N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 1992
N. 214 Ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Musilli Maria contro l'Ente autonomo Teatro S. Carlo di Napoli Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente autonomo Teatro S. Carlo di Napoli - Collocamento a riposo al compimento del sessantesimo anno di eta' - Esclusione dell'applicazione a detto personale delle disposizioni di cui al d.l. n. 791/1981 (convertito in legge n. 54/1982) che consentono agli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima, di optare per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale. (Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma). (Cost., artt. 3, 4 e 38, secondo comma).(GU n.20 del 12-5-1993 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto da Maria Musilli, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio della Valle ed elettivamente domiciliata in Roma, presso di lui, al piazzale Clodio n. 22, contro l'Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 173/87 del 26 marzo 1987; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 6 dicembre 1991, il relatore, consigliere Livia Barberio Corsetti e udito, altresi' l'avv. Della Valle; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue F A T T O Maria Musilli, dipendente dell'Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli, comunico' all'ente stesso che intendeva avvalersi della facolta' di Napoli, comunico' all'ente stesso che intendeva avvalersi della facolta' di restare in servizio fino al sessantacinquesimo anno di eta', a norma dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54. L'ente, con nota n. 2555 del 16 ottobre 1984 rispose che la richiesta non poteva essere accolta perche' l'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, aveva positivamente escluso l'applicabilita' della norma su cui l'istanza stessa si fondava agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate, demandando il trattamento economico e normativo del personale da questi dipendente ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. Comunicava in conseguenza alla Musilli che il suo rapporto di lavoro avrebbe avuto termine il 30 aprile 1985, vale a dire al compimento del sessantesimo anno di eta', secondo quanto stabilito dal vigente contratto nazionale collettivo per i dipendenti degli enti lirici, salva solo l'eventuale protrazione che si dovesse rendere necessaria per il raggiungimento dei requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia. Maria Musilli, con atto notificato il 12 dicembre 1984, ha proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania per l'annullamento del suddetto provvedimento, nella parte in cui dispone la risoluzione del suo rapporto di lavoro alla data di compimento del sessantesimo anni di eta', deducendo i seguenti motivi: a) eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione. I rapporti di lavoro fra l'ente autonomo S. Carlo di Napoli ed i quanto in questi non previsto, dal regolamento organico o dalla legge. Il contratto collettivo vigente era quello del 30 aprile 1982, recepito dall'ente, nel quale, contrariamente ai precedenti contratti, non vi e' previsione di limiti massimi di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti. L'ente avrebbe quindi erroneamente ritenuto che vi fosse un limite d'eta' contrattualmente stabilito. In mancanza di questo o di altra specifica norma di legge, doveva applicare il limite massimo generale di sessantacinque anni d'eta', previsto dall'ordinamento per i dipendenti degli enti pubblici. Mancavano pertanto i presupposti per l'applicabilita' dell'art. 6, ultimo comma, della legge 3 luglio 1984, n. 312; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 3 luglio 1984, n. 312. Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione. Presupposto di diritto del rinvio alla disciplina del contratto collettivo di lavoro, con prevalenza sulle disposizioni legislative che prorogano il limite ai sessantacinque anni d'eta', e' che il contratto collettivo stesso stabilisca tale limite ad una eta' inferiore a sessantacinque anni. Diversamente il rinvio non opera e restano applicabili le norme di legge speciali, contrariamente a quanto disposto dall'ente. L'Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli ha resistito al ricorso e ne ha chiesto la reiezione. Il tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, avendo I, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, avendo ritenuto, in conformita' di propria antecedente giurisprudenza che il limite massimo di eta' per il collocamento a riposo, previsto in sessanta anni di eta' dall'accordo collettivo di lavoro del 1979, sia rimasto in vigore anche dopo l'accordo collettivo di lavoro del 1982, che non contiene alcuna disposizione sul collocamento a riposo e quindi per tale parte non ha abrogato le precedenti disposizioni, a norma dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Maria Musilli, con atto notificato il 30 luglio 1987, ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, per i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 6 febbraio 1982, n. 54, e dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, in relazione alla legge 14 agosto 1967, n. 800. Illegittimita' costituzionale delle stesse norme di legge per violazione degli artt. 39, 70, 75, 77, 97 e 113 della Costituzione. I contratti collettivi di lavoro richiamati dall'Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli, in quanto non trasfusi nell'inesistente regolamento organico o in altra deliberazione dello stesso ente debitamente approvata dalla autorita' di vigilanza, non sono certamente applicabili ai rapporti di lavoro con i suoi dipendenti, essendo stati essi stipulati con sindacati non registrati a norma dell'art. 39 della Costituzione. La devoluzione ai contratti collettivi di lavoro della disciplina del trattamento economico e normativo del personale degli enti lirici, operata dall'art. 6, primo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, non costituzionali. A tali contratti collettivi la legge ordinaria non puo' aver attribuito applicabilita' con efficacia obbligatoria, diretta e immediata per tutti gli appartenenti alle categorie di riferimento, ma solo nei limiti della determinazione della disciplina del rapporto di lavoro da porre a base dei regolamenti organici del personale formalmente adottati ed approvati, secondo quanto stabiliscono gli artt. 14 e 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che appunto attraverso il regolamento organico prevedeva l'attuazione con la disciplina contrattuale collettiva del solo trattamento economico di talune categorie di dipendenti. L'organizzazione degli uffici pubblici, nel cui ambito rientra la previsione dell'eta' pensionabile del personale, e' sottoposta, d'altra parte, dall'art. 97 della Costituzione alla riserva relativa di legge e, quindi, non puo' derivare direttamente dai contratti collettivi per tutto il personale degli enti pubblici, ma solo dopo che il loro contenuto sia stato tradotto in norme regolamentari, che siano espressione dell'autonomia organizzativa dell'ente. Una opposta interpretazione delle norme di legge, che attribuissse efficacia obbligatoria e diretta ai contratti collettivi di lavoro per il personale degli enti lirici, anche se non trasposti in norme regolamentari, le esporrebbe ad illegittimita' costituzionale per contrasto con la Costituzione, e specificamente con gli artt. 39 e 70 (per attribuzione con legge ordinaria ai sindacati non registrati della stipulazione di contratti con efficacia assoluta), con gli artt. 76 e 77 (per la mancanza di determinazione di criteri, di oggetto e di tempo circa la disciplina contrattuale), con l'art. 97 (per l'attribuzione di tale disciplina in materia di organizzazione dei pubblici uffici coperta da riserva di legge), con l'art. 113 (per il difetto di adeguata tutela giurisdizionale per i dipendenti interessati). La legge 13 luglio 1984, n. 312, non puo' avere, comunque, efficacia retroattiva e, pertanto riguarda solamente i contratti collettivi di lavoro stipulati successivamente alla stessa, non anche quello del 1979; b) violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383. La legge non dispone che per l'avvenire e non puo' incidere sui diritti acquisiti in base a norme di legge prima vigenti, ne' essere applicata ai rapporti giuridici gia' sorti se non limitatamente agli effetti non dipendenti da modifiche del rapporto stesso, specie in senso deteriore. In materia di pubblico impiego poi il divieto di trattamento peggiorativo rispetto a quello prima disciplinato e' appunto espressione della intangibilita' della posizione giuridica acquisita dagli interessati. L'applicazione dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, nei suoi confronti comporterebbe appunto la lesione della posizione acquisita all'eta' pensionabile su base paritetica nell'ambito del rapporto d'impiego pur costituito autoritativamente, ma con l'impegno dell'ente di mantenerlo in vita fino a sessantacinque anni d'eta'; c) illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. L'esclusione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate dall'applicazione dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 e quindi dei dipendenti degli stessi enti dalla facolta' di continuare a prestare la loro opera fino al sessantacinquesimo anno di eta', che invece permane per tutti gli altri iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ai regimi sostitutivi, contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza. Essa determina infatti una ingiustificata disparita' dei trattamenti nell'ambito della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, in quanto non rapportata a situazioni differenziate della categoria dei lavoratori non artisti dipendenti dagli enti lirici rispetto alle altre. La Musilli chiede pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, sia accertato il suo diritto a cessare dal servizio dopo il sessantesimo anno di eta', ad essere riassunta in servizio anche oltre tale eta', e siano riconosciuti i suoi diritti patrimoniali per il tempo in cui non ha potuto prestare servizio, senza sua colpa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonche' con regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale. L'Ente autonomo S. Carlo di Napoli, resiste all'appello e ne chiede la reiezione, richiamandosi all'inapplicabilita' agli enti lirici dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, per effetto dell'art. 6 della successiva legge 13 luglio 1984, n. 312, che non puo' ritenersi abrogato dal d.l. 11 settembre 1987, n. 374. Deduce, a tal proposito, che, essendo la norma anteriore speciale, non poteva essere abrogata da altra norma generale come quella per ultimo citata, che ha inteso applicare sussidiariamente la disciplina degli enti pubblici economici, lasciando ferma quella del contratto collettivo di lavoro del 1979 circa il limite di eta' al sessantesimo anno. L'ente deduce, altresi', che la esclusione dalla facolta' di protrarre tale limite di eta' ha fondamento, nell'esigenza di evitare ai bilanci degli enti lirici, gia' largamente deficitari, aggravi conseguenti alla protrazione stessa e ai relativi oneri diretti e riflessi, cui sopperisce anche con il blocco delle assunzioni e sovvenzioni statali, tanto piu' che la stessa disposizione dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1982, n. 54, ha avuto sospesi i suoi effetti anche nel settore sidururgico alla legge 21 maggio 1984, n. 103, prorogata con d.l. 3 gennaio 1987, n. 3. D I R I T T O 1. - La questione controversa concerne la determinazione del limite di eta' di collocamento a riposo dei dipendenti (non artisti) degli enti lirici autonomi in relazione all'entrata in vigore della legge 13 luglio 1984, n. 312, il cui art. 6 ha dichiarato non applicabili a tali enti tanto la legge 20 marzo 1985, n. 70, quanto la legge 29 marzo 1983, n. 93, che l'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 1982, n. 54, ed ha affidato la disciplina giuridica ed economica dei rapporti di lavoro con i loro dipendenti ad appositi contratti collettivi di categoria stipulati con determinate modalita'. Alla ricorrente, che si era avvalsa, su formale invito dello stesso ente lirico autonomo teatro S. Carlo di Napoli, della facolta' prevista dalla norma per ultimo menzionata, di protrarre fino al sessantacinquesimo anno di eta' il rapporto di lavoro, fu invece comunicato che la potrazione del rapporto non poteva essere consentita, avendo l'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, escluso l'applicabilita' della norma che costituiva il fondamento della domanda, con rinvio alla contrattazione collettiva. Il rapporto di lavoro e' stato pertanto ritenuto cessato il giorno successivo al compimento del sessantesimo anno di eta', come stabilito dall'art. 34 del contratto collettivo 14 agosto 1979, ritenuto vigente. La ricorrente, avendo il tribunale amministrativo della Campania respinto la sua pretesa, ripropone in appello la domanda di annullamento del pensionamento disposto dall'ente lirico autonomo S. Carlo di Napoli, e di accertamento del suo diritto alla protrazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di eta', nonche' dei conseguenziali diritti patrimoniali. Essa fonda la sua pretesa: a) sulla efficacia non obbligatoria dei contratti collettivi di lavoro, per tutti gli appartenenti alle categorie per le quali questi sono stati stipulati da sindacati non registrati secondo l'art. 39 della Costituzione, se non trasfusi nel regolamento del personale degli enti lirici o comunque da questi recepiti con formali deliberazioni approvate dall'autorita' di vigilanza; b) sulla prescrizione dell'art. 97 della Costituzione che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, e quindi sull'esigenza costituzionale della previsione che la disciplina del rapporto di lavoro del personale, anche di enti pubblici come gli enti lirici autonomi, derivi in base a previsione di legge, da norme regolamentari di organizzazione; c) sulla mancanza nel caso di specie di un regolamento organico del personale e quindi sull'applicabilita' delle norme generali sul pubblico impiego ed in particolare dell'art. 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'art. 6 del d.l. 26 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 28 febbraio 1982, n. 54, per i quali il limite di eta' e' posto al compimento del sessantacinquesimo anno; d) sulla irretroattivita' dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, che poteva disporre solo relativamente ai contratti collettivi di lavoro successivi alla sua entrata in vigore e non anche sui rapporti di lavoro nel cui ambito si erano gia' costituiti diritti acquisiti in base alla disciplina anteriore. 2. - Nel caso si intenda che la portata dell'art. 6 della legge n. 312/1984 si estende alla intera disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici autonomi, la ricorrente solleva eccezione di illegittimita' costituzionale di tale norma per contrasto con gli artt. 39 (per l'efficacia obbligatoria, verso la generalita' degli appartenenti alle categorie considerate, attribuita a contratti collettivi di lavoro), 97 (per l'attribuzione della disciplina del rapporto di impiego pubblico direttamente ai contratti collettivi e non ai regolamenti), 113 (per il difetto di adeguata tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche dei dipendenti degli enti lirici), 1, 2, 3, 4 (per disparita' di trattamento tra i dipendenti degli enti lirici e tutti gli altri iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti derivante dall'inapplicabilita' dell'art. 6 del d.l. 26 dicembre 1981, n. 791, e dalla legge di conversione per i soli dipendenti degli enti lirici e non per tutti gli altri, senza che vi siano situazioni differenziate). 3. - La questione di illegittimita' costituzionale cosi' sollevata, prima ancora che manifestamente infondata, deve ritenersi non rilevante ai fini della presente controversia nella parte concernente il primo comma dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, nonche' nella denunzia di contrasto con gli artt. 39, 70, 97 e 113 della Costituzione. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma per tali aspetti invero dovrebbe portare, nell'intento dell'appellante, al ripristino di una disciplina giuridica del rapporto con gli enti lirici, per la quale risulterebbe vigente all'epoca del provvedimento impugnato il limite del sessantacinquesimo anno di eta' per il collocamento a riposo. Cio' per disposizioni del regolamento del personale adottato da ciascuno degli enti lirici con l'approvazione tutoria o, in mancanza, per norme o principi dell'ordinamento generale del pubblico impiego o piu' specificamente di quello concernente gli enti pubblici. Nel caso di specie pero' e' assodato che l'ente lirico autonomo S. Carlo di Napoli non ha mai adottato un regolamento organico del personale ne' in mancanza, e' dato sopperire con l'applicazione di norme o principi regolanti il pubblico impiego statale o quello degli enti pubblici in generale. Sicuramente non applicabile e' l'art. 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la quale riguarda esclusivamente gli enti pubblici indicati nella tabella allegata alla stessa legge e negli elenchi di integrazione previsti dal suo art. 3, primo comma. Non risulta infatti che gli enti lirici autonomi siano mai stati compresi ne' nella tabella originaria ne' negli elenchi integrativi. Conferma di cio', del resto, e' appunto la rinnovata esclusione ricognitiva dell'applicabilita' di tale legge agli enti lirici autonomi contenuta nel secondo comma dell'art. 6 della legge n. 312/1984, della quale per tale parte non si denunzia illegittimita' costituzionale. Neppure applicabili sono le norme sul pubblico impiego statale, il cui ambito diretto e' delimitato appunto dall'essere il rapporto in capo allo Stato e dal fatto che esse stesse sono soggette ai principi generali comuni alla disciplina del rapporto di impiego contenuti nella legge 29 maggio 1983, n. 93, alla quale gli enti lirici autonomi sono ancora sottratti, ove gia' non lo fossero, dal secondo comma dell'art. 6 della legge n. 312/1984, neppure in tal parte censurata di incostituzionalita'. La legge n. 93/1983, peraltro, non stabilisce alcun limite di eta', ma solo il principio che il procedimento di estinzione del rapporto di pubblico impiego e' regolato o con legge o, in base alla legge, con atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento degli enti o tipi di enti. Resta da considerare come, in mancanza di norme o principi generali o specifici, ovvero di regolamenti dei singoli enti o, ancora, di previsioni di contratti collettivi, non vi fosse per il rapporto di lavoro con gli enti lirici autonomi una disciplina della sua estinzione per limiti di eta' che non fosse quella del rapporto di lavoro subordinato in generale, pubblico o privato. E' constatazione di comune cognizione che, quando non vi sia una specifica disciplina normativa, amministrativa o convenzionale che regoli determinati rapporti di lavoro subordinato, dai quali derivi l'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o per i regimi sostitutivi della stessa, il limite di eta' per l'estinzione del rapporto di lavoro coincide con quello della cessazione dell'obbligo assicurativo, che e' del compimento dei 60 anni per i maschi e dei 55 anni per le donne, salvi i casi di recupero di anzianita'. E' questo uno dei punti di interferenza vicendevole fra il rapporto di lavoro e quello assicurativo (salva per il primo la diversa volonta' normativa o convenzionale dei contrapposti soggetti), che si accompagnano l'un l'altro dagli inizi alla fine della loro durata. Della durata del rapporto assicurativo, peraltro, l'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54, ha consentito l'eventualita' di una protrazione fino al sessantacinquesimo anno di eta', con opzione potestativa del lavoratore. Nel caso di specie, quindi, il limite ordinario di eta' per il collocamento a riposo e quello di cessazione dell'obbligo assicurativo previsto nell'art. 3 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 336, coincidevano, e non vi era alla data del provvedimento impugnato altra disposizione di legge o di regolamento da cui potesse derivare un diverso limite; cosicche' legittimo o no che fosse l'art. 6, primo comma, della legge n. 312/1984, fosse o non disciplinato il rapporto di lavoro, oggetto del provvedimento impugnato, da contratto collettivo, dovesse la contrattazione collettiva posteriore all'entrata in vigore di tale legge, niente di tutto cio' avrebbe avuto rilevanza sulla durata del rapporto stesso ne' puo' averla percio' sulla risoluzione della presente controversia. 4. - Sicura rilevanza ha avuto, invece, sulla durata del rapporto di lavoro, per l'interazione con esso della durata del rapporto assicurativo, l'opzione potestativamente esercitata dal resistente secondo il citato art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, che lo aveva gia' protratto fino al sessantacinquesimo anno d'eta'. Tale effetto e' stato infatti messo nel nulla dal provvedimento impugnato, adottato in applicazione del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 312/1984, che escludeva l'applicabilita' agli enti lirici del decreto legge sopra citato e della sua legge di conversione. Consegue da cio' la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della norma cosi' applicata in ragione della violazione del principio di eguaglianza fra soggetti che si trovano in situazioni identiche o equivalenti, da cui deriva il contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione. L'impedita applicabilita' agli enti lirici autonomi della norma, per la quale il limite d'eta' per la cessazione dell'obbligo assicurativo poteva essere potestativamente protratto fino al sessantacinquesimo anno d'eta', e' stata posta infatti a base del provvedimento di cui si chiede l'annullamento, e non puo' la controversia essere risolta in un senso o nell'altro, senza che sia stabilita la legittimita' costituzionale dell'impedimento normativo cosi' posto. Tanto piu' che non puo' ritenersi che esso non incida sui diritti gia' acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della legge, che lo prevede: i rapporti giuridici in corso, com'e' noto, ricadono per il seguito della loro vita sotto la disciplina di leggi sopravvenute che li riguardano, ferme soltanto le situazioni esaurite, fra le quali non e' certo la durata di un rapporto di lavoro, anche se preordinata nella vigenza della disciplina anteriore. La questione e' inoltre non manifestamente infondata con riguardo all'art. 3 ed in relazione all'art. 38 della Costituzione. Il d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, che detta disposizioni in materia previdenziale, con l'art. 6 nel testo modificato dalla legge di conversione, consente l'opzione per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa a tutti gli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima. Si tratta, dunque, di norma generale, che riguarda tutti i lavoratori subordinati obbligati all'assicurazione di vecchiaia e non ancora provvisti dell'anzianita' contributiva massima. In tale quadro assicurativo una qualsiasi limitazione, posta ad una o piu' categorie di assicurati, della possibilita' consentita dalla norma generale di pervenire a quella anzianita', senza che essa si basi su sostanziali e pertinenti differenze di situazioni delle categorie svantaggiate rispetto alla generalita' delle altre, pone l'esigenza di verificarne la compatibilita' con l'art. 3 della Costituzione. Tanto a carico di organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia. Mezzi siffatti, rapportati alle opportunita' di accumulo nel corso della vita lavorativa di ciascun lavoratore, ben possono essere differenziati relativamente alla durata di detta vita, ma non possono esserlo per effetto di situazioni che dall'interno ne provochino la differenza portata rispetto a quella di tutti gli altri lavoratori e senza che vi siano contrapposti mezzi compensativi. L'art. 4, primo comma, della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ed alla promozione di tutte le condizioni che lo rendano effettivo. Un simile riconoscimento sarebbe gravemente limitato se, senza altra ragione distintiva, trovasse nella legge dimensioni maggiori o minori di durata per categorie di cittadini rispetto ad altre, specie se nell'ambito di una stessa categoria, quale quella dei lavoratori subordinati iscritti alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il criterio di differenziazione non puo' poi certo ravvisarsi nelle difficolta' di bilancio degli enti lirici autonomi e nelle loro esigenze finanziarie, come vorrebbe la difesa dell'ente autonomo "teatro S. Carlo di Napoli". Esse possono essere state la ragione dell'emanazione della norma, ma non possono rappresentarsi come una situazione di distinzione fra i lavoratori dipendenti da tali enti e tutti gli altri a questi estranei, ai fini assicurativi i piratzori della norma previdenziale impeditiva. Che poi la stessa norma impeditiva sia stata estesa ad altre previdenziale impeditiva. Che poi la stessa norma impeditiva sia stata estesa ad altre categorie di lavoratori, non vale a renderla legittima, manifestandosi anche per costoro gli stessi motivi di disparita' ingiustificata.
P. Q. M. Visti gli artt. 184 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude l'applicabilita' ai dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, per contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, e sospende conseguentemente il giudizio; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, addi' 9 aprile 1992. Il presidente: IMPERATRICE I consiglieri: ADAMO - SALVATORE - SALVO Il consigliere relatore: BARBERIO CORSETTI Depositata in segreteria il 3 giugno 1992. Il direttore della sezione: (firma illeggibile) -------- IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza per la correzione di errori materiali contenuti nella ordinanza della Corte costituzionale n. 461/1992, segnalati con nota della cancelleria della Corte costituzionale del 16 settembre 1992; Vista l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale del ricorso n. 1587/87 (Musilli Maria contro Ente autonomo S. Carlo di Napoli); Visto l'originale depositato presso la segreteria della sezione dall'estensore e verificato che in esso non sussistono gli errori materiali che compaiono nell'atto trascritto e notificato; Accertato che gli errori stessi sono stati causati da un cattivo funzionamento o da errato uso del sistema elettronico di scrittura, e che, pur comportando difficolta' di lettura della ordinanza non ne alterano il contenuto; Ritenuto pertanto che: 1) a pag. 1 in fondo e pag. 2 all'inizio devono essere soppresse le parole da "comunico'" a "Napoli"; 2) a pag. 3, all'inizio, devono essere aggiunte le parole "suoi dipendenti sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro e per"; 3) a pag. 3, primo e secondo capoverso, la data "3 luglio" deve essere sostituita con la data "13 luglio"; 4) a pag. 4, all'inizio, devono essere eliminate le parole da "I" a "avendo"; 5) a pag. 5, all'inizio, inserire le parole "poteva essere fatta che nel quadro dell'ordinamento e dei principi"; 6) a pag. 14, all'inizio, aggiungere le parole "applicarsi il contratto collettivo di lavoro del 1979 o fosse solo possibile"; 7) a pag. 15, all'inizio, sopprimere le parole da "dell'impedimento" a "non puo'"; 8) a pag. 16, all'inizio, inserire le parole "piu' che il successivo articolo 38, secondo e quarto comma della Costituzione, garantisce ai lavoratori il diritto di avere preveduti a"; 9) sopprimere l'ultima riga di pag. 16 e la prima di pag. 17; 10) nel dispositivo, alla seconda riga, sostituire il numero "184" con numero "134". Dispone la correzione dell'ordinanza n. 461/92, avente ad oggetto remissione alla Corte costituzionale del ricorso in appello n. 1587/87 proposto da Maria Musilli rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio della Valle presso il quale e' elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio n. 22, contro l'ente autonomo Teatro S. Carlo di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei sensi sopra indicati. Dispone altresi' che l'ordinanza n. 461/92, corretta nei sensi suindicati, a cura della segreteria della sezione, a norma dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sia trasmessa alla Corte costituzionale, notificata alle parti in causa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, addi' 23 ottobre 1992. Il presidente: IMPERATRICE I consiglieri: ADAMO - SALVATORE - SALVO Il consigliere estensore: BARBERIO CORSETTI Depositata in segreteria il 1½ febbraio 1993. Il direttore della sezione: (firma illeggibile) 93C0476