N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1993
N. 255 Ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dal tribunale di Pordenone nel procedimento penale a carico di Da Fre' Franco ed altri Processo penale - Procedimento disciplinato dal codice abrogato - Applicabilita', per norma transitoria, del rito speciale dell'applicazione della pena - Richiesta dell'imputato - Rigetto da parte del collegio - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' del giudice, pur avendo lo stesso effettuato una valutazione di merito - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Impossibilita' di ritenere la questione manifestamente infondata, in quanto sostanzialmente identica a quella, gia' proposta riguardo al rito ordinario, oggetto della sentenza di illegittimita' costituzionale parziale, dell'art. 34, secondo comma, del cod. proc. pen. (n. 186/1992) - Prospettazione, peraltro, in caso di accoglimento, della possibilita' di illimitate reiterazioni di richiesta di pena concordata avanti a giudici diversi. (C.P.P. 1988, art. 34 e 444, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.24 del 9-6-1993 )
IL TRIBUNALE Pronunciandosi sull'istanza della difesa dell'imputato Giancarlo Di Muro, che solleva questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 34 del c.p.p., e 444 del c.p.p. in relazione all'art. 248 del d.-lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e che rileva l'incompatibilita' del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena in seguito ad una valutazione di merito, a procedere al dibattimento. O S S E R V A La Corte costituzionale gia' si e' pronunciata sulla questione con riguardo ai processi interamente disciplinati dal rito attualmente in vigore. Nel caso di specie trattasi di processo disciplinato dal codice di procedura penale abrogato, cui peraltro e' applicabile per il disposto dell'art. 248 norme di attuazione l'attuale rito speciale, di cui all'art. 444 del c.p.p. La motivazione dell'istanza e' peraltro identica a quella che ha determinato la Corte costituzionale alla pronuncia d'illegittimita' sopra menzionata, sentenza n. 186 del 22 aprile 1992. Pertanto cio' impedisce di ritenere la questione manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione con riguardo, oltre che agli articoli enunciati nell'istanza, anche all'art. 61 del c.p.p. abrogato. La questione e' palesemente rilevante, identificandosi questo collegio in quello che, per ragioni di merito, ha respinto la richiesta di applicazione pena. E' da rilevare, tuttavia, che, qualora ne risultasse l'incompatibilita' del giudice nel senso di cui alla questione sollevata, si incorrerebbe nella irragionevole conseguenza che la richiesta di applicazione pena potrebbe essere nuovamente formulata avanti al diverso giudice, che a sua volta, potrebbe di nuovo respingerla e cosi' di seguito, senza limiti. Ne deriverebbe cosi' una irragionevole limitazione dell'esercizio della giurisdizione, se non l'impossibilita' dello stesso, specie con riguardo agli uffici giudiziari di ridotto organico.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Da' lettura della presente ordinanza alle parti; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Pordenone, addi' 8 febbraio 1993 Il presidente: (firma illeggibile) Depositato nella cancelleria del tribunale di Pordenone, addi' 15 febbraio 1993. Il funzionario di cancelleria: PAGOTTO 93C0569