N. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1993
N. 194 Ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Torino, sezione specializzata Agraria, nel procedimento civile vertente tra Anchisi Irma ed altra e Beltrami Iride Contratti agrari - Affitto - Azione giudiziaria di cognizione finalizzata al rilascio di fondo rustico - Sospensione ex lege del procedimento limitata a giorni novanta dall'entrata in vigore del decreto e finalizzata alla convocazione delle organizzazioni professionali agricole per la stipula di accordi collettivi in materia - Previsione a vantaggio del solo conduttore in deroga ai principi della necessita' comune e della disponibilita' esclusiva di entrambe le parti, stabiliti riguardo alla sospensione necessaria e, rispettivamente, facoltativa, del processo di cognizione, degli artt. 295 e 296 del cod. proc. civ. - Irragionevolezza - Lesione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti. (D.L. 23 gennaio 1993, n. 18, art. 4, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.19 del 5-5-1993 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile r.g. 557/1992 promossa in sede di appello da Anchisi Irma e Anchisi Leopolda, entrambe residenti in Armeno (Novara) ed elettivamente domiciliate in Torino, presso lo studio della dott. proc. Daniela Sannazzaro, dal quale sono rappresentate e difese, unitamente all'avv. Celestino Corica del Foro di Novara, appellanti contro Beltrami Iride, residente in Crusinallo, ed elettivamente domiciliata in Torino, c.so G. Ferraris n. 69, presso lo studio dell'avv. Massimo Asti, dal quale e' rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Giovanni Scolari del Foro di Novara, appellata. Oggetto: risoluzione del contratto di affitto. Vista l'istanza della parte diretta ad ottenere la sospensione del processo ai sensi dell'art. 4 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 18; Ritenuto che la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo comma, appare equivoca; che invero se la sospensione viene intesa come avente ad oggetto l'azione esecutiva finalizzata al rilascio dei fondi, come sembrerebbe confermato dal terzo comma, stesso articolo, il quale contiene il richiamo all'art. 47 della legge 3 maggio 1982, n. 283, non si porrebbe alcuna questione di costituzionalita' perche' il disposto dalla legge potrebbe essere ritenuto come equipollente ad una proroga del contratto; che invece il collegio interpreta il predetto secondo comma dell'art. 4 nel senso che il legislatore ha inteso sospendere anche le azioni di cognizione aventi ad oggetto il rilascio dei fondi condotti da una delle parti; che cosi' intesa la norma appare affetta da vizi di incostituzionalita' per violazione dei principi di ragionevolezza, l'uno contenuto nell'art. 3 della Costituzione, e l'altro relativo alla garanzia costituzionale della tutela dei propri diritti di cui all'art. 24 della Costituzione. Infatti la questione appare rilevante perche' la Corte di merito deve o respingere od accogliere l'istanza di sospensione. Inoltre la questione non risulta manifestamente infondata. La sospensione del processo di cognizione, mentre giova al conduttore interrompe la tutela del diritto dell'attore, gratuitamente. Invero non si riesce a comprendere quale sia la ratio di una simile sospensione della tutela del diritto, che comporta necessariamente una disparita' di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Non solo la tutela dei diritti gode nel nostro ordinamento di garanzia costituzionale e la sospensione dei processi non puo' essere dettata a favore di una parte contro l'altra e cio' si deduce senza ombra di dubbio dalla analisi dell'istituto della sospensione cosi' come regolato dal codice di procedura civile. A norma dell'art. 295 del c.p.c. la sospensione e' l'effetto di una necessita' comune ad entrambe le parti e a norma dell'art. 296 la sospensione facoltativa risulta essere nella esclusiva disponibilita' di entrambe le parti. Di conseguenza il legislatore ordinario sospendendo i processi con l'istituto in discussione, che giova solo ad una delle parti, e' incorso in una palese violazione delle garanzie costituzionali.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in camera di consiglio dalla sezione specializzata agraria, il 18 febbraio 1993. Il presidente: VITRO' Depositato in cancelleria oggi 22 febbraio 1993 Il cancelliere: LABALESTRA 93C0441