N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 1993

                                N. 192
    Ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal pretore di Verona nel
  procedimento civile vertente tra Reni Angela e Soc. Caffe' Lamberti
 Locazione immobili urbani - Uso non abitativo - Regime ordinario -
    Morosita' - Pagamento dei canoni scaduti in corso di  procedimento
    sommario  di  convalida di sfratto - Omessa previsione - Lamentata
    diversita'  di  trattamento  rispetto  ai  contratti   in   regime
    transitorio.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55).
 (Cost., art. 3).
(GU n.19 del 5-5-1993 )
                              IL PRETORE
    A  scioglimento  della  riserva  di  cui  al  verbale che precede,
 osserva.
    Nell'odierno giudizio, avente ad oggetto lo sfratto per  morosita'
 del  conduttore  di un immobile locato a fini non abitativi in regime
 ordinario, l'intimato,  regolarmente  comparso,  ha  riconosciuto  la
 morosita'  e ha chiesto di poterla sanare ai sensi dell'art. 55 della
 legge n. 392/1978, con la concessione del consueto termine di grazia.
    Sull'istanza, nulla opponendo l'intimante, questo  pretore  si  e'
 riservato.
                             D I R I T T O
    La  questione  dell'applicabilita'  dell'art.  55  della  legge n.
 392/1978 alle locazioni per uso non  abitativo  in  regime  ordinario
 (ossia  stipulate  dopo  l'entrata  in  vigore della legge citata) ha
 costituito un tema vivacemente dibattuto in giurisprudenza.
    Sul  punto, la dottrina si e' pronunciata in senso prevalentemente
 negativo, sulla scorta di precisi rilievi ermeneutici - fondati sulla
 lettera della norma - che meritano, ad  avviso  del  giudice,  sicura
 adesione.   Analogamente   si   e'   espressa  la  piu'  parte  della
 giurisprudenza di merito occupatasi ex professo del problema.
    Il supremo collegio, invece, con le note sentenze 20 aprile  1984,
 n.  2594,  26  luglio  1986, n. 4799 e 21 settembre 1988, n. 5182, ha
 ripetutamente   affermato   l'applicabilita'   della    norma    alla
 fattispecie.
    Senonche',  in un processo di lento riesame critico che ha portato
 al  progressivo  riavvicinamento  alle  tesi  della  piu'  autorevole
 dottrina,  la  Corte di cassazione ha dapprima ritenuto - in un primo
 momento  con  un   indirizzo   giurisprudenziale   minoritario,   poi
 consolidatosi  con  l'avallo delle sezioni unite - che l'art. 5 della
 legge n. 392/1978 non trovi applicazione alle locazioni non abitative
 (cfr. cass. 5 luglio 1985, n. 4057; cass. 16 luglio 1986, n. 460; in-
 fine, cass. sezioni unite 28 dicembre 1990, n.  12210,  in  foro  it.
 1992,  I,  201);  quindi, forte di questa indispensabile premessa, e'
 approdata, di recente, alla conclusione dell'"inapplicabilita'  della
 sanatoria  giudiziale  della  morosita'  alle  locazioni  di immobili
 urbani   adibiti   ad   uso   diverso    dall'abitazione    stipulate
 successivamente  all'entrata  in  vigore  della  stessa legge" (cosi'
 cass. 28 febbraio 1992, n. 2496, in foro it. 1992, I, 3015).
    La completezza e la persuasivita' delle ragioni  poste  alla  base
 del  revirement  del  supremo  collegio suggeriscono di rinviare alla
 lettura della  motivazione  onde  evitare  di  riportare  in  termini
 eccessivamente   riassuntivi  i  caposaldi  di  quella  fine  analisi
 giuridica.
    2. - Cio' che non si condivide, invece, e' il  lapidario  giudizio
 di   manifesta   infondatezza  dato  dalla  sentenza  ricordata  alla
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge  n.
 392/1978,   cosi'   interpretato,   in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione.
    Pare opportuna una considerazione preliminare.
    Lo stesso supremo collegio, nel  dare  corpo  all'ordinamento  poi
 abbandonato,  ha fatto leva, piu' volte, su un argomento di carattere
 logico che, seppure tuttaltro che decisivo  ai  fini  esegetici,  non
 poteva  che  essere  razionalmente  condiviso.  Ci  si  riferisce  al
 ribadito assunto dell'assenza di una  qualsivoglia  ragione  per  non
 accedere  a  quella  che  era  ritenuta l'interpretazione "estensiva"
 dell'art. 55 della legge citata giustificata dai riferimenti ad  esso
 dell'art.  74  della  legge n. 392/1978 e dalla posizione della norma
 stessa  nell'ambito  delle  disposizioni  processuali,  valide,   per
 entrambe  le tipologie locative. Gia' nel 1984 la s.c. scriveva: " ..
 in tema di concessione di un termine  per  il  pagamento  dei  canoni
 locatizi  scaduti,  previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978,
 n. 392, la perentorieta' del  richiamo  operato  a  detta  norma  dal
 successivo  art.  74; la mancanza di qualsivoglia incompatibilita' di
 ordine logico-concettuale  tra  la  sanatoria  della  morosita'  come
 regolata  dall'art.  55  e le locazioni non abitative come richiamate
 dalla norma, anch'essa di natura processuale, di cui all'art. 74;  la
 corrispondenza  tra  la lettera e la ratio della norma, escludono una
 interpretazione  riduttiva  dell'istituto  che,  di  conseguenza,  e'
 applicabile  anche con riferimento alla locazione di immobile adibito
 ad uso diverso da quello di abitazione" (cass.  20  aprile  1984;  in
 termini, si v. pure cass. nn. 4799/1986 e 5182/1988).
    Del  resto,  non  si  puo'  non  ricordare che la stessa relazione
 ministeriale   11   maggio   1979,   nel    trattare    della    tesi
 giurisprudenziale  contraria  all'applicabilita' della sanatoria alle
 locazioni ad uso diverso in regime ordinario, osservava:  "  ..  tale
 interpretazione non appare, peraltro, in armonia con l'intenzione del
 legislatore  che  ha  inteso richiamare l'art. 5 solo per ribadire il
 contenuto della morosita' equiparata al grave indampimento".
    Non pare, dunque, sufficiente limitarsi a  dire  che  l'esclusione
 del  beneficio  in  parola  per  le locazioni non abitative in regime
 ordinario corrispondente ad  una  scelta  discrezionale  -  e  quindi
 insindacabile - del legislatore, proprio perche', alla luce di quanto
 un tempo affermato nonche' dell'autorevole opinione appena ricordata,
 tale scelta non sembra - prima facie - ragionevole.
    Cio'  premesso,  questo  giudicante  condivide  comunque l'assunto
 secondo cui l'eterogeneita' del valore del  bene  "casa"  rispetto  a
 quello  a  cui  e'  finalizzata  la  locazione  ad  uso non abitativo
 potrebbe giustificare, in astratto, la diversita' di regime delle due
 tipologie contrattuali. Non va pero' dimenticato  che  anche  per  le
 locazioni  ad  uso  non  abitativo,  data  la loro peculiare funzione
 economica, vengono in rilievo i valori del titolo terzo  della  Carta
 fondamentale.  E  pare corretto ritenere che detti valori non possano
 essere inutilmente compressi o sacrificati se non all'interno  di  un
 quadro   normativo  di  attento  contemperamento  delle  contrapposte
 esigenze della proprieta' edilizia rispetto a quelle dell'impresa ivi
 ospitata.
    Nulla quaestio, ad ogni modo, per la  scelta  del  legislatore  di
 escludere  il  conduttore  moroso di un immobile ad uso non abitativo
 dal beneficio della sanatoria di  cui  all'art.  55  della  legge  n.
 392/1978,  diversamente da quanto previsto per il conduttore di immo-
 bile ad uso abitativo. Del resto, nel passato, questo  era  stato  il
 preciso  orientamento  del  legislatore (v. art. 33, legge 12 ottobre
 1945, n. 669; art. 37, legge 23 maggio 1950;  art.  4,  sesto  comma,
 della legge 26 novembre 1969, n. 833).
    Vale  pero'  ricordare  - e qui le cose sembrano complicarsi - che
 l'art. 74 della legge n. 392/1978 conferisce  detto  beneficio  anche
 per  il caso di mora nell'ambito della locazione ad uso non abitativo
 in regime transitorio.
    Il raffronto tra questa ipotesi e quella analoga  della  locazione
 in  regime  ordinario  induce  quindi  a piu' delicate riflessioni in
 ordine alla resistenza costituzionale dell'architettura  del  sistema
 tracciato dal legislatore.
    In  effetti,  il mero riferimento alla transitorieta' non pare, ad
 avviso di questo pretore, idoneo a giustificare il piu' aspro  regime
 sanzionatorio della morosita' previsto per l'uso non abitativo in re-
 gime  ordinario.  Invero,  una  volta  operata  la scelta di fondo di
 superare il cennato  spartiacque  e  di  concedere,  pertanto,  detto
 beneficio anche alle locazioni ad uso non abitativo (come e' accaduto
 con   la  legge  n.  392/1978),  ritiene  questo  giudicante  che  il
 legislatore possa discriminare tra contratti in regime transitorio  e
 contratti  in regime ordinario solo in presenza di validi e razionali
 motivi.
    Occorre  percio'  valutare  attentamente  la  meritevolezza  della
 maggiore o minore tutela, in relazione alle caratteristiche  astratte
 della  locazione  in  regime  ordinario  rispetto  a quella in regime
 transitorio.
    Balza agli occhi,  allora,  che  delle  due  ipotesi  quella  piu'
 meritevole  di salvaguardia sembra essere - ad avviso di chi scrive -
 proprio quella  della  locazione  ad  uso  non  abitativo  in  regime
 ordinario.
    Si  consideri che gli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978, con i
 quali si sono disciplinati i contratti ad uso non abitativo in regime
 transitorio,  hanno  introdotto  -  iure  imperii  -   una   profonda
 modificazione  dell'assetto  negoziale del rapporto (massimamente per
 le locazioni di cui all'art. 71).
    Ebbene, pare a  questo  giudicante  che  a  fronte  di  una  cosi'
 importante    mutazione    dell'equilibrio    contrattuale,    mirata
 all'evidenza ad un trattamento di maggior favore del  conduttore,  la
 morosita'  di quest'ultimo avrebbe dovuto essere colpita con speciale
 rigore, ad es. negandone la sanabilita' per gli  effetti  risolutorii
 conseguenti.
    Diverso  discorso  dovrebbe  valere,  invece, per le locazioni non
 abitative in regime  ordinario:  qui  le  parti  sono  addivenute  al
 contratto ben consapevoli del quadro normativo cogente in cui esso si
 sarebbe  iscritto.  E'  giocoforza,  quindi,  concludere  che in tale
 ipotesi il legislatore avrebbe dovuto guardare all'inadempimento  del
 conduttore  con maggiore indulgenza rispetto a quella accordata a chi
 - avvantaggiandosi dello  ius  superveniens  -  fosse  rimasto,  cio'
 nonostante, moroso.
    Le  considerazioni  svolte  inducono  pertanto  questo  pretore  a
 rimettere  all'esame  della  Corte  costituzionale  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/1978, li'
 dove  esclude  che  la  sanatoria  della  morosita' nel pagamento del
 canone si applichi alle locazioni  di  immobili  urbani  ad  uso  non
 abitativo stipulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 392/1978,
 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Quanto  infine  alla rilevanza della questione, si osserva che ove
 la norma fosse  ritenuta  costituzionalmente  illegittima  resterebbe
 preclusa,  nell'odierno  procedimento,  l'immediata  convalida  dello
 sfratto e, una volta sanata la morosita', verrebbe altresi'  meno  la
 possibilita'  di dichiarare risolto il contratto (art. 55 unico comma
 della legge citata).
    Va pertanto ordinata la sospensione del giudizio e la trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della
 questione cennata.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata per violazione
 dell'art.  3  della  Costituzione  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella
 parte  in  cui esclude che la sanatoria della morosita' nel pagamento
 del canone si applichi alle locazioni di immobili urbani ad  uso  non
 abitativo stipulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 392/1978;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale, la
 notificazione della presente ordinanza - a cura della  cancelleria  -
 alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    Ordina  infine la comunicazione di essa al Presidente della Camera
 dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
      Verona, addi' 17 febbraio 1993
                          Il pretore: MIRENDA
    Depositato in cancelleria oggi 18 febbraio 1993.
         Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

 93C0439