N. 220 ORDINANZA 23 aprile - 5 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 "
 Processo  penale - Sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto
 non costituisce reato - Eccesso di delega - Ingiuria e diffamazione -
 Sentenze dibattimentali - Appello della parte lesa costituitasi parte
 civile - Titolarita' dell'azione penale - Difetto  di  motivazione  -
 Mancata    delimitazione    del    thema   decidendum   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 425 e 577).
 "
 (Cost., artt. 3, 76, 77 e 112)
(GU n.20 del 12-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 425 e 577 del
 codice di procedura penale,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  29
 aprile  1992 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale
 a carico di Dolazza  Riccardo  ed  altro,  iscritta  al  n.  708  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Kamenetzki Michele nonche'  l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1993  il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Uditi l'avv. Corso Bovio per Kamenetzki Michele e l'Avvocato dello
 Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Dolazza
 Riccardo e Kamenetzki Michele, imputati del delitto di diffamazione a
 mezzo stampa in danno di Vimercati Gianni, la  Corte  di  appello  di
 Milano,   il   29   aprile   1992,  con  ordinanza  ha  ritenuto  non
 manifestamente infondate  le  eccezioni  di  incostituzionalita'degli
 articoli  425  e  577  codice  di  procedura penale prospettate dalle
 parti; che il giudice remittente ha premesso di avere gia'  sollevato
 analoga  questione  di  legittimita' costituzionale e di aver rimesso
 gli atti alla Corte costituzionale per la sua  risoluzione;  che,  in
 considerazione dell'assenza di nuovi e diversi argomenti idonei a far
 modificare  la  valutazione  espressa in precedenza e della rilevanza
 delle questioni anteriormente sollevate, ha sospeso il giudizio  sino
 alla pronuncia relativa alla questione gia' rimessa senza trasmettere
 gli  atti  a  questa  Corte,  sulla  base  dell'asserita  sostanziale
 identita' tra le questioni odierne e quelle gia' al suo  esame  sulla
 base dei provvedimenti di trasmissione precedenti;
      che  con  successiva  ordinanza  in  data 3 giugno 1992 la Corte
 milanese, in  risposta  alla  memoria  presentata  dalla  difesa  del
 Kamenetzki,  vista  la  propria  ordinanza che disponeva soltanto "la
 sospensione  del   giudizio   fino   alla   pronuncia   della   Corte
 costituzionale  sulle  questioni  di costituzionalita' degli articoli
 425 e 577 del codice di procedura penale", ha  disposto,  a  modifica
 del  precedente  provvedimento,  la  trasmissione degli atti a questa
 Corte;
      che  si  e'  costituito   nel   presente   giudizio   l'imputato
 Kamenetzki,  con  atto  a  firma  dei suoi difensori, con il quale ha
 chiesto il rigetto della questione di costituzionalita' dell'articolo
 425 codice di procedura penale, proposta in relazione all'articolo 76
 della Costituzione, sulla base del rilievo  che  la  norma  impugnata
 deve  essere  interpretata  in  misura  piu'  ampia  di  come l'abbia
 interpretata la Corte  remittente,  e  l'accoglimento  della  seconda
 questione  di  legittimita' costituzionale, quella con la quale si e'
 sottoposto al vaglio della Corte l'art. 577 del codice di  rito,  per
 violazione, ad un tempo, degli artt. 3 e 112 della Costituzione;
    Considerato  che  con  la  prima ordinanza, pronunziata in data 29
 aprile 1992, la Corte d'appello di  Milano,  senza  aver  formalmente
 sollevato  le questioni di legittimita' costituzionale delle quali fa
 cenno nel corpo della motivazione e, asserendo di averle gia' rimesse
 a questa Corte con due distinti provvedimenti  dello  stesso  ufficio
 giudiziario, ha irritualmente sospeso il giudizio "sulle questioni di
 costituzionalita' sollevate da que(lla) stessa Corte con ordinanze 11
 marzo 1992 e 24 gennaio 1992";
      che con la seconda ordinanza, pronunciata in data 3 giugno 1992,
 "a  parziale  modifica"  della  prima, ha disposto l'invio alla Corte
 costituzionale di "tutti gli atti processuali  del  procedimento"  de
 quo;
     che,  anche a volerle considerare come sostanzialmente sollevate,
 le due questioni di  costituzionalita'  riferite  per  relationem  ad
 altri  provvedimenti  dello  stesso ufficio (peraltro, in uno dei due
 casi, diversamente composto) sono prive di qualunque,  anche  minima,
 motivazione;
      che  la  seconda  ordinanza  con la quale la Corte remittente ha
 inteso dare sostegno alla  prima,  del  tutto  priva  degli  elementi
 costitutivi  e  necessari  a  delimitare  il  thema  decidendum  (non
 potendosi certo  questo  ricavare  soltanto  dall'accostamento  delle
 norme  parametro  con  quelle  "impugnate"), nulla ha sostanzialmente
 aggiunto, essendosi limitata a trasmettere gli atti del  procedimento
 de quo a questa Corte;
      che, pertanto la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  425  e  577  del  codice  di
 procedura  penale,  sollevate,  in riferimento agli artt. 76, 3, 77 e
 112  della  Costituzione,  dalla  Corte  di  appello  di  Milano  con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0493