N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 1993

                                N. 260
 Ordinanza  emessa  l'11 gennaio 1993 dalla pretura di Torino, sezione
 distaccata  di  Moncalieri,  nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Angrisani Francesco
 Processo penale - Delega al Governo per l'adeguamento
    dell'ordinamento  giudiziario  al nuovo processo - Mancanza, nella
    norma di legge che la prevede,  della  necessaria  indicazione  di
    principi  e  criteri  direttivi - Conseguente illegittimita' anche
    della disposizione del decreto  legislativo  emanato  in  base  ad
    essa,  che  consente che nel procedimento pretorile le funzioni di
    p.m. siano svolte, per delega  nominativa  del  procuratore  della
    Repubblica presso la pretura (nella specie:  sostituto procuratore
    generale  della  Repubblica  in  sede  di  avocazione), da uditori
    giudiziari.
 (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
    art. 72, primo e secondo comma, sostituito dal d.P.R. 22 settembre
    1988, n. 449, art. 22).
 (Cost., art. 76).
(GU n.24 del 9-6-1993 )
                              IL PRETORE
    Esaminati gli atti del proc. n. 27548/92 r.g. pretura a carico  di
 Angrisano Francesco, nato a San Severo il 7 luglio 1957, residente in
 Torino,  via  Tempio  Pausania,  33,  solleva  d'ufficio questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5  della  legge  n.  81/1987  e
 conseguentemente  dell'art.  72,  primo  e secondo comma, del r.d. n.
 12/1941 (come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n.  449/1988,  nella
 parte   in   cui  prevede  che  le  funzioni  di  pubblico  ministero
 nell'udienza dibattimentale  pretorile  possano  essere  svolte,  per
 delega specifica e nominativa del procuratore della Repubblica presso
 la  pretura,  da  uditori  giudiziari, in relazione all'art. 76 della
 Costituzione.
    La questione e' rilevante in quanto per  l'udienza  dibattimentale
 dell'11  gennaio  1993  il  sostituto  procuratore generale presso la
 corte d'appello di Torino (in sede di  avocazione  ex  art.  412  del
 c.p.p.)  ha  delegato nominativamente il dott. Benso Alberto (uditore
 giudiziario)   ed  e'  di  tutta  evidenza  che  la  possibilita'  di
 svolgimento dell'udienza stessa dipende  dalla  legittimita'  o  meno
 dell'istituto  preso  in  considerazione (delega a uditori giudiziari
 delle funzioni  di  pubblico  ministero  nell'udienza  dibattimentale
 pretorile),  che incide sulla regolarita' della costituzione del p.m.
 (artt. 51, secondo comma del c.p.p., 74, secondo comma, 70, secondo e
 quarto comma, 72, primo e secondo comma, del r.d.  n.  12/1941,  484,
 primo comma, del c.p.p.).
    La questione poi pare non manifestamente infondata.
    Infatti  l'art.  5  della  legge  n.  81/1987  stabilisce che: "Il
 Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le  norme  necessarie
 per  l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario  al  nuovo processo
 penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.". Sulla base di
 detta delega si e' giunti all'emanazione del d.P.R. n.  449/1988,  il
 cui art. 22 ha sostituito l'art. 72 del r.d. n. 12/1941.
    Non e' chi non veda come nell'enunciato dell'art. 5 della legge n.
 81/1987  non  vi sia traccia di quei principi e criteri direttivi che
 l'art.  76  della  Costituzione  pone  come  condizione  fondamentale
 (insieme  ad altre) di una legittima delega al Governo dell'esercizio
 della funzione legislativa.
    Tale problema e' stato ben presente  al  legislatore  delegato  il
 quale,  nella  "Relazione  al  progetto  preliminare  delle norme per
 l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo  processo  penale
 ed  a  quello  a  carico degli imputati minorenni", ha osservato che:
 "All'art. 5 della legge n. 81/1987 viene prevista la  delega  per  le
 modifiche  all'ordinamento giudiziario, ma non sono espressi principi
 e criteri "direttivi", mentre nella "Relazione al  testo  definitivo"
 delle  medesime  norme ha espresso lo stesso concetto, seppur in modo
 meno  esplicito,  osservando  che:  "La  legge-delega  del  1974  non
 prevedeva  ..    alcuna  direttiva  per  la  riforma dell'ordinamento
 giudiziario. Ma anche la legge-delega n. 81/1987 e' stata assai parca
 nel fornire direttive esplicite, essendosi limitata, nell'art.  5,  a
 concedere    delega   relativamente   alle   norme   necessarie   per
 l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo  processo  penale
 ed a quello a carico di imputati minorenni.".
    Il  legislatore  delegato, tuttavia, ha ritenuto di poter superare
 il problema ricavando indicazioni dai principi  e  criteri  enunciati
 negli  artt.  2  e  3  della legge n. 81/1987, concernenti le deleghe
 aventi ad oggetto il codice di procedura penale e la normativa per il
 processo a carico di imputati minorenni.
    Ritiene il pretore che tale soluzione non sia corretta.
    La legge n. 81/1987  (nonostante  la  sua  epigrafe)  contiene  in
 realta'  varie  deleghe,  aventi  oggetti  diversi  (nuovo  codice di
 procedura penale, processo a  carico  di  imputati  minorenni,  norme
 necessarie  ad  adeguare  l'ordinamento giudiziario al nuovo processo
 penale ed a quello  a  carico  degli  imputati  minorenni,  norme  di
 attuazione, di coordinamento e transitorie).
    Ora,  stante  la  formulazione dell'art. 76 della Costituzione, in
 ogni delega oltre all'oggetto devono essere determinati i principi  e
 criteri direttivi.
    E'  da  ritenersi  che  detta  determinazione  possa  avvenire sia
 mediante espressa elencazione (come e' avvenuto nell'art. 2 e, quanto
 ai criteri, anche nell'art. 3 della legge n.  81/1987)  sia  mediante
 l'espresso  richiamo  a  principi  e  criteri  rinvenibili  altrove e
 relativi  ad  oggetto diverso ma attinente e compatibile (e, infatti,
 nell'art. 3 della legge n. 81/1987 da un lato  vengono  espressamente
 elencati  i  criteri  e  dall'altro vengono, ma ancora espressamente,
 richiamati i principi generali del nuovo processo penale).
    Non sembra invece conforme all'art. 76 della Costituzione  che  il
 richiamo,  non  esplicitato dal legislatore delegante, sia dedotto in
 via interpretativa dal legislatore delegato, sia perche' dall'art. 76
 della Costituzione si desume che principi e  criteri  direttivi,  pur
 introducibili  anche solo per relationem, devono formare il contenuto
 di una espressa manifestazione di volonta' del legislatore delegante,
 sia perche', in assenza di tale espressa manifestazione di  volonta',
 il  ricorso  allo  strumento  interpretativo  (per  la  intrinseca ed
 insuperabile discrezionalita' di  ogni  atto  si  interpretazione)non
 assicura  il  carattere  di determinatezza che i principi e i criteri
 devono rivestire alla luce dell'art. 76 della Costituzione.
    Nel caso specifico  se  il  legislatore  delegante  avesse  voluto
 richiamare,  per  le parti in qualche modo incidenti sull'ordinamento
 giudiziario, i principi e criteri di cui all'art. 2  della  legge  n.
 81/1/987  lo  avrebbe  fatto  espressamente  come in realta' ha fatto
 nell'art. 3 della medesima legge).
    Cio' premesso, ritiene questo pretore che l'art. 5 della legge  n.
 81/1987  non  contegna  ne'  l'espressa  elencazione  dei  principi e
 criteri  direttivi  in  materia   di   adeguamento   dell'ordinamento
 giudiziario  al  nuovo  processo  penale  ne'  l'espresso richiamo ai
 principi  e  criteri   direttivi,   rilevanti   in   detta   materia,
 eventualmente  rinvenibili  nella  delega  alla  emanazione del nuovo
 codice di procedura penale, e che quindi  la  norma  considerata  sia
 costituzionalmente  illegittima  per  contrasto  con  l'art. 76 della
 Costituzione.
    Da cio' non puo' che  discendere  l'illegittimita'  cotituzionale,
 sempre   per  contrasto  con  l'art.  76  della  Costituzione,  anche
 dell'art. 72, primo  e  secondo  comma,  del  r.d.  n.  12/1941  come
 sostituito  dall'art.  22  del d.P.R. n. 449/1988, nella parte in cui
 prevede  che  le  funzioni   di   pubblico   ministero   nell'udienza
 dibattimentale  pretorile possano essere svolte, per delega specifica
 e nominativa del procuratore della Repubblica presso la  pretura,  da
 uditori giudiziari.
    Cio'  in quanto il d.P.R. n. 449/1988, essendo stato emanato sulla
 base della delega costituzionalmente illegittima (per i motivi  sopra
 indicati) contenuta nell'art. 5 della legge n. 81/1987, risulta priva
 del  necessario  presupposto di validita'. E' infatti pacifico che la
 legittimita' della legge delegata e' subordinata a quella della legge
 di delegazione.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Sollevata   la   sopra   esposta   questione    di    legittimita'
 costituzionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Manda inoltre alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni
 di legge.
      Moncalieri, addi' 11 gennaio 1993
                         Il pretore: PIETRINI

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