N. 215 SENTENZA 23 aprile - 5 maggio 1993
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma. " Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Scuole di lingua tedesca - Modulistica e registri - Approvazione ed utilizzo - Presunta contrapposizione di una "scuola tedesca" a una "scuola italiana" - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 473 e 245 del 1992, 104/1989, 747, 731 e 559 del 1988, 152/1986) - Questione sollevata in termini tali da non assumere rilievo costituzionale sotto il profilo della "invasivita'" delle attribuzioni riservate allo Stato - Inammissibilita'. " (Decreto del presidente della giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3) " (Cost., art. 117).(GU n.20 del 12-5-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 21 agosto 1992, depositato in Cancelleria il 7 settembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 957/3 dell'11 giugno 1992, recante "Approvazione di diversi moduli e registri per le scuole in lingua tedesca", ed iscritto al n. 33 del registro conflitti 1992; Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocatI Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 23 giugno 1992, n. 26, supplemento ordinario n. 2, in materia di "approvazione di diversi moduli e registri per le scuole in lingua tedesca". Con tale decreto, pubblicato in lingua italiana e in lingua tedesca, sono stati approvati i moduli ed i registri che dovranno essere utilizzati nelle scuole in lingua tedesca a partire dall'anno scolastico 1992/93. Gli allegati, che fanno parte integrante del decreto e sono redatti soltanto in lingua tedesca, risultano formulati in termini che il ricorrente ritiene illegittimi. L'intendenza scolastica per le scuole di lingua tedesca e' indicata senz'altro come intendenza per le scuole tedesche (Schulamt fu'r die deutsche Schule), e la scuola elementare in lingua tedesca come scuola elementare tedesca (deutsche Grundschule). Secondo quanto risulta dallo statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 19) e dalle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89), nelle scuole, che sono statali (v. in part. l'art. 3 del citato d.P.R. n. 89 del 1983), e' obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; la funzione ispettiva e' svolta distintamente per la scuola in lingua italiana e per quella in lingua tedesca. Ora, i moduli allegati al decreto, destinati a capillare diffusione, sottendono - ad avviso del ricorrente - l'intendimento di contrapporre una "scuola tedesca", con un suo apparato organizzativo, a una "scuola italiana", che e' cosa ben diversa dal distinguere, nell'ambito di una istituzione scolastica unitaria, l'insegnamento nell'una o nell'altra lingua. Non puo' dunque dirsi che la variazione terminologica sopra indicata sia solo formale: in tal modo si creano convincimenti irreversibili, che toccano un equilibrio delicato come quello etnico-linguistico. Richiamato l'art. 117 della Costituzione, il Presidente del Consiglio ritiene che la Provincia autonoma di Bolzano abbia travalicato dall'ambito delle sue attribuzioni e, conseguentemente, chiede l'annullamento nelle parti censurate del decreto menzionato, in quanto adottato in violazione dello Statuto e delle norme di attuazione. 2. - Si e' costituita la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo l'inammissibilita' e, comunque, l'infondatezza del ricorso. Essa ricorda come l'istruzione elementare e secondaria nel suo territorio abbia "carattere statale" (art. 3, primo comma, del citato d.P.R. n. 89/1983), e non sia statale tout court. In materia, vale l'autonomia provinciale; e le stesse limitazioni che l'art. 19 dello Statuto pone a tale autonomia debbono essere intese come altrettante eccezioni alla regola generale in base a cui le attribuzioni in materia scolastica sono riservate alla Provincia autonoma. Il ricorso cade dunque nell'equivoco di considerare senz'altro come statali attribuzioni che vanno invece riferite alla sfera di competenza della Provincia autonoma di Bolzano. La resistente eccepisce, altresi', l'inammissibilita' del ricorso, che denunzia non tanto la lesione di attribuzioni statali costituzionalmente riservate quanto la formulazione illegittima degli allegati al decreto del Presidente della Giunta. Perche' vi sia conflitto di attribuzione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non basta lamentare l'esercizio per qualche aspetto illegittimo delle competenze spettanti all'ente; occorre che l'atto risulti invasivo delle competenze costituzionalmente ad esso riservate. Non ci si trova, altrimenti, innanzi a un conflitto costituzionale di attribuzione, ma innanzi a una controversia che ha per oggetto la legittimita' di un atto amministrativo. 3. - Prima dell'udienza, hanno presentato memorie la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Osserva la Provincia che su oltre 175 pagine di moduli e registri allegate al decreto del Presidente della Giunta provinciale, le pagine censurate sono soltanto tre: quella con il frontespizio del "registro di classe" delle scuole elementari, e quelle con il frontespizio del "registro delle valutazioni di fine anno e degli esami finali e di idoneita'". D'altra parte, negli allegati si richiama, a pie' di pagina, l'art. 3 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, ove si riafferma il carattere statale delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano: il che elimina ogni dubbio circa l'assoluta carenza, da parte della Provincia autonoma, di un intento lesivo delle attribuzioni statali in materia scolastica e si palesa la inidoneita' dell'atto impugnato a determinare un conflitto costituzionale di attribuzione. La resistente chiede, percio', che sia dichiarata l'inammissibilita' del ricorso e, comunque, la sua infondatezza: la dizione adottata negli allegati ("scuola tedesca" in luogo di "scuola in lingua tedesca") nulla ha infatti a che vedere con la natura giuridica delle scuole nella provincia di Bolzano e con la titolarita' (statale o provinciale) delle relative attribuzioni. L'Avvocatura generale dello Stato, nel richiamare l'art. 19 dello Statuto speciale che fissa regole molto dettagliate per l'insegnamento nelle scuole nella provincia di Bolzano, osserva come l'autonomia normativa ed amministrativa riconosciuta alle province autonome dagli articoli 8 e 9 dello Statuto stesso risulti circoscritta, oltre che dal gia' citato art. 19, dalle norme di attuazione introdotte dal d.P.R. n. 89 del 1983. E sottolinea che il testo del decreto e' corretto sia nell'intitolazione sia nell'art. 1 (ove, a differenza degli allegati, si usa la legittima dicitura di "scuole in lingua tedesca"); mentre sono gli allegati, nelle parti denunziate, che testimoniano come la Provincia abbia travalicato dall'ambito delle sue attribuzioni, e non sia incorsa in un mero vizio di legittimita' denunciabile innanzi al giudice amministrativo. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, che approva moduli e registri per le scuole in lingua tedesca. Il ricorrente appunta le sue censure non sul testo del decreto, ma sugli allegati che, a suo avviso, sono formulati in termini illegittimi, contenendo un riferimento terminologico alla "scuola tedesca" (anziche' alla "scuola in lingua tedesca"), in tal modo toccando un equilibrio delicato come quello etnico-linguistico. 2. - Va preliminarmente verificata l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione in esame sotto il profilo dell'attitudine del decreto impugnato a ledere la sfera delle attribuzioni, costituzionalmente riservate, del ricorrente. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, per promuovere il conflitto di attribuzione non basta che il "cattivo esercizio" del potere si manifesti nell'illegittimita' dell'atto, sindacabile innanzi al giudice amministrativo con gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, ma occorre che esso configuri una lesione o menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente (sentt. nn. 473 e 245 del 1992, 104/1989, 747, 731 e 559 del 1988, 152/1986). Il Presidente del Consiglio denunzia la scorretta formulazione terminologica di alcuni allegati al decreto emanato dal Presidente della Giunta provinciale, alla luce della disciplina che lo Statuto speciale pone sull'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie (art. 19 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ritenendo che siano state vulnerate le competenze dello Stato in materia. Si tratta, invero, di un'occasionale imprecisione, che ha carattere meramente formale e non intacca il principio del bilinguismo, ne' si rivela idonea ad incidere nella sfera delle attribuzioni statali in materia di istruzione elementare e secondaria. Negli stessi allegati, la nota a pie' di pagina conferma il carattere statale dell'istruzione elementare e secondaria nella Provincia autonoma, richiamando espressamente il disposto l'art. 3 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89. La questione sollevata dal Presidente del Consiglio si risolve dunque in un problema di legittimita' degli allegati al decreto del Presidente della Giunta provinciale e non assume, al presente, rilievo costituzionale, sotto il profilo della "invasivita'" delle attribuzioni riservate allo Stato. Conseguentemente, il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri va dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, in materia di "Approvazione di diversi moduli e registri per le scuole in lingua tedesca", con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0488