.  31,  che  esonera
 dall'obbligo  di  autorizzazione  i  quantitativi  di  rifiuti di cui
 innanzi;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente, sarebbero violati gli
 artt. 3, 117  e  25  della  Costituzione  in  quanto  la  Regione  ha
 legiferato  per  la  "fattispecie"  in  materia  sottratta  alla  sua
 competenza e sanzionata penalmente,  con  conseguente  disparita'  di
 trattamento;
    Considerato  che  questa  Corte  con sentenza n. 213 del 20 maggio
 1991 ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale della  norma
 ora di nuovo denunciata;
      che, pertanto, essa e' stata espunta dall'ordinamento;
      che   la   questione,   quindi,   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della  legge
 della  Regione  Marche  26  aprile  1990, n. 31 (Procedure e norme di
 attuazione del piano  regionale  di  organizzazione  dei  servizi  di
 smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della
 Costituzione,  sollevata  dal  Pretore di Macerata con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0391