N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 1992- 29 aprile 1993
N. 223 Ordinanza emessa il 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 298 aprile 1993) dal giudice istruttore presso il tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra la "New cen- ter color" S.r.l. e "Pratoelabora C.A.F." S.a.s. Processo civile - Procedimento monitorio - Praticabilita' - Limiti - Ingiunzione di pagamento per crediti fondati su prova scritta - Ammissibilita' per quelli relativi a forniture di merci e non per quelli concernenti prestazioni - Lamentata disparita' di trattamento - Questione sollevata durante un giudizio, innanzi al tribunale, di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti relativi a prestazioni fatturate di servizi, dal g.i. in sede di decisione di richiesta di provvisoria esecuzione - Affermata legittimazione di detto giudice, in ritenuto contrasto con precedente decisione di inammissibilita' su analoga questione. (C.P.C., artt. 634 e 648). (Cost., art. 3).(GU n.21 del 19-5-1993 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE A scioglimento riserva e letti gli atti; Rilevato che e' stata richiesta l'emissione da parte di questo g.i. (art. 648 del c.p.c.) di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a suo tempo emesso per "prestazioni"; che in questa fase il g.i. deve essere certo della possibilita' di azione monitoria per detto credito; Ritenuto, invece, che ai sensi della giurisprudenza di legittimita' ed anche della Corte costituzionale, detta azione e' negata al creditore che non abbia fornito merci; Poiche' questo stesso g.i. ha piu' volte domandato alla Corte costituzionale una pronuncia in merito, finalmente chiarificatrice; che, pero', la Corte ha finora evitato questo chiarimento, sulla considerazione che la questione incidentale predetta era di competenza non gia' del g.i. ma del collegio (cfr., per tutte, l'ordinanza n. 147/1992 del 30 marzo u.s.); che, invece, non e' chi non veda come concedere la provvisoria esecuzione non sia possibile circa un decreto ingiuntivo di cui, finora, resti dubbia l'emissione; che, quindi, sotto questo solo profilo, e' indubitabile la legittimazione come giudice a quo di questo g.i.; Onde la questione e' ora rilevante;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' degli art. 648 e 634 del cod. proc. civ. in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ingiustificata disparita' di trattamento probatorio fra forniture merci e prestazioni fatturate di servizi); Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo comma; Ordina la sospensine del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria alla Corte costituzionale, previa notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti delle due camere del parlamento. Cosi' deciso in Prato il 9 aprile 1992. Il giudice istruttore: (firma illeggibile) 93C0508