N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 1993
N. 245 Ordinanza emessa il 7 aprile 1993 dal tribunale di Alessandria nella procedura fallimentare "in estensione" nei confronti di Borelli Roberto Fallimento e procedure concorsuali - Intervenuta dichiarazione di fallimento - Procedura dell'apposizione dei sigilli - Obbligatorieta' anche ove tale procedura risulti superflua per la inesistenza di un attuale pericolo di distrazione dei beni in possesso del fallito - Irragionevole contrasto con il principio di buon andamento della p.a. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 84). (Cost., artt. 3, primo comma, e 97).(GU n.23 del 2-6-1993 )
IL TRIBUNALE Il giudice delegato al fallimento "in estensione" di Borelli Roberto, dichiarato con sentenza n. 54/1993 emessa in data 6 aprile 1993 dal tribunale di Alessandria, ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Preso atto della predetta dichiarazione di fallimento, questo giudice dovrebbe oggi procedere (immediatamente ed obbligatoriamente all'apposizione dei sigilli ex art. 84 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) presso la residenza del fallito Borelli Roberto (sita in Alessandria, via Plana n. 49). Codesta norma, tuttavia, appare incostituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice delegato possa autorizzare il curatore a redigere immediatamente l'inventario senza la preventiva apposizione dei sigilli, allorche' quest'ultima alla stregua degli atti risulti impossibile o superflua", per violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia ex art. 97 della Costituzione (sul quale v. Corte Costituzionale 10 maggio 1982, n. 86; 19 gennaio 1989 n. 18) e della direttiva generale di razionalita' dell'ordinamento giiuridico tutelata dall'art. 3, primo comma, della Costituzione. Rilevanza della questione. - Atteso che il presente fallimento e' stato dichiarato (su istanza del curatore, ma anche) dopo la presentazione di richieste ad hoc dello stesso soggetto fallito (la prima depositata il 19 gennaio 1993 (v. relazione del curatore, pag. 6 ed allegato 2) e la seconda prospettata alla curatela fallimentare (v. relazione, pag. 5 ed allegato 1)), puo' oggi fondatamente presumersi l'inesistenza di un attuale pericolo di distrazione dei beni in possesso del fallito (il quale, se avesse voluto occultare o distrarre tali beni, l'avrebbe fatto ancor prima della presentazione delle suddette richieste di "autofallimento" e/o della sua audizione innanzi al giudice delegato ex art. 147, secondo comma, della legge fallimentare). Pertanto, un'eventuale declaratoria di incostituzionalita' della norma de qua (nei termini suindicati) consentirebbe a questo giudice delegato di omettere le (inutili) attivita' di sigillazione e di autorizzare il curatore ad iniziare direttamente le operazioni di inventario ex art. 87 della legge fallimentare. Non manifesta infondatezza della questione. - L'art. 84 della legge fallimentare, imponento al giudice delegato di procedere all'apposizione dei sigilli sempre e comunque (id est: anche quando gli elementi acquisiti fanno apparire verosimile l'inesistenza di cose "sigillabili" - cfr. art. 86 della legge fallimentare - o del pericolo attuale del loro occultamento o della loro distrazione) ed operando oggi in un contesto normativo che (con l'obbligo della preventiva convocazione del "fallendo": v. Corte costituzionale 2 luglio 1970, n. 141; 16 luglio 1970, n. 142; 27 giugno 1972, n. 110) ha di fatto "sterilizzato" o, comunque, "depotenziato" le sue (id est: dell'art. 84 cit.) finalita' cautelari e conservative, determina automaticamente nella stragrande maggioranza dei casi il compimento di operazioni (coinvolgenti il giudice delegato, il cancelliere ed il curatore) prive di qualsivoglia rilevanza sostanziale nell'economia della procedura fallimentare: conseguenza, codesta, che sembra al remittente in contrasto con i superiori principi ex artt. 3 e 97 della Costituzione perche' "incompatibile col principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e non giustificata dalle finalita' che la norma intende realizzare" (cosi' Corte costituzionale 19 gennaio 1989, n. 18).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale indicata in motivazione; Sospende il procedimento in corso; Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato al curatore, al fallito ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; e che lo stesso venga comunicato dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Alessandria, addi' 7 aprile 1993 Il giudice delegato: VIGNERA 93C0551