N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 1992- 12 maggio 1993
N. 241 Ordinanza emessa il 19 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 maggio 1993) dalla Corte dei conti, di Palermo, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, sul ricorso proposto da Amore Armando contro il Ministero delle finanze. Pensioni - Impiegati militari e civili dello Stato - Diritto alla riliquidazione delle pensioni al personale cessato dal servizio dopo il 31 dicembre 1978 - Esclusione del diritto alla riliquidazione per i pensionati collocati a riposo anteriormente alla predetta data - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale in contrasto col principio di ragionevolezza giuridica - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 504 (recte: 501/1988). (D.L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 26, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432). (Cost., art. 3).(GU n.22 del 26-5-1993 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 66/93/ord. sul ricorso in materia di pensione civile, iscritto al n. 1426/C, ex 117502, del registro di segreteria, proposto dal sig. Amore Armando, residente a Catania, via Vezzosi n. 46/A, contro il Ministero delle finanze; Uditi alla pubblica udienza del 19 giugno 1992, il relatore, consigliere dott.ssa Luciana Savagnone ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Guido Carlino; Esaminati gli atti ed i documenti della causa; F A T T O Con ricorso, depositato il 19 aprile 1983, il sig. Armando Amore, collocato a riposo in data 1 aprile 1978, con la qualifica di contabile capo del Ministero delle finanze, ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione alla revisione del suo trattamento di quiescenza in rapporto alle disposizioni di cui alle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432. Osserva il ricorrente che con la legge ultima citata, le retribuzioni connesse ai livelli erano state aumentate conformemente agli accordi intercorsi tra associazioni sindacali e Governo. Tali miglioramenti venivano estesi, ai sensi dell'art. 26 della legge, al personale cessato dal servizio dopo il 1 gennaio 1979 anche con riferimento all'anzianita' maturata fino alla cessazione dal servizio. Il ricorrente, in pensione da una data anteriore a quella indicata nella norma, lamenta il mancato allineamento della sua pensione alle modifiche retributive del corrispondente personale in servizio. In proposito, assume che non avendo il legislatore stabilito nulla per coloro che sono stati collocati in quiescenza prima del 1 gennaio 1979, si e' venuta a creare una carenza legislativa che puo' essere colmata mediante l'applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari, dovendo necessariamente esservi una correlazione tra i termini "stipendio-pensione". In via principale il sig. Amore chiede, quindi, la riliquidazione della pensione sulla base delle retribuzioni vigenti per il personale in servizio di pari livello e anzianita', con decorrenza dal febbraio 1981, in rispondenza al disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432. In subordine, il ricorrente solleva due questioni di legittimita' costituzionale. Con la prima eccepisce l'incostituzionalita' dell'art. 26 della legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui dispone la riliquidazione del trattamento pensionistico per i dipendenti cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1979, mentre nulla viene stabilito per il personale posto in quiescenza precedentemente; questione sollevata in relazione sia all'art. 36 della Costituzione, sia all'art. 3. Con la seconda solleva la questione di costituzionalita' dell'art. 14, quinto comma, del d.l. n. 653/1979, in quanto rende inoperante il primo comma dell'art. 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e percio' in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonche' con gli artt. 97 e 98 della stessa, che delineano il particolare sta- tus dei dipendenti pubblici e ne garantiscono l'imparzialita'. Il procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, premesso che il ricorrente ha beneficiato della rideterminazione del trattamento economico ai fini di quiescenza, sulla base del combinato disposto degli artt. 25 e 160, secondo comma, della legge n. 312/1980, ha ritenuto che l'art. 26 del d.l. n. 283/1981, convertito nella legge n. 432/1981, non sia applicabile al sig. Amore in quanto cessato dal servizio in un momento anteriore, rispetto al periodo di vigenza contrattuale 1979/1981: ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso. In data 23 aprile 1992, il ricorrente ha depositato una memoria integrativa nella quale, replicando alle affermazioni del procuratore generale, precisa di non avere beneficiato dell'intera anzianita' di servizio effettivamente maturata e legalmente riconosciuta all'atto di collocamento a riposo. Insiste, inoltre, per l'accoglimento del ricorso, rilevando che gia' la Corte costituzionale, con la sentenza n. 504/1988, ha sancito, con riferimento ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo 1 giugno 1977-1 aprile 1979, l'illegittimita' costituzionale della norma che li escludeva dai benefici concessi al personale collocato a riposo nel corso della vigenza contrattuale 1979/1981. All'udienza dibattimentale, il magistrato requirente ha confermato le richieste contenute nell'atto scritto, rilevando l'infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate. D I R I T T O Il ricorrente, inquadrato nei livelli funzionali retributivi, introdotti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, ai soli fini della pensione, lamenta di essere stato escluso, all'atto del collocamento a riposo, dalla piena valutazione del servizio prestato anteriormente, al contrario dei dipendenti posti in quiescenza dopo il 1 gennaio 1979, ai quali e' stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 432/1981, il diritto al recupero della pregressa anzianita'. Egli, infatti, collocato a riposo il 1 aprile 1978, data l'equiparazione operata dall'art. 180 della legge n. 312/1980 col personale in servizio al 1 aprile 1979 di quello messo a riposo successivamente al 1 giugno 1977, ha usufruito della sola base retributiva contenuta nell'art. 51 della stessa legge. Osserva, in proposito, il collegio che la norma dell'art. 26 del d.l. 6 giugno 1981, n. 283, ha quali esclusivi destinatari i dipendenti cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1979, e, pertanto, non puo' essere applicata al ricorrente il quale e' stato collocato in quiescenza anteriormente alla data predetta. Ne', d'altra parte esiste nel nostro ordinamento, contrariamente a quanto affermato dal sig. Amore, una norma o un principio di carattere generale che imponga l'automatica estensione al trattamento di quiescenza dei miglioramenti economici conferiti al personale in servizio. Cio' posto, in mancanza di una espressa norma di legge che di volta in volta o in via permanente disponga di far luogo alla riliquidazione delle pensioni per tenere conto dei miglioramenti retributivi concessi al personale in attivita' di servizio, la domanda proposta in via principale appare infondata. In cio' ritiene il collegio che si rinvenga la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta ai fini della decisione della presente controversia. Invero, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, deve ritenersi che il legislatore, entro i limiti della ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed i limiti dei benefici pensionistici, anche in maniera differenziata per le diverse categorie, rapportandoli al concreto momento storico ed economico. Tuttavia, ritiene il collegio, che, una volta estesi al personale gia' cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della legge il recupero dell'anzianita' ed i miglioramenti di stipendio successivi all'assetto stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, non c'era alcuna logica ragione per escluderne il ricorrente, il quale, sebbene collocato in pensione in data anteriore alla decorrenza economica della legge n. 312/1980 (1 aprile 1979), era, tuttavia, stato inquadrato, ai sensi dell'art. 160, nelle qualifiche retributivo funzionali, perche' ancora in servizio al 1 giugno 1977, momento da cui iniziavano a decorrere gli effetti giuridici della legge. A seguito di tale esclusione risulta, appunto, vulnerata la garanzia della parita' di trattamento, avendo il legislatore disposto diversamente nei confronti di soggetti che possedevano il medesimo status. In virtu' delle medesime considerazioni, codesta Corte costituzionale, nella sentenza n. 504, citata dal ricorrente, ha ritenuto non razionale la disciminazione, all'interno dell'insieme omogeneo del personale inquadrato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 160 della legge n. 312/1980, nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali ai fini della riliquidazione delle pensioni, di coloro che erano collocati a riposo tra il 1 giugno 1977 e il 1 aprile 1979 da una parte i cessati dal servizio tra il 1 aprile 1979 e il 1 febbraio 1981, dall'altra dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge n. 255/1981, nella parte in cui non prevedeva l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1 giugno 1977 ed il 1 aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data. Pertanto, la sezione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazione nella legge 6 agosto 1981, n. 432, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, restando in tale pronuncia assorbite le eccezioni in parte analoghe dedotte dal ricorrente.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale della Corte dei conti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Palermo, nella camera di consiglio dal 19 giugno 1992. Il presidente f.f.: RAPISARDA Depositata oggi in segreteria nei modi di legge. Palermo, 26 febbraio 1993 Il direttore della segreteria: BADAME 93C0547