N. 224 SENTENZA 23 aprile - 7 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 "
 Avvocato e  procuratore  -  Iscrizione  all'albo  previo  superamento
 dell'esame  di  procuratore legale Limitazione a quello circondariale
 nell'ambito del distretto della corte d'appello presso cui  e'  stato
 sostenuto   l'esame   -   Limite   non  giustificato  in  riferimento
 all'abilitazione  all'esercizio  della  professione  e  contrario  al
 diritto   di   libera   scelta   della   circoscrizione  nella  quale
 l'interessato  puo'  iscriversi  per  esercitare  la  professione   -
 Illegittimita' costituzionale.
 "
 (Legge  24  luglio  1985,  n.  406, art. 3, secondo comma; r.d.-l. 27
 novembre 1933, n. 578, art. 25, convertito, con modificazioni,  nella
 legge 22 gennaio 1934, n. 36)
 "
 (Cost., artt. 3, 4 e 16).
(GU n.20 del 12-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, secondo
 comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla  disciplina
 del  patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione
 di procuratore legale), in relazione all'art. 25 del  regio  decreto-
 legge  27  novembre  1933,  n. 1578 (Ordinamento della professione di
 avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, con la  legge
 22  gennaio  1934,  n.  36, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo
 1992 dalla Corte di cassazione - Sezioni unite  civili,  sul  ricorso
 proposto  da  Valentino  de  Castello contro il Consiglio dell'Ordine
 degli avvocati e procuratori legali di Belluno ed altri, iscritta  al
 n.  770  del  registro  ordinanze  1992  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 52,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1992;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10 marzo 1993 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso  del  giudizio  promosso  dal  dott.  Valentino  de
 Castello  per  l'annullamento della decisione del Consiglio nazionale
 forense con la quale era stato rigettato il suo  ricorso  avverso  la
 reiezione  della  domanda  di  iscrizione  nell'albo  dei procuratori
 tenuto dal Consiglio dell'ordine di Belluno, la Corte di  cassazione,
 con  ordinanza  del  20 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3, 4 e  16,  primo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, secondo comma, della legge
 24 luglio 1985, n. 406  (Modifiche  alla  disciplina  del  patrocinio
 davanti  alle preture e degli esami per la professione di procuratore
 legale), in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre
 1933,  n.  1578  (Ordinamento  delle  professioni   di   avvocato   e
 procuratore),  convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio
 1934,   n.   36.   Queste   disposizioni    prevedono    l'iscrizione
 esclusivamente  in  un  albo  compreso  nel  distretto della Corte di
 appello presso cui e' stato sostenuto l'esame di procuratore legale e
 il divieto di trasferimento ad altra sede se non siano decorsi almeno
 due anni dall'iscrizione stessa.
    La Corte di cassazione - rilevato che la iscrizione del  dott.  de
 Castello  nell'albo  dei  procuratori  di  Belluno, circoscrizione di
 residenza,  era  stata  rifiutata  in  quanto   l'interessato   aveva
 sostenuto  gli  esami di procuratore legale presso la Corte d'appello
 di  Firenze  e  non era stato iscritto per almeno due anni in un albo
 circondariale nell'ambito  di  questo  distretto  -  ricorda  che,  a
 seguito  delle  modifiche  all'ordinamento  forense  introdotte dalla
 legge 4 marzo 1991, n. 67, il superamento degli esami di  procuratore
 legale  consente  l'iscrizione  nel  relativo  albo  nell'ambito  del
 Tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se in
 un distretto di Corte d'appello diverso da quello nel quale e'  stato
 sostenuto  l'esame.  La  nuova  disciplina, tuttavia, e' ritenuta non
 applicabile al caso in esame,  in  quanto  l'iscrizione  e'  regolata
 dalla legge del tempo in cui la relativa domanda e' stata presentata.
    Ad avviso del giudice rimettente il combinato disposto degli artt.
 25 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e 3, secondo comma, della
 legge  n.  406 del 1985 contrasterebbe con gli artt. 3, 4 e 16, primo
 comma,  della  Costituzione,  perche'  realizza  una  violazione  del
 principio  di parita' di trattamento e di ragionevolezza della legge,
 una lesione  del  principio  di  facilitazione  delle  condizioni  di
 accesso  al  lavoro  e  del  suo  svolgimento  ed  una ingiustificata
 limitazione alla liberta' di residenza.
                        Considerato in diritto
    1. - La questione di legittimita' costituzionale  sollevata  dalla
 Corte  di  cassazione  riguarda  il  vincolo,  per  coloro  che hanno
 superato   gli   esami   di   procuratore   legale,   di   iscriversi
 esclusivamente  in  un  albo  circondariale nell'ambito del distretto
 della Corte d'appello presso la quale  e'  stato  sostenuto  l'esame.
 Questa  limitazione  -  introdotta  dall'art. 3, secondo comma, della
 legge 24 luglio 1985, n. 406 - si e'  combinata  e  cumulata  con  il
 preesistente  obbligo  di  permanenza  minima  della iscrizione in un
 albo,  per  almeno  un  biennio,  perche'  possa  essere  chiesto  il
 trasferimento ad altra sede nella quale l'interessato intende fissare
 la  propria  residenza  (art.  25 del regio decreto-legge 27 novembre
 1933, n. 1578).
    Il limite di legittimazione al trasferimento  era  stato  disposto
 nel   contesto  di  un  ordinamento  della  professione  forense  che
 prevedeva, per la iscrizione nell'albo dei procuratori, un numero  di
 posti   limitato,   la   cui   consistenza   e   disponibilita'  (per
 l'assegnazione mediante  concorso  per  esami  o  per  trasferimento)
 dovevano  essere  annualmente determinate anche in ragione del numero
 degli affari giudiziari.
    Si  era  dunque  in  presenza  di  un  sistema  unitario  (con  la
 possibilita' che unica fosse la sede di esami, presso il Ministero di
 grazia  e  giustizia),  connotato da interessi di carattere pubblico,
 inerenti al servizio giudiziario, che si affermavano anche nella fase
 della  distribuzione  sul  territorio  di  quanti   esercitavano   la
 professione  di procuratore. Questo sistema e' stato "temporaneamente
 sospeso" dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n.
 215, ma sostanzialmente  abbondato  per  il  consolidarsi  della  sua
 mancata applicazione.
    Le    limitazioni    alla   mobilita'   dei   procuratori   legali
 successivamente introdotte non riguardano  la  quantificazione  e  la
 distribuzione  dei posti, ma tendono a determinare la Corte d'appello
 presso la quale gli esami possono essere sostenuti e collegano a tale
 luogo la possibilita' di iscrizione all'albo. Cosi' e' per  l'obbligo
 di  sostenere  gli  esami  nel  distretto  nel  quale si e' svolta la
 pratica  professionale;  cosi'  e',  anche,  per  la  possibilita' di
 iscrizione esclusivamente in un albo  nell'ambito  del  distretto  di
 Corte  di appello presso la quale l'esame e' stato sostenuto (art. 3,
 rispettivamente primo e secondo comma, della legge n. 406 del 1985).
    2. - La Corte  di  cassazione  ritiene  che  la  disciplina  sopra
 descritta  possa  essere  in contrasto con gli artt. 3, 4 e 16, primo
 comma, della Costituzione.
    In particolare, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,  il
 giudice  rimettente  deduce  l'irragionevolezza di una disciplina che
 pone coloro che hanno superato l'esame e hanno mutato successivamente
 la propria residenza nell'impossibilita' di iscriversi nell'albo  del
 luogo   di   nuova   residenza,   rimanendo  di  conseguenza  esclusi
 dall'esercizio della professione.
    L'ordinanza di rimessione sottolinea che la legge 406 del 1985  ha
 inteso   "arginare   il  fenomeno  delle  migrazioni  dei  praticanti
 procuratori verso sedi di esame ritenute piu' vantaggiose". Ma a tale
 scopo  -  osserva  la  Corte  di  cassazione  -  sarebbe  sufficiente
 l'obbligo  di  sostenere  l'esame  presso  la Corte d'appello nel cui
 distretto si e' svolta la pratica professionale,  essendo  del  tutto
 improbabile  che al fine di scegliere una sede di esame il praticante
 procuratore trasferisca altrove la propria residenza per i  due  anni
 della durata minima della pratica professionale.
    3.  -  Il  limite posto dall'art. 3, secondo comma, della legge n.
 406 del 1985 per la prima iscrizione  in  un  albo  dei  procuratori,
 unito all'obbligo (che deriva dall'art. 25 del regio decreto-legge n.
 1578  del 1933) di non chiedere il trasferimento per almeno due anni,
 e' cosi' assoluto da non ammettere, nell'interpretazione che e' stata
 data alle disposizioni stesse, alcuna possibilita' di deroga, neppure
 quando il mutamento  di  residenza  non  sia  affatto  elusivo  delle
 finalita'  della  legge ma sia invece dovuto a necessita' effettive e
 sopravvenute, o anche necessario  per  evitare  incompatibilita'  che
 l'esercizio della professione nel distretto nel quale si e' tenuti ad
 iscriversi   e   rimanere  iscritti  per  almeno  due  anni  potrebbe
 determinare. Il vincolo che cosi' si cumula, in un sistema altrimenti
 ispirato  alla  libera  scelta  della  circoscrizione   nella   quale
 l'interessato  puo' iscriversi per esercitare la professione, eccede,
 nel suo modo di essere, le finalita' perseguite con l'imposizione del
 vincolo  stesso.  Difatti  nell'attuale   ordinamento   forense   non
 sussistono  gli  originari  limiti  nel  numero e nella distribuzione
 degli iscritti agli albi delle  diverse  circoscrizioni,  che  davano
 ragione  della  rigorosa  regolamentazione,  anche  in funzione delle
 esigenze   del   servizio   giudiziario,    della    mobilita'    dei
 professionisti.
     Inoltre  l'obbligo  di prima iscrizione nell'ambito del distretto
 nel quale sono stati sostenuti gli esami, previsto come  assoluto  ed
 inderogabile,  non  si  giustifica  adeguamente  ne'  in  rapporto al
 momento  genetico  (del  collegamento  con  la  sede  di  esami   per
 l'abilitazione  all'esercizio  della  professione)  ne'  in relazione
 all'aspetto funzionale  (dell'esercizio  della  professione  stessa).
 Sotto il primo profilo la iscrizione all'albo potrebbe avvenire anche
 a  notevole  distanza di tempo dal superamento degli esami senza che,
 secondo il tenore letterale dell'art. 3 della legge n. 406 del  1985,
 cessi  l'obbligo di prima iscrizione nell'ambito del distretto. Sotto
 il secondo  profilo  l'esigenza,  anche  prospettata,  di  assicurare
 almeno  per  un arco di tempo adeguato e prefissato la rappresentanza
 di chi affida il mandato al procuratore, non sussiste certamente  per
 la  prima  iscrizione, che costituisce essa stessa il presupposto per
 il  verificarsi  della  situazione  che  si  ritiene  poi  di   dover
 proteggere.
    La  questione di legittimita' costituzionale e' pertanto fondata e
 va  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
 denunziate per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Gli  altri  profili  dedotti  dall'ordinanza  di  rimessione  sono
 assorbiti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,   secondo
 comma,  della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina
 del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la  professione
 di  procuratore  legale)  in relazione all'art. 25 del regio decreto-
 legge 27 novembre 1933, n. 1578  (Ordinamento  delle  professioni  di
 avvocato  e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge
 22 gennaio 1934, n. 36.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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