N. 173 ORDINANZA 2 - 15 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro - Regione Toscana - Azioni formative - Regioni - Realizzazione
 -  Coordinazione con il Ministero del lavoro - Mancata conversione in
 legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 8 ottobre 1992, n. 398, art. 3, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).
(GU n.17 del 21-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma,
 del  decreto-legge  8  ottobre  1992,  n.  398  (Interventi urgenti a
 salvaguardia dei livelli occupazionali), promosso con  ricorso  della
 Regione  Toscana,  notificato  il  7  novembre  1992,  depositato  in
 cancelleria il 13 successivo  ed  iscritto  al  n.  68  del  registro
 ricorsi 1992;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto   che   la  Regione  Toscana,  con  ricorso  regolarmente
 notificato e  depositato,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  117, 118, 3 e 97 della
 Costituzione, dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge  8  ottobre
 1992,   n.   398  (Interventi  urgenti  a  salvaguardia  dei  livelli
 occupazionali);
      che la disposizione impugnata detta norme in ordine alle  azioni
 formative  di  cui  all'art.  25, decimo comma, della legge 23 luglio
 1991, n. 223, stabilendo che le stesse sono elaborate  anche  con  la
 cooperazione  degli  uffici  del lavoro e della massima occupazione e
 delle agenzie regionali per l'impiego,  secondo  gli  indirizzi  e  i
 tempi  concordati  tra  il  Ministero  del  lavoro e della previdenza
 sociale e le regioni, e prevedendo altresi' che, nel caso in  cui  le
 regioni  non abbiano potuto elaborare ed eseguire le azioni formative
 nei  tempi  concordati,  le  stesse  possono  essere  realizzate,  su
 proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da parte
 di enti od organismi appositamente individuati e prescelti sulla base
 della specifica competenza e dell'affidabilita';
      che  nel  presente  giudizio  e'  intervenuto  il Presidente del
 Consiglio dei ministri, chiedendo che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile e comunque non fondata;
    Considerato  che  il  decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, non e'
 stato convertito in legge nel termine di sessanta  giorni  dalla  sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e
 giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289
 del 9 dicembre 1992;
      che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., da
 ultimo, le ordinanze nn.  494  e  495  del  1992),  la  questione  di
 legittimita' costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  3, terzo comma, del decreto-
 legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a  salvaguardia  dei
 livelli   occupazionali),  sollevata,  con  il  ricorso  indicato  in
 epigrafe, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117,  118,
 3 e 97 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0394