N. 175 ORDINANZA 2 - 15 aprile 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. " Processo penale - Dichiarazioni gia' rese dal teste al p.m. o alla p.g. e utilizzate per le contestazioni Valutazione ai fini del merito - Ius superveniens: sostituzione dell'art. 500 del c.p.p. ad opera del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 7, quarto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. (C.P.P., art. 500, terzo e quarto comma) (Cost., artt. 2, 3, 24, 25 e 101).(GU n.17 del 21-4-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale e 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Papini Piero, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di Anania Ercole ed altri, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Pretore di Lucca, con ordinanza del 28 maggio 1992 (r.o. n. 704 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di valutare ai fini dell'accertamento dei fatti le dichiarazioni precedentemente rese dal teste al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (non sul luogo, ne' nell'immediatezza del fatto) ed utilizzate per le contestazioni; che il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 15 maggio 1992 (r.o. n. 716 del 1992), ha sollevato, in riferimento ai soli artt. 2 e 3 della Costituzione, analoga questione di legittimita' costituzionale degli artt. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale e 2, n. 76, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81; Considerato che i giudizi, per la sostanziale identita' della questione sollevata, vanno riuniti per essere trattati congiuntamente; che l'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito con modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente sostituito l'art. 500 del codice di procedura penale; che, pertanto, occorre restituire gli atti ai giudici remittenti affinche', alla luce della nuova disciplina, riesaminino la rilevanza della proposta questione;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lucca e al Tribunale di Crotone. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0396