N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1993
N. 244 Ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Valgoi Mario e Schiavon Mario Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operativita' di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilita' per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessita' propria - Lesione dei principi di tutela della proprieta' privata. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis). (Cost., art. 42).(GU n.22 del 26-5-1993 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede, constatato che parte intimata ha invocato l'applicazione dell'art. 11 comma 2- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, impregiudicata ogni altra decisione; Emette la seguente ordinanza. Sulla questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 11 comma 2- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, il giudicante, O S S E R V A La questione appare rilevante nel presente giudizio di convalida di licenza per finita locazione atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto; Premesso che il modo di operare della proroga di cui si discute non emerge in modo chiaro dal dettato della norma, preliminare ad ogni valutazione di non manifesta infondatezza e' appurare se la stessa operi in modo automatico o se sia condizionata al fatto che le parti, pur avendo iniziato trattative sulla determinazione del canone, non si siano accordate. Optando per la seconda interpretazione, la norma potrebbe forse superare le obiezioni di incostituzionalita'. Includendo infatti solo i casi in cui il proprietario abbia intenzione di rilocare e la trattativa non vada a buon fine, la norma si porrebbe in sintonia con gli scopi della legge (che vuol incentivare il passaggio al nuovo regime "libero") inducendo, da un lato, il locatore a trattare in termini di ragionevolezza, pena la proroga, e, dall'altro, tutelando il locatore. Inoltre, escludendo dalla proroga le ipotesi in cui il proprietario non abbia l'intenzione di rilocare, quali che siano le motivazioni, potrebbe non concretare una compressione indiscriminata del suo diritto. Tale interpretazione, tuttavia, non e' ammessa se si pone attenzione al fatto che la norma, quando parla di mancato accordo, non puo' che riferirsi sia al caso in cui le trattative, iniziate, non siano andate a buon fine sia al caso in cui il locatore si rifiuti di iniziarle. E tale rifiuto puo' essere espresso anche per fatti concludenti tra i quali vi e' certamente quello di promuovere il giudizio di convalida e di insistere nelle richieste in udienza. Inoltre si imporrebbe un onere di trattativa peraltro privo di qualsiasi indicazione di legge su termini e forme da osservare (si veda a contrario l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 come modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15) per cui difficile sarebbe valutare la sua inosservanza. Infine non e' da escludere che si potrebbe produrre un effetto perverso - e questa volta contrario allo spirito della legge - consistente nel fatto che i locatori, pur di non correre il rischio della proroga, potrebbero indursi a non iniziare nemmeno le trattative; Scartata la interpretazione suindicata, bisogna ritenere che la proroga operi automaticamente. In tal caso: non manifestamente infondata appare la questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 42 della Costituzione qualora si consideri l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale sulla disciplina vincolistica in tanto ritenuta legittima in quanto avente carattere straordinario e temporaneo (sentenze n. 3 del 15 gennaio 1976 e n. 225 del 18 novembre 1976). Tanto e' che la Corte, con la sentenza n. 89 del 3 aprile 1984 sull'art. 15- bis della legge n. 94 del 25 marzo 1982, ha ricordato che non sarebbero state ammissibili ulteriori proroghe. In altri termini non si consente un'alterazione dell'equilibrio tra interessi dei locatori e dei conduttori che prescinda da un bilanciamento delle rispettive condizioni personali ed economiche e si traduca in una definitiva compressione del diritto di proprieta' (sul punto si richiama anche la nota sentenza n. 108 del 22 aprile 1986). Premesso quanto sopra, e' francamente difficile ritenere aderente al dettato costituzionale la norma di cui si discute. Essa infatti prevede un'ulteriore e quindi inammissibile proroga che, poi, non potrebbe giustificarsi nemmeno in termini di "transitorieta'" (ritenuta in passato accettabile onde consentire il graduale passaggio ad una diversa disciplina della materia). infatti la norma, assolutamente indifferenziata nel suo contenuto, comprime in maniera indiscriminata il diritto di proprieta' non solo sacrificando unilaterlamente il locatore, ma impedendo anche una valorizzazione delle sue concrete situazioni patrimoniali e personali (si pensi al caso limite della necessita' di abitazione dello stesso proprietario) che non siano quelle relative all'aumento del canone;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 in relazione all'art. 42 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (r.g. n. 70/1993); Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 19 febbraio 1993 Il pretore: (firma illeggibile) 93C0550