N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 1993
N. 192 Ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Reni Angela e Soc. Caffe' Lamberti Locazione immobili urbani - Uso non abitativo - Regime ordinario - Morosita' - Pagamento dei canoni scaduti in corso di procedimento sommario di convalida di sfratto - Omessa previsione - Lamentata diversita' di trattamento rispetto ai contratti in regime transitorio. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55). (Cost., art. 3).(GU n.19 del 5-5-1993 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale che precede, osserva. Nell'odierno giudizio, avente ad oggetto lo sfratto per morosita' del conduttore di un immobile locato a fini non abitativi in regime ordinario, l'intimato, regolarmente comparso, ha riconosciuto la morosita' e ha chiesto di poterla sanare ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392/1978, con la concessione del consueto termine di grazia. Sull'istanza, nulla opponendo l'intimante, questo pretore si e' riservato. D I R I T T O La questione dell'applicabilita' dell'art. 55 della legge n. 392/1978 alle locazioni per uso non abitativo in regime ordinario (ossia stipulate dopo l'entrata in vigore della legge citata) ha costituito un tema vivacemente dibattuto in giurisprudenza. Sul punto, la dottrina si e' pronunciata in senso prevalentemente negativo, sulla scorta di precisi rilievi ermeneutici - fondati sulla lettera della norma - che meritano, ad avviso del giudice, sicura adesione. Analogamente si e' espressa la piu' parte della giurisprudenza di merito occupatasi ex professo del problema. Il supremo collegio, invece, con le note sentenze 20 aprile 1984, n. 2594, 26 luglio 1986, n. 4799 e 21 settembre 1988, n. 5182, ha ripetutamente affermato l'applicabilita' della norma alla fattispecie. Senonche', in un processo di lento riesame critico che ha portato al progressivo riavvicinamento alle tesi della piu' autorevole dottrina, la Corte di cassazione ha dapprima ritenuto - in un primo momento con un indirizzo giurisprudenziale minoritario, poi consolidatosi con l'avallo delle sezioni unite - che l'art. 5 della legge n. 392/1978 non trovi applicazione alle locazioni non abitative (cfr. cass. 5 luglio 1985, n. 4057; cass. 16 luglio 1986, n. 460; in- fine, cass. sezioni unite 28 dicembre 1990, n. 12210, in foro it. 1992, I, 201); quindi, forte di questa indispensabile premessa, e' approdata, di recente, alla conclusione dell'"inapplicabilita' della sanatoria giudiziale della morosita' alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione stipulate successivamente all'entrata in vigore della stessa legge" (cosi' cass. 28 febbraio 1992, n. 2496, in foro it. 1992, I, 3015). La completezza e la persuasivita' delle ragioni poste alla base del revirement del supremo collegio suggeriscono di rinviare alla lettura della motivazione onde evitare di riportare in termini eccessivamente riassuntivi i caposaldi di quella fine analisi giuridica. 2. - Cio' che non si condivide, invece, e' il lapidario giudizio di manifesta infondatezza dato dalla sentenza ricordata alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/1978, cosi' interpretato, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Pare opportuna una considerazione preliminare. Lo stesso supremo collegio, nel dare corpo all'ordinamento poi abbandonato, ha fatto leva, piu' volte, su un argomento di carattere logico che, seppure tuttaltro che decisivo ai fini esegetici, non poteva che essere razionalmente condiviso. Ci si riferisce al ribadito assunto dell'assenza di una qualsivoglia ragione per non accedere a quella che era ritenuta l'interpretazione "estensiva" dell'art. 55 della legge citata giustificata dai riferimenti ad esso dell'art. 74 della legge n. 392/1978 e dalla posizione della norma stessa nell'ambito delle disposizioni processuali, valide, per entrambe le tipologie locative. Gia' nel 1984 la s.c. scriveva: " .. in tema di concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti, previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la perentorieta' del richiamo operato a detta norma dal successivo art. 74; la mancanza di qualsivoglia incompatibilita' di ordine logico-concettuale tra la sanatoria della morosita' come regolata dall'art. 55 e le locazioni non abitative come richiamate dalla norma, anch'essa di natura processuale, di cui all'art. 74; la corrispondenza tra la lettera e la ratio della norma, escludono una interpretazione riduttiva dell'istituto che, di conseguenza, e' applicabile anche con riferimento alla locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione" (cass. 20 aprile 1984; in termini, si v. pure cass. nn. 4799/1986 e 5182/1988). Del resto, non si puo' non ricordare che la stessa relazione ministeriale 11 maggio 1979, nel trattare della tesi giurisprudenziale contraria all'applicabilita' della sanatoria alle locazioni ad uso diverso in regime ordinario, osservava: " .. tale interpretazione non appare, peraltro, in armonia con l'intenzione del legislatore che ha inteso richiamare l'art. 5 solo per ribadire il contenuto della morosita' equiparata al grave indampimento". Non pare, dunque, sufficiente limitarsi a dire che l'esclusione del beneficio in parola per le locazioni non abitative in regime ordinario corrispondente ad una scelta discrezionale - e quindi insindacabile - del legislatore, proprio perche', alla luce di quanto un tempo affermato nonche' dell'autorevole opinione appena ricordata, tale scelta non sembra - prima facie - ragionevole. Cio' premesso, questo giudicante condivide comunque l'assunto secondo cui l'eterogeneita' del valore del bene "casa" rispetto a quello a cui e' finalizzata la locazione ad uso non abitativo potrebbe giustificare, in astratto, la diversita' di regime delle due tipologie contrattuali. Non va pero' dimenticato che anche per le locazioni ad uso non abitativo, data la loro peculiare funzione economica, vengono in rilievo i valori del titolo terzo della Carta fondamentale. E pare corretto ritenere che detti valori non possano essere inutilmente compressi o sacrificati se non all'interno di un quadro normativo di attento contemperamento delle contrapposte esigenze della proprieta' edilizia rispetto a quelle dell'impresa ivi ospitata. Nulla quaestio, ad ogni modo, per la scelta del legislatore di escludere il conduttore moroso di un immobile ad uso non abitativo dal beneficio della sanatoria di cui all'art. 55 della legge n. 392/1978, diversamente da quanto previsto per il conduttore di immo- bile ad uso abitativo. Del resto, nel passato, questo era stato il preciso orientamento del legislatore (v. art. 33, legge 12 ottobre 1945, n. 669; art. 37, legge 23 maggio 1950; art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833). Vale pero' ricordare - e qui le cose sembrano complicarsi - che l'art. 74 della legge n. 392/1978 conferisce detto beneficio anche per il caso di mora nell'ambito della locazione ad uso non abitativo in regime transitorio. Il raffronto tra questa ipotesi e quella analoga della locazione in regime ordinario induce quindi a piu' delicate riflessioni in ordine alla resistenza costituzionale dell'architettura del sistema tracciato dal legislatore. In effetti, il mero riferimento alla transitorieta' non pare, ad avviso di questo pretore, idoneo a giustificare il piu' aspro regime sanzionatorio della morosita' previsto per l'uso non abitativo in re- gime ordinario. Invero, una volta operata la scelta di fondo di superare il cennato spartiacque e di concedere, pertanto, detto beneficio anche alle locazioni ad uso non abitativo (come e' accaduto con la legge n. 392/1978), ritiene questo giudicante che il legislatore possa discriminare tra contratti in regime transitorio e contratti in regime ordinario solo in presenza di validi e razionali motivi. Occorre percio' valutare attentamente la meritevolezza della maggiore o minore tutela, in relazione alle caratteristiche astratte della locazione in regime ordinario rispetto a quella in regime transitorio. Balza agli occhi, allora, che delle due ipotesi quella piu' meritevole di salvaguardia sembra essere - ad avviso di chi scrive - proprio quella della locazione ad uso non abitativo in regime ordinario. Si consideri che gli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978, con i quali si sono disciplinati i contratti ad uso non abitativo in regime transitorio, hanno introdotto - iure imperii - una profonda modificazione dell'assetto negoziale del rapporto (massimamente per le locazioni di cui all'art. 71). Ebbene, pare a questo giudicante che a fronte di una cosi' importante mutazione dell'equilibrio contrattuale, mirata all'evidenza ad un trattamento di maggior favore del conduttore, la morosita' di quest'ultimo avrebbe dovuto essere colpita con speciale rigore, ad es. negandone la sanabilita' per gli effetti risolutorii conseguenti. Diverso discorso dovrebbe valere, invece, per le locazioni non abitative in regime ordinario: qui le parti sono addivenute al contratto ben consapevoli del quadro normativo cogente in cui esso si sarebbe iscritto. E' giocoforza, quindi, concludere che in tale ipotesi il legislatore avrebbe dovuto guardare all'inadempimento del conduttore con maggiore indulgenza rispetto a quella accordata a chi - avvantaggiandosi dello ius superveniens - fosse rimasto, cio' nonostante, moroso. Le considerazioni svolte inducono pertanto questo pretore a rimettere all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/1978, li' dove esclude che la sanatoria della morosita' nel pagamento del canone si applichi alle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo stipulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 392/1978, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Quanto infine alla rilevanza della questione, si osserva che ove la norma fosse ritenuta costituzionalmente illegittima resterebbe preclusa, nell'odierno procedimento, l'immediata convalida dello sfratto e, una volta sanata la morosita', verrebbe altresi' meno la possibilita' di dichiarare risolto il contratto (art. 55 unico comma della legge citata). Va pertanto ordinata la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione cennata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione dell'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude che la sanatoria della morosita' nel pagamento del canone si applichi alle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo stipulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 392/1978; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza - a cura della cancelleria - alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ordina infine la comunicazione di essa al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Verona, addi' 17 febbraio 1993 Il pretore: MIRENDA Depositato in cancelleria oggi 18 febbraio 1993. Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 93C0439