N. 171 ORDINANZA 2 - 15 aprile 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Leva militare - Servizio prestato - Benefici ai fini della posizione del lavoro - Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 455/1992) e manifestamente infondata (ordinanza n. 49/1993) - Manifesta infondatezza. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma).(GU n.17 del 21-4-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ruscelli Marcello e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Bologna, nel procedimento civile tra Ruscelli Marcello e l'Ente Ferrovie dello Stato, con ordinanza del 12 giugno 1992 (R.O. n. 711 del 1992) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la quale dispone che il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986 e' esclusivamente quello in corso alla data dell'entrata in vigore della legge e quello prestato successivamente; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto si sarebbe creata una disparita' di trattamento tra i beneficiari per effetto della legge impugnata e coloro che hanno prestato servizio militare precedentemente, nonche' l'art. 52, secondo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe pregiudicata la posizione di lavoro di una categoria di cittadini; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la inammissibilita' o quanto meno per la infondatezza della questione; Considerato che la questione cosi' riproposta e' stata gia' dichiarata non fondata (sent. n. 455 del 1992) e, poi, manifestamente infondata (ord. n. 49 del 1993) e che non sono stati addotti motivi nuovi o diversi che possano fondare una differente decisioni; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0392