N. 215 SENTENZA 23 aprile - 5 maggio 1993

 
 
 Giudizio   per  conflitto  di  attribuzione  tra  Stato  e  provincia
 autonoma.
 "
 Istruzione pubblica - Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Scuole  di
 lingua  tedesca - Modulistica e registri - Approvazione ed utilizzo -
 Presunta contrapposizione di  una  "scuola  tedesca"  a  una  "scuola
 italiana"  -  Richiamo  alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn.
 473 e 245 del 1992, 104/1989, 747, 731 e 559 del  1988,  152/1986)  -
 Questione   sollevata   in  termini  tali  da  non  assumere  rilievo
 costituzionale   sotto   il   profilo   della   "invasivita'"   delle
 attribuzioni riservate allo Stato - Inammissibilita'.
 "
 (Decreto  del  presidente della giunta provinciale 11 giugno 1992, n.
 957/3)
 "
 (Cost., art. 117).
(GU n.20 del 12-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri notificato il 21 agosto 1992, depositato in Cancelleria il 7
 settembre  successivo,  per conflitto di attribuzione sorto a seguito
 del decreto del Presidente della Giunta  provinciale  di  Bolzano  n.
 957/3  dell'11 giugno 1992, recante "Approvazione di diversi moduli e
 registri per le scuole in lingua tedesca", ed iscritto al n.  33  del
 registro conflitti 1992;
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  1993  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  e gli avvocatI Roland Riz e Sergio Panunzio
 per la Provincia autonoma di Bolzano;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,   il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  della  Provincia autonoma di Bolzano in
 relazione al decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  11
 giugno  1992,  n.  957/3,  pubblicato  nel Bollettino ufficiale della
 Regione autonoma Trentino-Alto Adige  del  23  giugno  1992,  n.  26,
 supplemento  ordinario  n.  2, in materia di "approvazione di diversi
 moduli e registri per le scuole in lingua tedesca".
    Con  tale  decreto,  pubblicato  in  lingua  italiana  e in lingua
 tedesca, sono stati approvati i moduli ed  i  registri  che  dovranno
 essere  utilizzati nelle scuole in lingua tedesca a partire dall'anno
 scolastico 1992/93. Gli allegati,  che  fanno  parte  integrante  del
 decreto   e  sono  redatti  soltanto  in  lingua  tedesca,  risultano
 formulati  in  termini  che  il   ricorrente   ritiene   illegittimi.
 L'intendenza  scolastica  per le scuole di lingua tedesca e' indicata
 senz'altro come intendenza per le scuole tedesche (Schulamt fu'r  die
 deutsche  Schule),  e  la  scuola  elementare  in lingua tedesca come
 scuola elementare tedesca (deutsche Grundschule).
    Secondo quanto risulta dallo statuto (d.P.R. 31  agosto  1972,  n.
 670,  art.  19) e dalle norme di attuazione in materia di ordinamento
 scolastico nella provincia di Bolzano (d.P.R. 10  febbraio  1983,  n.
 89),  nelle scuole, che sono statali (v. in part. l'art. 3 del citato
 d.P.R. n. 89 del 1983), e' obbligatorio l'insegnamento  della  lingua
 tedesca;  la funzione ispettiva e' svolta distintamente per la scuola
 in lingua italiana e per quella in lingua tedesca.
    Ora,  i  moduli  allegati  al  decreto,  destinati   a   capillare
 diffusione, sottendono - ad avviso del ricorrente - l'intendimento di
 contrapporre una "scuola tedesca", con un suo apparato organizzativo,
 a  una  "scuola  italiana",  che e' cosa ben diversa dal distinguere,
 nell'ambito di una istituzione  scolastica  unitaria,  l'insegnamento
 nell'una o nell'altra lingua. Non puo' dunque dirsi che la variazione
 terminologica  sopra indicata sia solo formale: in tal modo si creano
 convincimenti irreversibili, che toccano un equilibrio delicato  come
 quello etnico-linguistico.
    Richiamato  l'art.  117  della  Costituzione,  il  Presidente  del
 Consiglio  ritiene  che  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano   abbia
 travalicato  dall'ambito  delle sue attribuzioni e, conseguentemente,
 chiede l'annullamento nelle parti censurate del  decreto  menzionato,
 in  quanto  adottato  in  violazione  dello  Statuto e delle norme di
 attuazione.
    2. - Si e' costituita la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo
 l'inammissibilita' e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
    Essa ricorda come l'istruzione elementare  e  secondaria  nel  suo
 territorio abbia "carattere statale" (art. 3, primo comma, del citato
 d.P.R.  n.  89/1983),  e non sia statale tout court. In materia, vale
 l'autonomia provinciale; e le stesse limitazioni che l'art. 19  dello
 Statuto  pone a tale autonomia debbono essere intese come altrettante
 eccezioni alla regola generale in  base  a  cui  le  attribuzioni  in
 materia scolastica sono riservate alla Provincia autonoma. Il ricorso
 cade  dunque  nell'equivoco  di  considerare  senz'altro come statali
 attribuzioni che vanno invece riferite alla sfera di competenza della
 Provincia autonoma di Bolzano.
    La resistente eccepisce, altresi', l'inammissibilita' del ricorso,
 che  denunzia  non  tanto  la   lesione   di   attribuzioni   statali
 costituzionalmente riservate quanto la formulazione illegittima degli
 allegati  al  decreto  del  Presidente  della  Giunta. Perche' vi sia
 conflitto di attribuzione,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di
 questa  Corte,  non  basta  lamentare l'esercizio per qualche aspetto
 illegittimo delle competenze spettanti all'ente; occorre  che  l'atto
 risulti   invasivo   delle   competenze  costituzionalmente  ad  esso
 riservate. Non ci  si  trova,  altrimenti,  innanzi  a  un  conflitto
 costituzionale  di attribuzione, ma innanzi a una controversia che ha
 per oggetto la legittimita' di un atto amministrativo.
    3.  -  Prima  dell'udienza,  hanno presentato memorie la Provincia
 autonoma  di  Bolzano  e  l'Avvocatura  generale  dello   Stato,   in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
    Osserva  la Provincia che su oltre 175 pagine di moduli e registri
 allegate al decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale,  le
 pagine  censurate  sono  soltanto tre: quella con il frontespizio del
 "registro di  classe"  delle  scuole  elementari,  e  quelle  con  il
 frontespizio  del  "registro  delle  valutazioni di fine anno e degli
 esami finali e  di  idoneita'".  D'altra  parte,  negli  allegati  si
 richiama,  a pie' di pagina, l'art. 3 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n.
 89, ove si riafferma il carattere statale delle scuole  elementari  e
 secondarie  della  provincia  di  Bolzano: il che elimina ogni dubbio
 circa l'assoluta carenza, da parte della Provincia  autonoma,  di  un
 intento  lesivo delle attribuzioni statali in materia scolastica e si
 palesa la inidoneita' dell'atto impugnato a determinare un  conflitto
 costituzionale di attribuzione.
    La    resistente    chiede,    percio',    che    sia   dichiarata
 l'inammissibilita' del ricorso e, comunque, la sua  infondatezza:  la
 dizione adottata negli allegati ("scuola tedesca" in luogo di "scuola
 in  lingua  tedesca")  nulla  ha  infatti  a che vedere con la natura
 giuridica  delle  scuole  nella  provincia  di  Bolzano  e   con   la
 titolarita' (statale o provinciale) delle relative attribuzioni.
    L'Avvocatura  generale dello Stato, nel richiamare l'art. 19 dello
 Statuto   speciale   che   fissa   regole   molto   dettagliate   per
 l'insegnamento  nelle scuole nella provincia di Bolzano, osserva come
 l'autonomia normativa ed amministrativa  riconosciuta  alle  province
 autonome   dagli   articoli  8  e  9  dello  Statuto  stesso  risulti
 circoscritta, oltre che dal gia'  citato  art.  19,  dalle  norme  di
 attuazione  introdotte dal d.P.R. n. 89 del 1983. E sottolinea che il
 testo del decreto e' corretto sia nell'intitolazione sia nell'art.  1
 (ove,  a  differenza  degli allegati, si usa la legittima dicitura di
 "scuole in lingua tedesca"); mentre sono gli  allegati,  nelle  parti
 denunziate,  che  testimoniano  come  la  Provincia abbia travalicato
 dall'ambito delle sue attribuzioni, e non  sia  incorsa  in  un  mero
 vizio di legittimita' denunciabile innanzi al giudice amministrativo.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha sollevato
 conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia  autonoma  di
 Bolzano   in   relazione  al  decreto  del  Presidente  della  Giunta
 provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, che approva moduli  e  registri
 per le scuole in lingua tedesca.
    Il ricorrente appunta le sue censure non sul testo del decreto, ma
 sugli   allegati  che,  a  suo  avviso,  sono  formulati  in  termini
 illegittimi, contenendo un  riferimento  terminologico  alla  "scuola
 tedesca"  (anziche'  alla  "scuola  in  lingua tedesca"), in tal modo
 toccando un equilibrio delicato come quello etnico-linguistico.
    2. - Va preliminarmente verificata l'ammissibilita' del  conflitto
 di attribuzione in esame sotto il profilo dell'attitudine del decreto
 impugnato  a  ledere  la sfera delle attribuzioni, costituzionalmente
 riservate,   del   ricorrente.   Secondo   quanto   chiarito    dalla
 giurisprudenza  di  questa  Corte,  per  promuovere  il  conflitto di
 attribuzione non basta che  il  "cattivo  esercizio"  del  potere  si
 manifesti   nell'illegittimita'  dell'atto,  sindacabile  innanzi  al
 giudice   amministrativo   con   gli   ordinari   mezzi   di   tutela
 giurisdizionale,  ma  occorre  che  esso  configuri  una  lesione   o
 menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto
 ricorrente  (sentt.  nn. 473 e 245 del 1992, 104/1989, 747, 731 e 559
 del 1988, 152/1986).
    Il Presidente del Consiglio  denunzia  la  scorretta  formulazione
 terminologica  di  alcuni  allegati al decreto emanato dal Presidente
 della Giunta provinciale, alla luce della disciplina che  lo  Statuto
 speciale  pone  sull'insegnamento  nelle scuole materne, elementari e
 secondarie (art. 19 d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670),  ritenendo  che
 siano state vulnerate le competenze dello Stato in materia.
    Si   tratta,   invero,  di  un'occasionale  imprecisione,  che  ha
 carattere  meramente  formale  e  non  intacca   il   principio   del
 bilinguismo,  ne'  si  rivela  idonea  ad  incidere nella sfera delle
 attribuzioni  statali  in  materia   di   istruzione   elementare   e
 secondaria.  Negli stessi allegati, la nota a pie' di pagina conferma
 il carattere statale dell'istruzione elementare  e  secondaria  nella
 Provincia  autonoma,  richiamando  espressamente il disposto l'art. 3
 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.
    La questione sollevata dal Presidente  del  Consiglio  si  risolve
 dunque  in  un problema di legittimita' degli allegati al decreto del
 Presidente della  Giunta  provinciale  e  non  assume,  al  presente,
 rilievo  costituzionale,  sotto  il profilo della "invasivita'" delle
 attribuzioni riservate allo Stato.
    Conseguentemente,  il  conflitto  di  attribuzione  sollevato  dal
 Presidente del Consiglio dei Ministri va dichiarato inammissibile.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  ricorso  per conflitto di attribuzione
 proposto dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  nei  confronti
 della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in relazione al decreto del
 Presidente della Giunta provinciale 11  giugno  1992,  n.  957/3,  in
 materia  di  "Approvazione di diversi moduli e registri per le scuole
 in lingua tedesca", con il ricorso in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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