N. 216 SENTENZA 23 aprile - 5 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 "
 Navigazione - Regione Umbria  -  Navigazione  sul  lago  Trasimeno  -
 Limitazioni    tecniche   in   riferimento   alla   tipologia   delle
 motorizzazioni delle  imbarcazioni  -  Richiamo  alla  giurisprudenza
 della  Corte  (cfr.  sentenza  n.  283/1992  - Norma derivante da una
 valutazione  discrezionale  e  d'ordine  tecnico  del  legislatore  -
 Inammissibilita'.
 "
 (Legge regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, art. 5, primo comma).
 "
 (Cost., art. 3).
(GU n.20 del 12-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma,
 della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988,  n.  23  (Disciplina
 della  navigazione  sul  Lago  Trasimeno),  promossi  con le seguenti
 ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 21 luglio 1992 dal Pretore di Perugia nel
 procedimento civile vertente tra Spina Giovanni  e  la  Provincia  di
 Perugia,  iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1992;
      2)  ordinanza  emessa il 29 luglio 1992 dal Pretore di Perugia -
 sezione distaccata di Castiglione del Lago  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Ceccarini Fabio e la Provincia di Perugia, iscritta al
 n. 672 del  registro  ordinanze  1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  43, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Visti gli atti di costituzione di Spina Giovanni e della Provincia
 di Perugia nonche' l'atto di intervento del Presidente del  Consiglio
 dei Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1993  il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.1.  -  Nel  corso  di  un  procedimento  di  opposizione avverso
 l'ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di Perugia per
 il  pagamento  di  una  sanzione  pecuniaria,  irrogata   per   avere
 l'opponente  navigato  sul lago Trasimeno con una imbarcazione munita
 di motore  a  benzina  di  potenza  fiscale  superiore  alla  massima
 consentita  (9 cavalli fiscali) dall'art. 5, primo comma, della legge
 della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il  Pretore  di  Perugia,
 con  ordinanza  del  21  luglio 1992 (R.O. n. 556/1992), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale di quest'ultima norma.
    Il giudice a quo, dopo aver premesso  che  il  secondo  comma  del
 detto  art.  5  deroga al limite dei 9 cavalli fiscali - stabilito in
 via generale dal primo comma dello stesso  articolo  -  per  le  sole
 imbarcazioni  munite  di motore diesel, consentendo la navigazione di
 queste  ultime  anche  con  potenza  fiscale  superiore,  purche'  la
 "potenza  effettiva"  massima,  come  indicata nel libretto d'uso del
 motore, non superi i 25 cavalli fiscali,  dubita  della  legittimita'
 costituzionale  di detto articolo per asserito contrasto con l'art. 3
 della Costituzione.
    Sostiene  difatti che la disparita' di trattamento, fra gli utenti
 di  motori  a  benzina  e  quelli  di  motori  diesel,  "non  sarebbe
 razionalmente  giustificata"  in relazione alle finalita' della norma
 denunciata; finalita' che,  nei  lavori  preparatori,  sono  indicate
 nella  salvaguardia della sicurezza della navigazione e dell'ambiente
 naturale e nel miglioramento  dello  sviluppo  turistico  della  zona
 interessata.   Estranea   a  quelle  finalita'  sarebbe,  secondo  il
 rimettente, la potenza fiscale, prevista per i motori a benzina,  dal
 momento  che  le  conseguenze  negative che si vogliono prevenire per
 l'ambiente, la sicurezza e lo  sviluppo  turistico  possono  derivare
 soltanto dalla potenza effettiva.
    1.2.  -  Costituitasi  in  giudizio,  la  Provincia  di Perugia ha
 eccepito l'inammissibilita' della questione per difetto di  interesse
 dell'opponente  nel  giudizio  a  quo,  non  avendo  questi impugnato
 dinanzi al giudice amministrativo un'ordinanza emanata dal Presidente
 della Provincia di Perugia che  aveva  disciplinato  la  materia  nei
 termini poi recepiti nella norma denunciata.
    La   Provincia   deduce,  poi,  l'infondatezza  o  addirittura  la
 manifesta infondatezza della questione, sostenendo  che  le  profonde
 differenze tecniche fra motori diesel e motori a benzina giustificano
 la diversita' di disciplina, avendo il legislatore operato una scelta
 basata  su  valutazioni  discrezionali  d'ordine  tecnico che,data la
 possibilita' di manomissione dei motori  a  benzina  dei  quali  puo'
 essere facilmente maggiorata la potenza, hanno sconsigliato dal poter
 fare  riferimento  per  questi ultimi, come per i motori diesel, alla
 potenza effettiva.
    Con successiva nota illustrativa la stessa Provincia di Perugia ha
 prospettato a questa Corte l'opportunita' di una  consulenza  tecnica
 per  accertamenti  sulle  diverse  caratteristiche  dei  due  tipi di
 motori.
    1.3. - L'opponente nel giudizio a quo ha depositato una memoria ai
 fini della costituzione nel presente giudizio,  ma  oltre  i  termini
 prescritti dagli artt. 25, secondo comma, della legge n. 87/1953, e 3
 delle   Norme   integrative   per   i   giudizi  innanzi  alla  Corte
 costituzionale del 16 marzo 1956.
    1.4. - E' intervenuto il Presidente della Giunta  regionale  della
 Regione Umbria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato,  che ha eccepito la inammissibilita' della questione sotto due
 profili:
       a) perche' la disciplina prevista  per  i  motori  diesel,  con
 riferimento  alla potenza effettiva, e' derogatoria rispetto a quella
 generale che fa riferimento alla potenza fiscale;
       b) perche' il giudice  a  quo,  nel  chiedere  l'estensione  ai
 motori  a benzina della disciplina prevista per i motori diesel, for-
 mula un quesito d'ordine legislativo cui la Corte costituzionale  non
 puo'  dare  risposta  perche'  riservato  alla  discrezionalita'  del
 legislatore.
    Infondata per l'interveniente e', poi,  la  questione  per  motivi
 analoghi a quelli sostenuti dalla Provincia di Perugia.
    2.  - Con ordinanza emessa il 29 luglio 1992 (R.O. 672/1992) in un
 altro  procedimento  di  opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione   del
 Presidente  della Provincia di Perugia per violazione del citato art.
 5, primo comma, della legge della regione Umbria 19  luglio  1988  n.
 23,  il  Pretore di Perugia, Sez. distaccata di Castiglione del Lago,
 ha sollevato identica questione di legittimita' costituzionale.
    Non  si  sono  costituite  in  giudizio  le parti, ne' ha spiegato
 intervento la Regione Umbria.
                         Considerato in diritto
    1. - Con due distinte ordinanze e' stata  sollevata  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  primo comma, della legge
 della regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23,  il  quale  ammette  alla
 navigazione  sul  Lago  Trasimeno le imbarcazioni aventi motore della
 potenza massima di 9 cavalli fiscali, diversamente da quanto previsto
 dal secondo comma dello stesso art. 5, il quale  consente  l'uso  dei
 motori  diesel, di potenza superiore ai 9 cavalli fiscali, purche' la
 potenza effettiva massima non superi i  25  cavalli  effettivi.  Tale
 disparita'  di  trattamento, fra imbarcazioni con motori a benzina ed
 imbarcazioni con motore diesel, sarebbe  irragionevole  in  relazione
 alle   finalita'  della  disciplina  che,  come  risulta  dai  lavori
 preparatori,  e'  ispirata  ad  esigenze  di  tutela  ambientale,  di
 sviluppo  turistico  e  di  sicurezza  della  navigazione  -  per  il
 perseguimento delle quali dovrebbe  avere  rilievo  solo  la  potenza
 effettiva  - e dovrebbe quindi essere eliminata riconducendo anche le
 imbarcazioni con motori a  benzina  (primo  comma)  nella  disciplina
 prevista per i soli motori diesel (secondo comma).
    2.  -  Stante  l'identita'  della  questione i due giudizi possono
 essere riuniti e definiti con unica pronuncia.
    3. -  Va  disattesa  l'eccezione  di  inammissibilita'  dedotta  -
 relativamente   alla  ordinanza  del  Pretore  di  Perugia  (R.O.  n.
 556/1992) - dalla Provincia di Perugia. E'  difatti  ininfluente  che
 l'opponente  non  abbia  impugnato  l'ordinanza  del Presidente della
 Provincia stessa che aveva regolato la navigazione sul lago Trasimeno
 nel senso poi recepito dalla legge regionale n. 23/1988,  poiche'  il
 giudice rimettente deve fare in ogni caso applicazione nel giudizio a
 quo  della  legge  denunciata,  rispetto  alla quale e' priva di ogni
 valore tale precedente ordinanza e cio' e' sufficiente ai fini  della
 rilevanza della questione.
    4.  - Deve essere invece condivisa l'eccezione di inammissibilita'
 formulata dalla Regione Umbria  interveniente,sotto  il  profilo  del
 carattere derogatorio della norma assunta a parametro di raffronto.
    Come e' stato posto in evidenza dalla difesa della Regione stessa,
 la  norma  denunciata  e'  frutto  di  una  valutazione discrezionale
 d'ordine  tecnico  del  legislatore,  riferita  alle  caratteristiche
 proprie dei motori a benzina, diverse da quelle dei motori diesel. Il
 secondo comma dell'art. 5 costituisce percio' una deroga prevista per
 le  imbarcazioni  con  motori  diesel  rispetto  alla prescrizione di
 carattere  generale  contenuta  nel  primo  comma  (cioe'  la   norma
 denunciata),  che  ammette  alla  navigazione  sul  lago Trasimeno le
 imbarcazioni aventi motore con potenza massima di 9 cavalli  fiscali.
 Il  carattere  derogatorio  del secondo comma cit. impedisce che esso
 possa essere assunto  come  termine  di  paragone  per  censurare  la
 disciplina   generale   del   primo  comma,  in  base  alla  costante
 giurisprudenza di questa Corte (v. ex plurimis, sent. n. 383/1992).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi  dichiara   inammissibile   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  primo comma, della legge
 della  Regione  Umbria  19  luglio  1988  n.  23  (Disciplina   della
 navigazione  sul lago Trasimeno) sollevata, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, dal Pretore di Perugia e dal Pretore di Perugia -
 Sezione distaccata di Castiglione del Lago, con le ordinanze indicate
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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