N. 207 ORDINANZA 21 - 29 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale -  Dibattimento  -  Verbalizzazione  di  teste  della
 difesa  -  Integrazione  -  Rinnovazione  parziale dell'audizione del
 teste - Modalita' - Questione sollevata  in  via  alternativa  e  con
 motivazione equivoca - Mancata individuazione della norma applicabile
 nel   giudizio      a   quo   -  Questione  risolventesi  in  quesito
 interpretativo rivolto  alla  Corte  -  Richiamo  alle  sentenze  nn.
 187/1992,  472  e  473  del  1989,  1146,  1091  e  638  del  1988  -
 Insussistenza delle limitazioni al potere d'ufficio  di  integrazione
 della prova - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P.,  artt.  507,  140, primo comma, e 567, terzo comma; legge 16
 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo
 
 (Cost., artt. 3, 24,  76  e  97;  legge  16  febbraio  1987,  n.  81,
 direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e 103).
(GU n.19 del 5-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 507, 140,
 primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale,  e  2,
 primo  comma,  n.  8,  della  legge  16  febbraio 1987, n. 81 (Delega
 legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del  nuovo
 codice  di  procedura  penale),  promosso  con ordinanza emessa il 26
 febbraio 1992 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico
 di Magnaghi Bruno, iscritta al n. 538 del registro ordinanze  1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 41, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10 marzo 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che nel corso  di  un  procedimento  penale,  in  cui  il
 difensore  dell'imputato,  all'esito del dibattimento, si era opposto
 (in modo ritenuto irrituale dall'organo  giudicante)  alla  decisione
 del  giudice  del dibattimento sia di integrare la verbalizzazione di
 un teste della difesa su di una circostanza  rilevante  ai  fini  del
 decidere sia di rinnovare parzialmente l'audizione del teste medesimo
 sulla stessa circostanza in quanto emersa solo in seguito all'arringa
 difensiva, il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 26 febbraio 1992,
 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 (relativamente alle
 direttive 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della legge 16 febbraio 1987 n. 81) e
 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli
 artt.  507,  140,  primo  comma,  e  567,  terzo comma, del codice di
 procedura penale e 2, primo comma, punto 8,  della  legge  delega  n.
 81/1987  cit.,  "nella  parte  in  cui  tali  norme consentono che la
 verbalizzazione delle attivita' dibattimentali avvenga in forma  solo
 riassuntiva,  in  generale,  quando  si  tratti di atti semplici o di
 limitata rilevanza; in particolare, nel processo pretorile,  in  ogni
 caso  in  cui  vi sia l'accordo delle parti alla verbalizzazione solo
 riassuntiva;  e  comunque consentono che la verbalizzazione integrale
 possa avvenire in forma manuale anziche'  fonografica  o  analoga;  e
 comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti
 i  dibattimenti,  avanti  qualunque  giudice  o  corte, per qualunque
 imputazione ed imputato; e precludono al giudicante di  integrare  le
 deposizioni  gia'  assunte  e  delle  quali  si  rilevi,  in esito al
 dibattimento e alla discussione  finale  l'imperfetta  documentazione
 manuale";
      che  ad  avviso  del giudice a quo, poiche' gli artt. 140, primo
 comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale  consentono
 ed  anzi,  sull'accordo  delle  parti, impongono al pretore (e solo a
 tale giudice)  di  procedere  a  verbalizzazione  in  forma  soltanto
 riassuntiva  del  dibattimento,  potrebbe  verificarsi il caso che il
 teste chiarisca una circostanza che al momento non  appare  rilevante
 per  il  processo  e  di  cui  non  si  ritiene  quindi necessaria la
 verbalizzazione, ma che in seguito diviene rilevante dopo che, per la
 prima volta durante l'arringa, il  difensore  prospetti  la  medesima
 circostanza "pretermettendo le considerazioni .. svolte oralmente dal
 teste";
      che lo stesso organo giudicante considera che le norme impugnate
 gli  impediscono,  in caso di verbalizzazione riassuntiva concordata,
 "di  integrare  ex  post  il  contenuto  del  riassunto"  ovvero   la
 deposizione   del   teste,  laddove  la  necessita'  di  integrazione
 deriverebbe proprio dalla mancata verbalizzazione integrale;  e  cio'
 porrebbe "alternativamente dubbi di legittimita' costituzionale";
      che  difatti,  da  un  canto, l'art. 507 del codice di procedura
 penale,  limitando  i   poteri   istruttori   del   giudice   e   non
 consentendogli  di  disporre  l'assunzione  di  mezzi di prova "anche
 prima  che  sia  terminata  l'acquisizione  delle  prove  e  comunque
 indipendentemente  dai  casi  di assoluta necessita'", si porrebbe in
 contrasto con l'art. 76 della Costituzione, perche' non rispetterebbe
 la direttiva 73 della legge di delega (legge n. 81 del 1987, art.  2)
 che  prevede  "semplicemente e senza restrizioni che il giudice possa
 disporre (evidentemente d'ufficio) l'assunzione di mezzi di prova", e
 la direttiva 1 che impone la semplificazione  nello  svolgimento  del
 processo e che sarebbe contraddetta se la verbalizzazione riassuntiva
 "deve riprodurre integralmente tutto il contenuto delle deposizioni";
      che  qualora invece "si ritenesse che il limite all'integrazione
 .. discenda non dall'art. 507 del codice di procedura penale,  bensi'
 dalla  mancata  verbalizzazione  integrale  (che avrebbe .. prevenuto
 l'insorgere della questione processuale)", il giudice a quo  denuncia
 che  gli  artt.  140,  primo  comma  - consentendo la verbalizzazione
 riassuntiva in taluni casi - e 567, terzo  comma  -  imponendola  nel
 processo  pretorile  col  solo presupposto dell'accordo delle parti -
 violerebbero:
        a) l'art. 3 della Costituzione: per ingiustificata  disparita'
 tra  imputati di reati di competenza pretorile e imputati di reati di
 competenza del tribunale, essendo solo per i primi e non anche per  i
 secondi prevista la verbalizzazione sintetica in base al mero accordo
 delle  parti;  (il  solo  art.  567,  terzo  comma)  essendo solo gli
 imputati  con  difese  piu'  agguerrite  in  grado  di   esigere   la
 verbalizzazione  integrale manuale, mentre altri imputati, non muniti
 delle stesse difese, sarebbero "giudicati  con  materiale  probatorio
 dibattimentale  solo  sommariamente  descritto nei verbali"; (il solo
 art.  140,  primo  comma)  sembrando  irragionevole l'attribuzione al
 giudice di decidere "insindacabilmente" se gli atti  da  verbalizzare
 abbiano   o  meno  contenuto  semplice  o  limitata  rilevanza  e  di
 dichiarare  la  contingente  indisponibilita'  degli   strumenti   di
 riproduzione  e  di  personale  specializzato  per il loro uso, cosi'
 determinando disparita' di  trattamento  per  imputati  degli  stessi
 reati,  "a  seconda  che  il loro processo si svolga in sedi ove tali
 strumenti e personale specializzato esistano, ovvero  in  altre  sedi
 giudiziarie";
        b)  l'art.  24  della  Costituzione:  per  l'inidoneita' della
 verbalizzazione sommaria a garantire il diritto di difesa in giudizio
 di imputati giudicati sulla scorta di "particolari  di  dichiarazioni
 (solo  sinteticamente  verbalizzate)  che,  prima facie marginali, ..
 potrebbero  assumere  rilevanza  e  significativita',  ma  solo  dopo
 l'esame  di  altri  testi,  e  dei  quali  non rimarrebbe traccia nel
 verbale"; perche' inoltre, le norme denunciate permetterebbero che il
 giudice, dovendo badare alla genuinita' delle verbalizzazioni,  possa
 senza colpa "perdersi qualche battuta del teste e che il teste, nelle
 pause   tra  la  verbalizzazione  manuale  di  una  domanda  e  della
 successiva  risposta,  prenda  tempo  e  mediti  sulla  versione   da
 fornire";
        c)  l'art. 76 della Costituzione: (in relazione alla direttiva
 1 della legge di delega) non corrispondendo al principio  di  massima
 semplificazione  degli  atti  processuali l'obbligatorio ricorso, nel
 processo pretorile, alla forma manuale di verbalizzazione "integrale"
 in caso di indisponibilita' contingente di mezzi  meccanici,  potendo
 cosi'  il  dibattimento avere una durata anormale; (in relazione alle
 direttive 73 e 66), non  essendo  assicurate  ne'  la  lealta'  e  la
 genuita'  dell'esame,  ove  si  consenta al teste di "prendere tempo"
 durante l'integrale verbalizzazione manuale, ne' l'immediatezza e  la
 concentrazione   del   dibattimento   in  cui  operi  tale  forma  di
 verbalizzazione; (il solo art. 567, terzo comma,  in  relazione  alle
 direttive   8   e   103)   prevedendosi   la  possibilita'  che  alla
 verbalizzazione riassuntiva si pervenga con  il  solo  accordo  delle
 parti;
         d)  l'art.  97  della  Costituzione,  perche' "l'obbligatorio
 ricorso alla manualita' della verbalizzazione  integrale"  imporrebbe
 di  "impiegare  per  molto piu' tempo del necessario le (gia' esigue)
 risorse umane disponibili nelle cancellerie", distogliendole da altre
 rilevanti incombenze;
      che nell'ordinanza di  rimessione  si  sostiene,  altresi',  che
 "preliminare  alla  prospettata illegittimita' dell'art. 140/1 c.p.p.
 risulta l'illegittimita' dell'art. 2, punto 8, della legge delega per
 gli stessi argomenti sopra enucleati" ed infine che "ove  si  optasse
 per  la  verbalizzazione  integrale  manuale,  oltre  a presentarsi i
 pericoli di progressiva perdita di genuinita' delle  deposizioni  ..,
 ci  si  scontrerebbe  con  una  durata del dibattimento difficilmente
 compatibile con la prescrizione dell'art. 6, comma  1,  parte  prima,
 della  convenzione  ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n.
 848";
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha
 concluso  per  la  inammissibilita' o l'infondatezza delle questioni,
 richiamando i precedenti giurisprudenziali della Corte (tra  i  quali
 da ultimo, l'ordinanza n. 23/1993);
    Considerato  che  le  questioni, rispettivamente, dell'art. 507 e,
 congiuntamente, degli artt. 140, primo comma, 567, terzo  comma,  del
 codice  di  procedura  penale  e  2, primo comma, n. 8 della legge 16
 febbraio 1987  n.  81,  sono  sollevate  in  via  alternativa  e  con
 motivazione equivoca, non avendo il giudice rimettente individuato la
 norma  (o  il  complesso  delle  norme)  dalla  quale  deriverebbe l'
 inconveniente lamentato, indicativo del denunciato  contrasto  con  i
 parametri  costituzionali invocati e, cioe', il limite per il giudice
 del dibattimento (nella specie, il Pretore) circa la possibilita'  di
 integrare la prova pur ritenuta necessaria;
      che in tal modo la questione si risolve in realta' in un quesito
 interpretativo  rivolto  alla  Corte  circa  la  norma  (o  le norme)
 applicabile   alla   fattispecie,   mentre,   secondo   la   costante
 giurisprudenza  costituzionale,  e' compito del giudice rimettente di
 individuare con esattezza l'oggetto della  questione,  effettuare  la
 scelta    interpretativa    e   quindi   proporre   il   quesito   di
 costituzionalita' in modo non alternativo (v. sentenze nn.  187/1992,
 473 e 472 del 1989, 1146, 1091 e 638 del 1988);
      che, invece, nella specie il giudice a quo dapprima ha sollevato
 dubbio  di  costituzionalita' dell'art. 507 c.p.p., sostenendo che da
 esso deriverebbero  le  lamentate  limitazioni  al  potere  d'ufficio
 d'integrazione   della   prova,   e,  in  via  alternativa,  qualora,
 nell'ipotesi di una diversa interpretazione, si dovesse escludere che
 la limitazione derivi da tale norma, ha  denunciato  gli  artt.  140,
 primo  comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale e 2,
 primo comma, numero 8, della legge  16  febbraio  1987,  n.  81,  che
 considerano  soddisfacente  la  verbalizzazione  riassuntiva,  mentre
 quella integrale eviterebbe le lacune probatorie riscontrate;
      che, di fronte a tale  alternativa,  rimane  affidato  a  questa
 Corte  di  individuare  fra due questioni proposte contemporaneamente
 quale sia la norma applicabile nel giudizio a quo, senza che  risulti
 preventivamente  risolto  il  problema  della  rilevanza  dell'una  o
 dell'altra questione, di cui l'ordinanza  di  rimessione  non  si  fa
 carico;
      che,  pertanto,  le questioni cosi' proposte sono manifestamente
 inammissibili;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,  secondo
 comma,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi davanti alla Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  degli artt. 507, 140, primo comma, 567,
 terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero
 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al  Governo
 della  Repubblica  per  l'emanazione  del  nuovo  codice di procedura
 penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76  e  97  della
 Costituzione,  ed  in  relazione alle direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e
 103 della predetta legge  di  delega,  dal  Pretore  di  Bergamo  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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