N. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1993
N. 270 Ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dalla corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Morexe Renza ed altro e il comune di Vado Ligure Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazione per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennita' di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennita' predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, quinto, sesto e settimo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, terzo comma).(GU n.24 del 9-6-1993 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 553 r.g. 1989, promosso da Morixe Renza e Pollo Silvio elettivamente domiciliati in Genova, via Cesarea, 2/5, nello studio dell'avv. Aldo Bottino che li rappresenta e difende come mandato in atti, attori in opposizione, nei confronti del comune di Vado Ligure, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti, 16/4, nello studio dell'avv. Piergiorgio Raschio che lo rappresenta e difende come mandato in atti, convenuto in opposizione; Letti gli atti; Udito il relatore; Premesso che con atto di citazione notificato in data 8 maggio 1989 Morixe Renza e Pollo Silvio hanno convenuto in giudizio davanti a questa corte di appello il comune di Vado Ligure, proponendo opposizione, a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, avverso la determinazione, effettuata dalla competente commissione provinciale in L. 87.850.000, dell'indennita' dovuta agli attori per l'espropriazione degli immobili di loro proprieta', siti in territorio del comune di Vado Ligure e rappresentati dalle particelle catastali di cui al catasto urbano alla partita 503, foglio 12, mapp. 71 sub. 1 e 2, disposta con decreto del presidente della giunta provinciale di Savona 21 giugno 1989, n. 21534; che il comune di Vado Ligure si e' costituito in giudizio resistendo alla domanda di Morixe Renza e Pollo Silvio chiedendone la reiezione; che nel corso del giudizio e' stata disposta consulenza tecnica estimativa, volta ad accertare, ove risulti la destinazione ad edificazione dei beni espropriati, "il giusto prezzo dell'intero im- mobile al libero mercato alla data del decreto di esproprio" nell'ipotesi di espropriazione totale, ovvero, nell'ipotesi di espropriazione parziale, "la differenza fra il giusto prezzo dell'intero immobile prima dell'occupazione e il giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazione", secondo i criteri di cui agli artt. 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ritenuti applicabili (secondo costante giurisprudenza) per le aree a vocazione edificatoria, in virtu' del loro carattere generale in seguito alla caducazione dei criteri derogatori fissati dalle successive norme dichiarate costituzionalmente illegittime con le sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983; che in esito alle indagini esperite il c.t.u. ha accertato la destinazione edificatoria delle entita' immobiliari oggetto dell'espropriazione e ne ha determinato il valore in L. 192.226.000; che nell'intervallo di tempo intercorrente tra la precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale e' entrato in vigore l'art. 5- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, il cui contenuto normativo assume la rilevanza dello jus superveniens ai fini della decisione della causa, e in ordine al quale peraltro appaiono seriamente prospettabili alcune questioni di legittimita' costituzionale;
O S S E R V A Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 268/1993). 93C0584