N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 1992- 29 aprile 1993

                                N. 223
 Ordinanza   emessa   il   9   aprile   1992   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 298 aprile 1993) dal giudice istruttore  presso  il
 tribunale  di Prato nel procedimento civile vertente tra la "New cen-
 ter color" S.r.l. e "Pratoelabora C.A.F." S.a.s.
 Processo civile - Procedimento monitorio - Praticabilita' - Limiti  -
 Ingiunzione  di  pagamento  per  crediti  fondati  su prova scritta -
 Ammissibilita' per quelli relativi a forniture di  merci  e  non  per
 quelli  concernenti prestazioni - Lamentata disparita' di trattamento
 - Questione sollevata durante un giudizio, innanzi al  tribunale,  di
 opposizione  a  decreto  ingiuntivo,  emesso  per  crediti relativi a
 prestazioni fatturate di servizi, dal g.i. in sede  di  decisione  di
 richiesta  di  provvisoria  esecuzione  - Affermata legittimazione di
 detto giudice, in ritenuto  contrasto  con  precedente  decisione  di
 inammissibilita' su analoga questione.
 (C.P.C., artt. 634 e 648).
 (Cost., art. 3).
(GU n.21 del 19-5-1993 )
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
    A scioglimento riserva e letti gli atti;
    Rilevato  che  e'  stata  richiesta l'emissione da parte di questo
 g.i. (art. 648 del c.p.c.)  di  provvisoria  esecuzione  del  decreto
 ingiuntivo opposto, a suo tempo emesso per "prestazioni";
      che  in questa fase il g.i. deve essere certo della possibilita'
 di azione monitoria per detto credito;
    Ritenuto,  invece,  che   ai   sensi   della   giurisprudenza   di
 legittimita'  ed  anche  della  Corte costituzionale, detta azione e'
 negata al creditore che non abbia fornito merci;
    Poiche' questo stesso g.i. ha  piu'  volte  domandato  alla  Corte
 costituzionale una pronuncia in merito, finalmente chiarificatrice;
      che, pero', la Corte ha finora evitato questo chiarimento, sulla
 considerazione   che   la   questione  incidentale  predetta  era  di
 competenza non gia' del  g.i.  ma  del  collegio  (cfr.,  per  tutte,
 l'ordinanza n. 147/1992 del 30 marzo u.s.);
      che,  invece,  non e' chi non veda come concedere la provvisoria
 esecuzione non sia possibile circa  un  decreto  ingiuntivo  di  cui,
 finora, resti dubbia l'emissione;
      che,  quindi,  sotto  questo  solo  profilo,  e' indubitabile la
 legittimazione come giudice a quo di questo g.i.;
    Onde la questione e' ora rilevante;
                               P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 degli art. 648 e 634 del cod. proc. civ. in  riferimento  all'art.  3
 della   Costituzione   (ingiustificata   disparita'   di  trattamento
 probatorio fra forniture merci e prestazioni fatturate di servizi);
    Applicato l'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  secondo
 comma;
    Ordina   la   sospensine  del  giudizio  in  corso  e  l'immediata
 trasmissione  degli  atti,  a  cura  della  cancelleria  alla   Corte
 costituzionale,   previa   notifica   della   presente  ordinanza  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione  ai  Presidenti
 delle due camere del parlamento.
    Cosi' deciso in Prato il 9 aprile 1992.
              Il giudice istruttore: (firma illeggibile)

 93C0508