N. 204 SENTENZA 21 - 29 aprile 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Regione - Regione Friuli-Venezia Giulia - Attivita' promozionali o di
 mero  rilievo  internazionale  -   Diniego   governativo   -   Intesa
 governativa  limitatamente alla persona del presidente della giunta -
 Attribuzioni regionali - Lesione - Mancata enunciazione delle ragioni
 idonee a giustificare l'opposizione espressa dal Governo - Violazione
 del principio di leale cooperazione nei rapporti tra Stato e  regioni
 -  Non  spettanza allo Stato inibire senza motivazione lo svolgimento
 all'estero di attivita' promozionali o di mero rilievo internazionale
 -  Annullamento  degli  atti  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
 Ministri,  Dipartimento  affari  regionali  -  Comunicati telefax nn.
 200/02098 e 200/02099 del 6  ottobre  1992;  200/02164,  200/02165  e
 200/02108  del  9  ottobre  1992;  200/02361  del  30  ottobre 1992 -
 Spettanza  allo  Stato  indicare  le  condizioni  di  cui  all'intesa
 espressa  con  telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 relativamente
 all'incontro con il Governo della Repubblica di Slovenia
(GU n.19 del 5-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
 notificato  il  4  dicembre  1992,  depositato  in  Cancelleria  l'11
 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli  atti
 della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento affari
 regionali comunicati con telefax nn.  200/02098  e  200/02099  del  6
 ottobre  1992;  nn.  200/02164,  200/02165  e 200/02108 del 9 ottobre
 1992; n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 e n. 200/02361 del 30  ottobre
 1992,  con i quali e' stato espresso il diniego governativo, totale o
 parziale, in ordine a varie attivita' promozionali o di mero  rilievo
 internazionale,  che  la  stessa  Regione  aveva  comunicato di voler
 svolgere all'estero nel corso del 1992  ed  iscritto  al  n.  42  del
 registro conflitti 1992;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il  Giudice  relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi  l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
 l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del  Consiglio
 dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 4 dicembre 1992, la Regione Friuli-
 Venezia  Giulia  ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
 di sette provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
 Dipartimento  affari regionali (telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del
 6 ottobre 1992; nn. 200/02164, n. 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre
 1992; n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 e n. 200/02361 del 30  ottobre
 1992)  con i quali e' stato espresso il diniego governativo, totale o
 parziale, in ordine a varie attivita' promozionali o di mero  rilievo
 internazionale,  che  la  stessa  Regione  aveva  comunicato di voler
 svolgere all'estero nel corso del 1992.
    2. - In particolare:
       a) con nota n. 4447 del 16 settembre 1992 la Regione comunicava
 alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   la   partecipazione
 dell'assessore regionale al commercio e turismo alla conferenza della
 National  Italian American Foundation, a Washington, nei giorni 2 e 3
 ottobre 1992, conferenza finalizzata ad una rivalutazione del turismo
 dagli Stati Uniti verso il  nostro  Paese  ed  alla  quale  avrebbero
 dovuto partecipare il Ministro italiano per il turismo, il Presidente
 dell'ENIT e vari assessori regionali al turismo.
    In  risposta,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - con
 telefax n. 200/02099 del 6 ottobre 1992 - comunicava, senza ulteriore
 motivazione, il "diniego governativo" in ordine a tale iniziativa:
       b) con nota n. 4449 del 16 settembre 1992 la Regione comunicava
 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la partecipazione  di  una
 delegazione  regionale  ad una missione a Trnava (Cecoslovacchia) nei
 giorni 18, 19 e  20  settembre  1992,  nell'ambito  dei  rapporti  di
 collaborazione  gia'  avviati  con i paesi dell'Est nel settore della
 formazione professionale agricola e degli scambi gia' realizzati  con
 la scuola di promozione agricola di Trnava.
    In  risposta,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - con
 telefax n. 200/02098 del 6 ottobre 1992 - comunicava, senza ulteriore
 motivazione, che riteneva di non concedere l'intesa  governativa  per
 la suddetta missione;
       c) con nota n. 4363 del 10 settembre 1992 la Regione comunicava
 alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  che  il  Presidente
 dell'Ente regionale per i problemi degli emigranti del Friuli-Venezia
 Giulia avrebbe partecipato: nei giorni dal 17 al 20 settembre 1992, a
 Mendoza (Argentina), al convegno sui problemi  dell'emigrazione;  nei
 giorni   dal  20  al  26  settembre  1992,  a  Montevideo  (Uruguay),
 all'incontro internazionale dei giovani  di  origine  friulana  delle
 comunita'  del  continente  sudamericano;  nei  giorni  dal  20 al 23
 ottobre 1992, a  Bruxelles  (Belgio),  al  convegno  dei  giovani  di
 origine  friulana delle comunita' organizzate nei paesi della C.E.E.;
 nei  giorni  dal  6  all'11  ottobre  1992, a New York (U.S.A.), alla
 inaugurazione  della  "Mostra  dei  Longobardi".  In   risposta,   la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri - con telefax n. 200/02164 del
 9  ottobre  1992  -  comunicava,  senza  ulteriore  motivazione,  che
 riteneva  di non concedere l'intesa governativa per le partecipazioni
 di cui sopra;
       d) con nota n. 4362 del 10 settembre 1992 la Regione comunicava
 alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   la   partecipazione
 dell'assessore  regionale all'agricoltura, nei giorni 15 e 16 ottobre
 1992,  a  Chamonix  (Francia),  alla  riunione  di  lavoro   promossa
 dall'Associazione  europea  degli  eletti  della montagna, al fine di
 acquisire informazioni e notizie circa i  progetti  e  le  iniziative
 poste  in essere dalle istituzioni comunitarie e dalle organizzazioni
 di cooperazione transfrontaliera in merito alla  convenzione  per  la
 tutela delle Alpi.
    In  risposta,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - con
 telefax n. 200/02165 del 9 ottobre 1992 - comunicava, senza ulteriore
 motivazione, che riteneva di non concedere l'intesa  governativa  per
 la partecipazione di cui sopra;
       e)  con  nota  n. 4957 del 9 ottobre 1992 la Regione comunicava
 alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  che  una  delegazione
 regionale  guidata  dal  Presidente  dalla Giunta si sarebbe recata a
 Lubiana, il giorno 14 ottobre 1992, per un incontro  con  il  Governo
 della   Repubblica  di  Slovenia,  su  invito  di  quest'ultimo,  per
 esaminare "temi di comune interesse  ai  fini  dello  sviluppo  della
 collaborazione  di  cui  alla  legge  n.  19/1991".  In  risposta, la
 Presidenza del Consiglio dei ministri - con telefax n. 200/02220  del
 20  ottobre  1992 - comunicava la propria intesa "limitatamente" alla
 persona del Presidente della Giunta manifestando  una  preclusione  a
 "concludere  accordi  formali  aut concrete intese, cui testo non sia
 stato preventivamente sottoposto at esame organi centrali";
       f) con nota n. 4481 del 17 settembre 1992 la Regione comunicava
 alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  riferimento  al
 programma generale di attivita' promozionale della Regione all'estero
 per  il  1992,  che  un funzionario regionale, incaricato di svolgere
 mansioni  commerciali   ed   organizzative,   ed   eventualmente   un
 amministratore dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-
 Venezia  Giulia,  avrebbero  partecipato, su invito dell'I.C.E., alla
 mostra specializzata, denominata I.I.D.EX. -  International  Interior
 Design  Exposition - in programma a Toronto (Canada) nei giorni 19-21
 novembre 1992, con un concorso nelle spese  da  parte  delle  imprese
 artigiane del Friuli-Venezia Giulia aderenti all'iniziativa.
    In  risposta,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - con
 telefax n. 200/02108 del 9 ottobre 1992 - comunicava, senza ulteriore
 motivazione, il rifiuto di intesa governativa per  la  partecipazione
 di cui sopra;
       g)  con la stessa nota n. 4481 del 17 settembre 1992, di cui al
 punto precedente, la Regione comunicava alla Presidenza del Consiglio
 dei Ministri che l'Azienda  regionale  per  la  promozione  turistica
 intendeva  partecipare  allo  "Sky Show" di Londra, nei giorni dal 31
 ottobre all'8 novembre 1992, con un proprio stand, per il  quale  era
 prevista una spesa di lire 30 milioni.
    In  risposta,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - con
 telefax  n.  200/02361  del  30  ottobre  1992  -  comunicava,  senza
 ulteriore motivazione, il diniego governativo per la partecipazione a
 tale iniziativa.
    3.  - A giudizio della ricorrente tutti gli atti governativi sopra
 citati avrebbero determinato una lesione delle attribuzioni regionali
 costituzionalmente  garantite   nelle   materie   interessate   dalle
 iniziative  all'estero  inibite  dagli  stessi  atti governativi, con
 violazione dell'art. 4,  nn.  2,  3,  6,  7  e  8  dello  Statuto  di
 autonomia,  nonche'  delle  norme di attuazione di cui all'art. 3 del
 d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, in materia di attivita'  promozionali
 all'estero della Regione Friuli-Venezia Giulia.
    Richiamando   la  sentenza  di  questa  Corte  n.  179/1987  e  la
 distinzione ivi affermata tra attivita' "promozionali"  all'estero  e
 attivita'  "di mero rilievo internazionale", la ricorrente rileva che
 le attivita' "promozionali" all'estero della  Regione  Friuli-Venezia
 Giulia  nelle materie di competenza sono disciplinate dall'art. 3 del
 d.P.R. n. 469/1987, che ne prevede  l'effettuazione  "sulla  base  di
 programmi  generali  comunicati  alla  Presidenza  del  Consiglio dei
 Ministri e da questa  assentiti",  salvo  "tempestiva  notizia"  alla
 stessa   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  delle  singole
 iniziative. Nel caso, poi, di iniziative ulteriori, non previste  dal
 programma  generale,  queste  dovrebbero  essere  -  a giudizio della
 ricorrente - specificamente  "assentite"  di  volta  in  volta  dalla
 Presidenza  del  Consiglio,  secondo la ratio dello stesso art. 3 del
 d.P.R. n. 469.
    A giudizio della ricorrente, non si  applicherebbe,  pertanto,  in
 alcun caso alla Regione Friuli-Venezia Giulia il regime dell'"intesa"
 previsto  dall'art.  4,  secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616,  per  le  attivita'  promozionali   all'estero   delle   Regioni
 ordinarie.
    Per  quanto  concerne,  invece,  le  attivita'  "di  mero  rilievo
 internazionale", per le quali non sussiste una  specifica  disciplina
 regionale,  si applicherebbe anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia
 il regime generale di previo "assenso", di cui alla  citata  sentenza
 n. 179/1987.
    Conclusivamente,   secondo   la   ricorrente,  sia  le  iniziative
 "promozionali" - tra le quali rientrerebbero quelle di cui agli  atti
 richiamati  nei suesposti punti f) e g) - che quelle di "mero rilievo
 internazionale" - quali sarebbero quelle di cui ai punti da a) ad  e)
 -  dovrebbero  ritenersi soggette soltanto ad "assenso" governativo e
 non ad "intesa". Gli atti governativi  impugnati  avrebbero,  invece,
 voluto  imporre  un  regime d'"intesa" sulle iniziative della Regione
 all'estero,   determinando   cosi'   la   lamentata   lesione   delle
 attribuzioni   regionali.  Lesione  che  risulterebbe  aggravata  dal
 carattere del tutto  immotivato  dei  provvedimenti  contestati,  nei
 quali  non  vengono esplicitate le ragioni di ordine internazionale e
 di politica estera idonee a sostenere l'opposizione governativa.
    4. - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere  il
 rigetto del ricorso.
    Nell'atto  di  costituzione  l'Avvocatura  rileva che le richieste
 della Regione sarebbero state inviate alla Presidenza  del  Consiglio
 dei  Ministri  con  troppo  breve  anticipo  rispetto  alla  data  di
 effettuazione delle iniziative e contesta che tali iniziative possano
 ritenersi  attuative  di  programmi generali precedentemente assunti.
 Per quanto concerne specificamente la nota governativa  n.  200/02220
 del  20  ottobre 1992, la difesa statale rileva altresi' che essa non
 recherebbe un divieto all'iniziativa, ma solo l'indicazione di limiti
 e cautele, connessi alla particolare situazione dei  territori  della
 ex Iugoslavia.
    5.  -  In prossimita' dell'udienza sia la Regione che l'Avvocatura
 dello Stato hanno presentato memorie per  ribadire  e  sviluppare  le
 rispettive tesi.
    In  particolare,  la  Regione  ricorrente  sottolinea che la causa
 giuridica  dello  speciale  controllo  governativo  sulle   attivita'
 all'estero delle Regioni risiederebbe esclusivamente nella necessita'
 di    garantire    l'unitarieta'    degli   indirizzi   di   politica
 internazionale, al fine di escludere il pericolo  di  un  pregiudizio
 agli  interessi  del  Paese.  Resterebbe, invece, preclusa, in questa
 sede, ogni valutazione attinente a motivi diversi -  in  particolare,
 alla  entita'  della spesa - che sono soggetti alle altre, ordinarie,
 forme di controllo sugli atti regionali.
    A sua volta, la difesa statale nega che possa essere ipotizzato un
 onere  di  motivazione  per  gli  atti  di  diniego   dell'intesa   o
 dell'assenso,   ritenuti   atti   complessi  per  la  cui  formazione
 occorrerebbe il concorso di due volonta' coincidenti, senza che  cio'
 implichi  -  sempre  secondo  l'Avvocatura  - che il soggetto che non
 ritiene di uniformare la propria volonta' all'altrui  proposta  debba
 motivare il proprio diniego.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di
 attribuzione nei confronti  di  sette  provvedimenti  adottati  dalla
 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali
 in  ordine  ad  attivita'  -  in parte di natura "promozionale" ed in
 parte di "mero rilievo internazionale" - che la stessa Regione  aveva
 comunicato  di  voler  svolgere all'estero nell'autunno del 1992. Con
 sei di tali provvedimenti (telefax n. 200/02098 e n. 200/02099 del  6
 ottobre 1992; n. 200/02164, n. 200/02165 e n. 200/02108 del 9 ottobre
 1992;  n.  200/02361  del  30 ottobre 1992) il Governo ha manifestato
 un'opposizione piena  allo  svolgimento  dell'iniziativa  programmata
 (opposizione  espressa  ora  con  la formula del rifiuto dell'"intesa
 governativa",  ora  con  quella  della  comunicazione  del   "diniego
 governativo").  In  un  caso  (telefax  n.   200/02220 del 20 ottobre
 1992), il Governo ha, invece, concesso l'"intesa" soltanto in  parte,
 subordinando  lo  svolgimento  dell'iniziativa (viaggio a Lubiana del
 Presidente della  Regione  per  un  incontro  con  il  Governo  della
 Repubblica  di  Slovenia) al rispetto di alcune condizioni (trasferta
 limitata al solo Presidente e divieto di stipulare accordi  o  intese
 il cui testo non fosse stato preventivamente sottoposto all'esame del
 Governo).
    Tutti  questi  provvedimenti  sono  stati  impugnati dalla Regione
 Friuli-Venezia Giulia  in  quanto  ritenuti  lesivi  della  sfera  di
 attribuzioni  assegnate  alla  stessa  Regione dallo Statuto speciale
 (art. 4, nn. 2, 3, 6, 7 e 8) e dalle  relative  norme  di  attuazione
 (art. 3 d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469) sotto due profili e cioe':
       a) per avere affermato la necessita' dell'"intesa" in ordine ad
 attivita'  da  svolgere  all'estero che, nel regime speciale previsto
 dallo Statuto e dalle relative norme di  attuazione,  richiederebbero
 soltanto l'"assenso" del Governo;
       b)  per  avere  espresso  il  diniego dell'"intesa" del Governo
 senza addurre alcuna motivazione.
    3. - Le censure formulate nel ricorso investono  principalmente  i
 sei   provvedimenti  di  diniego  totale  di  "intesa",  mentre  solo
 indirettamente vengono  a  incidere  sul  provvedimento  di  "intesa"
 parziale  espresso  con  il telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992,
 cui va riservato un esame particolare.
    4. - Il primo profilo che  va  esaminato  e'  quello  relativo  al
 difetto   di   motivazione,  dal  momento  che  tale  profilo  appare
 pregiudiziale, venendo  a  investire  gli  atti  impugnati  nel  loro
 complesso,  indipendentemente  dalla  soluzione dei problemi relativi
 alla qualificazione delle attivita' (se  "promozionali"  o  di  "mero
 rilievo  internazionale")  programmate  dalla  Regione  ed al tipo di
 intervento (se "intesa" o  "assenso")  riservato  sulle  stesse  alla
 sfera statale.
    Il  ricorso,  sotto  il  profilo  in  esame,  appare  fondato  con
 riferimento a tutti i sei provvedimenti di diniego impugnati, nessuno
 dei quali ha enunciato, sia  pure  in  forma  sintetica,  le  ragioni
 idonee a giustificare l'opposizione espressa dal Governo.
    L'obbligo di motivare il rifiuto dell'"intesa" o dell'"assenso" da
 parte  del  Governo  puo'  ritenersi,  d'altro  canto, connaturato al
 principio stesso  di  "leale  cooperazione"  cui  deve  ispirarsi  il
 sistema  complessivo  dei  rapporti  tra Stato e Regioni e, pertanto,
 anche i rapporti afferenti al settore delle  attivita'  regionali  da
 svolgere all'estero.
    Tale  principio  - indipendentemente dalla natura "promozionale" o
 di  "mero  rilievo  internazionale"  delle   iniziative   programmate
 all'estero dalle Regioni - importa, in questo settore, il rispetto di
 un  procedimento  che  impone  doveri  a  carico di entrambe le parti
 interessate al rapporto. Doveri che si manifestano,  a  carico  della
 Regione,  nell'obbligo  di  comunicare al Governo, con completezza di
 dati informativi e  tempestivita'  di  preavviso,  le  iniziative  in
 programma,  cosi'  da  consentire  al potere centrale una valutazione
 adeguata delle stesse ai fini del controllo  della  loro  conformita'
 con  gli indirizzi di politica estera dello Stato e con gli interessi
 nazionali (v. senttenze n. 179/1987 e n. 472/1992);  a  carico  dello
 Stato,  nell'obbligo  di  dichiarare i motivi, formali o sostanziali,
 che  vengono  a  opporsi  all'"intesa"  o  all'"assenso",  cosi'   da
 consentire alla controparte la scelta tra la rinuncia all'iniziativa,
 la  modifica  della stessa in senso conforme ai rilievi prospettati o
 l'esercizio  delle  azioni  a  difesa  della  sfera   delle   proprie
 competenze.
    Naturalmente,  la motivazione, quando ne ricorrano le circostanze,
 non potra' non tener conto di quelle esigenze di riservatezza che, in
 taluni casi, vengono  a  caratterizzare  la  sfera  dei  rapporti  di
 rilievo  internazionale:  ma  questo  non  porta  ad escludere che la
 stessa motivazione debba in ogni caso enunciare, anche se in  termini
 sommari,  le  ragioni  sia  di  natura formale (quali la tardivita' o
 l'incompletezza della comunicazione da parte della  Regione)  che  di
 natura  sostanziale (quali l'incidenza dell'iniziativa sulla politica
 estera dello Stato o la sua estraneita' alla sfera delle attribuzioni
 regionali)  che  hanno  indotto  il  Governo  a  rifiutare il proprio
 consenso.
    Nella specie, la mancanza di qualsivoglia motivazione ha concorso,
 pertanto, a determinare, da parte dei sei provvedimenti  di  diniego,
 una  lesione  nella  sfera  di  attribuzioni  spettanti  alla Regione
 Friuli-Venezia  Giulia  in  ordine  allo  svolgimento  all'estero  di
 attivita'  "promozionali"  ovvero di "mero rilievo internazionale": e
 questo  indipendentemente  da  ogni  considerazione  in  ordine  alla
 specificita'  del  regime giuridico previsto per tali attivita' dallo
 Statuto speciale e dalle relative norme  di  attuazione,  nonche'  in
 ordine  alle  caratteristiche  delle  singole  iniziative in concreto
 programmate ed alla tempestivita' della loro comunicazione  da  parte
 della Regione.
    5.   -  A  diversa  conclusione  si  deve,  invece,  giungere  con
 riferimento all'atto di "intesa", limitato e condizionato,  espresso,
 in  relazione all'iniziativa della trasferta a Lubiana del Presidente
 della Regione, con il telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992.
    Con tale atto, infatti, la Presidenza del Consiglio non ha vietato
 l'iniziativa regionale, ma soltanto subordinato la stessa al rispetto
 di due condizioni, l'una riferita alla  partecipazione,  limitata  al
 solo  Presidente  della  Regione,  l'altra  al  divieto  di stipulare
 accordi  con  il  Governo  sloveno  non  preventivamente   sottoposti
 all'esame degli organi statali.
    L'apposizione   di   tali   condizioni   non  puo'  ritenersi  ne'
 irragionevole ne' lesiva della sfera  di  attribuzioni  regionale:  e
 questo  in  relazione  al fatto che le stesse appaiono oggettivamente
 riferibili - diversamente da quanto sostiene la Regione - piu' che  a
 esigenze  di  contenimento  della  spesa  pubblica,  alla particolare
 situazione internazionale nel cui contesto l'iniziativa regionale  si
 veniva  a  collocare,  situazione  di  per  se' idonea a giustificare
 l'adozione  di  cautele,  quali  quelle  indicate  nel  provvedimento
 impugnato, dirette a evitare possibili conseguenze o implicazioni sul
 terreno delle responsabilita' internazionali dello Stato.
    La   doglianza   prospettata   nel   ricorso   nei  confronti  del
 provvedimento in esame si presenta, di conseguenza, infondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara:
       a) che non spetta allo  Stato  inibire,  senza  addurre  alcuna
 motivazione,  lo svolgimento all'estero di attivita' "promozionali" o
 di "mero rilievo internazionale" della Regione Friuli-Venezia Giulia,
 e, di conseguenza, annulla gli atti della  Presidenza  del  Consiglio
 dei  Ministri  - Dipartimento affari regionali comunicati con telefax
 nn.  200/02098  e  200/02099  del  6  ottobre  1992;  nn.  200/02164,
 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992; n. 200/02361 del 30 ottobre
 1992;
       b)  che  spetta  allo  Stato  indicare  le  condizioni  di  cui
 all'"intesa" espressa con il telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992
 in relazione all'incontro del Presidente della Regione Friuli-Venezia
 Giulia con il Governo della Repubblica di Slovenia.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0471