N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 1992
N. 186 Ordinanza emessa l'11 dicembre 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo contro Borille Gianfranco Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere per le quali la legge statale attualmente richiede la concessione edilizia - Previsione, con legge regionale, che il silenzio- assenso tenga luogo della concessione - Conseguente indebita interferenza da parte della regione in materia penale di esclusiva competenza del legislatore statale. (Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 79). (Cost., artt. 3, 25 e 117).(GU n.18 del 28-4-1993 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo contro Borille Gianfranco, nato a Ceregnano il 3 dicembre 1947, avverso l'ordinanza emessa il 14 maggio 1992 dal tribunale di Rovigo; Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Antonio Morgigni; Sentite le conclusioni del p.m. con le quali chiede rimessione atti alla Corte costituzionale. Il 14 maggio 1992 il tribunale di Rovigo - in sede di riesame - ha revocato il decreto di sequestro preventivo del cantiere edile di proprieta' della Societa' Edil Ceregnano S.n.c., adottato dal procuratore della Repubblica presso la Pretura di Rovigo il 1½ aprile 1992. Il tribunale ha osservato che si e' formato il silenzio-assenso, avendo Borille Gianfranco - titolare della societa' - presentato al comune di Rosolina tutti i documenti richiesti in data 26 ottobre 1991 ed essendo trascorsi i novanta giorni, previsti dall'art. 79 della legge regione Veneto n. 61 del 27 giugno 1985. Ha aggiunto che tale ultima disposizione normativa ha trovato una disciplina generalizzata nell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"). Ha ricordato il tribunale che l'art. 79 citato legge regionale e' applicabile in subiecta materia, in quanto - per le regioni a statuto ordinario - l'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 28 e (che ha modificato l'art. 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62) precisa che "l'emanazione della norma legislativa da parte delle regioni si svolge nei limiti dei principi fondamentali, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti". Non sarebbe quindi necessario attendere l'emanazione da parte dello Stato di una legge cornice per potere legiferare in una materia riservata ex art. 117 della Costituzione, poiche' la legge regionale avrebbe - nel proprio campo di attuazione - la medesima efficacia di quella statale. In ogni caso, ha osservato ancora il tribunale, sarebbe applicabile l'art. 2, terzo comma, della legge n. 241/1990, a seguito del rinvio operato dall'art. 29, primo comma, seconda parte della stessa legge, ed il termine sarebbe di trenta giorni. Non vi sarebbe - ha asserito inoltre quel giudice - contrasto con l'art. 25 della Costituzione, poiche' l'art. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985 lascerebbe a fonti secondarie la determinazione dell'elemento normativo. Ricorre il procuratore della Repubblica presso il tribunale, deducendo due motivi. Con il primo lamenta violazione degli artt. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94 e 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ricorda che la legge n. 94 citata e' venuta meno il 31 dicembre 1991 a seguito dell'esaurirsi delle proroghe. Afferma che la concessione e' un atto formale e scritto, sommariamente motivato. Il silenzio-assenso costituirebbe istituto di carattere eccezionale e derogatorio. Il menzionato art. 8 comunque avrebbe introdotto una autonoma fattispecie a seguito dell'esaurirsi della proroghe con il richiamo - soltanto quoad poenam - alle sanzioni previste dall'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La creazione di tale nuova figura di reato costituirebbe la riprova della diversita' tra i due istituti: se fosse stato possibile considerare il silenzio assenso come concessione sarebbe stato sufficiente l'art. 17 a sanzionare le eventuali difformita' ed il contrasto con i vincoli. Con il secondo motivo solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, terzo comma, della legge regionale del Veneto n. 61 del 27 giugno 1985, per contrasto con gli art. 3, 27 e 117 della Costituzione. La questione non e' manifestamente infondata. La legge n. 94 del 1982 ha introdotto il silenzio-assenzo come istituito di carattere eccezionale e con numerose limitazioni ("perche' conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1½ giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497"). La formulazione dell'art. 79 della legge regionale ricalca invece quella dell'art. 8, legge n. 94/1982, ma senza prevedere alcun carattere di temporaneita' e senza alcuna limitazione. Reputa quindi il collegio che per questo motivo gia' si evidenzia un primo contrasto con la normativa costituzionale e cioe' con gli artt. 3, 25 e 117. La mancata proroga da parte del legislatore nazionale della legge n. 94 rende ancora piu' palese la illegittimita' della norma regionale, poiche' da un lato esorbita dai limiti assegnati alla potesta' legislativa locale e dall'altro, venendo ad incidere sul precetto penale, tocca una fonte normativa, che puo' essere modificata esclusivamente da fonte pari-ordinata. Ne' la disciplina de qua attiene ad una semplice modalita' di rilascio dell'atto amministrativo, ne' concerne l'acceleramento dell'esame delle domande di concessione, come stabilito dall'art. 25, legge 28 febbraio 1985, n. 47, che delega appunto alle regioni tale specifico compito. L'istituto previsto dalla legge della regione Veneto e' completamente innovativo e viene non ad "accelerare" la procedura, ma ad eliminarla totalmente anche nella sua espressione formale e finale di atto-documento, a seguito della semplice inerzia della p.a. Ritiene inoltre il collegio che le disposizioni di cui agli artt. 17, 19 e 20 in riferimento all'art. 29, legge 7 agosto 1990, n. 241 non trovino applicazione nella materia paesaggistica e disciplinante l'assetto ambientale, in esso inclusa la regolamentazione del territorio, per le espresse esclusioni previste al comma due dell'art. 17 ed al comma quarto dell'art. 9.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79 della regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione nella parte in cui prevede che il silenzio-assenso tenga luogo della concessione edilizia; Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Cosi' deciso in Roma in camera di consiglio l'11 dicembre 1992. Il presidente: PAPILLO Il consigliere estensore: MORGIGNI 93C0413