N. 209 SENTENZA 22 aprile - 3 maggio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. " Previdenza e assistenza - Liquidazione delle indennita' premio di servizio - Diploma di tecnico in logopedia - Periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso - Riscatto - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (sentenze nn. 133 e 280 del 1991, 426/1990, 1016/1988 e 178/1993) - Previsione, per l'ammissione ai corsi, del possesso di titolo di stu- dio di scuola media superiore come per l'ammissione ai corsi di laurea Condizione che il titolo sia richiesto per occupare un posto nella carriera corrispondente - Illegittimita' costituzionale. (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41) (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.20 del 12-5-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Corticelli Patrizia e l'INADEL, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione di Corticelli Patrizia; Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Udito l'avv. Franco Agostini per Corticelli Patrizia; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1992, n. 710, il Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra INADEL e Patrizia Corticelli, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, in relazione all'art. 12 legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, e cio' ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio. 2. - La medesima questione era stata gia' sollevata dallo stesso Pretore con ordinanza 17 giugno 1991, in ordine alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza 9 marzo 1992 n. 101, aveva disposto la restituzione degli atti, non avendo il giudice a quo considerato lo jus superveniens della legge 8 agosto 1991, n. 274, la quale all'art. 8 ammette a riscatto il periodo corrispondente alla durata legale dei corsi di studio delle scuole universitarie dirette a fini speciali. In relazione a tale rilievo, la successiva ordinanza del Pretore, premesso che la nuova norma ricordata dalla Corte costituzionale, avendo efficacia solo dal momento della sua entrata in vigore, non esclude la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale gia' sollevata, la riproponeva a questa Corte. 3. - Si sono costituite in questa sede le parti private ed hanno presentato memoria, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma denunziata. Considerato in diritto 1. - Viene proposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera. 2. - Gia' questa Corte ha ritenuto in numerose occasioni (sentenze nn. 133 e 280 del 1991, n. 426 del 1990, n. 1016 del 1988 e piu' recentemente n. 178 del 1993) costituzionalmente illegittimo l'art. 69 citato nella parte in cui non prevede il riscatto della durata dei corsi di perfezionamento o a fini speciali richiesti quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio o per la progressione in carriera. Non sembra qui il caso di ripetere le stesse osservazioni fatte nelle citate pronunce, alle quali si fa riferimento. 3. - Sulla base dei principi contenuti nelle precedenti pronunce, deve dichiararsi la illegittimita' della norma riguardo alla specifica categoria dei corsi al "fine speciale" del diploma di logopedia, richiesto per occupare quei posti di lavoro, e va precisato quanto dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, e cioe' che per l'ammissione a detti corsi si richiede il possesso di titolo di studio di scuola media superiore, previsto per l'ammissione ai corsi di laurea. Non spetta a questa Corte, ma sara' compito del giudice a quo esaminare le conseguenze della presente pronuncia in relazione alla data della domanda di riscatto, tenendo anche presenti i tempi di riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle retribuzioni.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0482