N. 245 ORDINANZA 5 - 19 maggio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza ed assistenza - Professionisti - Determinazione del contributo sociale di malattia - Minore reddito effettivo imponibile - Impossibilita' di prova - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 256/1992) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, quattordicesimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.22 del 26-5-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1991 (recte 1990), n. 407 (Disposizionidiverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1992 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra Flaiani Paolo e l'INPS, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto che, nel giudizio promosso contro l'INPS da Flaiani Paolo - volto alla restituzione del contributo, relativo al primo anno della sua attivita' di libero professionista, versato al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 14, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 -, il Pretore di Fermo ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 marzo 1992, questione di legittimita' costituzionale della predetta norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente al libero professionista la prova di aver percepito un reddito inferiore a quello minimo presunto per la determinazione del contributo sociale di malattia; Considerato che, nel risolvere identica questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal Pretore di Lecce con ordinanza 30 novembre 1991 (richiamata dallo stesso Pretore di Fermo), questa Corte, con sentenza n. 256/1992, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati, non consente prova contraria di un minore effettivo imponibile; Considerato che, per effetto della predetta pronuncia, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore di Fermo si appalesa manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1993, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fermo, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0542