N. 264 ORDINANZA 26 maggio - 1 giugno 1993

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato.
 
 Giurisdizione  -  Richiesta  di autorizzazione a procedere - Senatore
 Citaristi Severino - Procura della Repubblica presso il tribunale  di
 Milano  e  Senato  della Repubblica - Parziale diniego - Interferenza
 con lo svolgimento delle attribuzioni del p.m. in tema di  iniziativa
 ed esercizio dell'azione penale - Ammissibilita' del ricorso
 
(GU n.24 del 9-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,
    prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,
    prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il
 Tribunale di Milano nei confronti del Senato  della  Repubblica,  con
 ricorso depositato in cancelleria il 19 maggio 1993 ed iscritto al n.
 46 del registro ammissibilita' conflitti;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 maggio 1993 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 19 maggio 1993, la Procura
 della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto
 di  attribuzione  nei  confronti  del  Senato  della  Repubblica   in
 riferimento  alla  deliberazione  dello stesso approvata nella seduta
 del 18 marzo 1993, con la quale era stata negata  l'autorizzazione  a
 procedere  nei  confronti  del  sen.  Severino  Citaristi  per i capi
 relativi agli episodi di corruzione per un atto contrario  ai  doveri
 del  proprio  ufficio  (art. 319 c.p.), concedendola limitatamente ai
 capi relativi alla violazione della normativa sul  finanziamento  dei
 partiti  (artt.  7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge
 18 novembre 1981, n. 659);
      che con il ricorso in questione si  chiede  a  questa  Corte  di
 voler   dichiarare:   1)   che  spettano  al  pubblico  ministero  la
 ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche  degli  stessi
 con  conseguente  formulazione  delle  richieste  di autorizzazione a
 procedere per  i  reati  in  relazione  ai  quali  ritiene  di  dover
 procedere;  2)  che  spetta  a  ciascuna  delle Assemblee legislative
 concedere  o  negare  l'autorizzazione  senza  poter  modificare   la
 ricostruzione  dei  fatti  e le qualificazioni giuridiche prospettate
 dal pubblico ministero; e in conseguenza di cio', di voler  annullare
 i  dinieghi  di  autorizzazione  a  procedere  di cui alla seduta del
 Senato della Repubblica del 18 marzo  1993,  con  conseguente  rinvio
 allo stesso organo per una nuova deliberazione;
      che,  ai  fini  della sussistenza della propria legittimazione a
 sollevare il presente conflitto di  attribuzione,  la  Procura  della
 Repubblica  ricorrente  ricorda che, in relazione al potere-dovere di
 iniziativa ed esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112  della
 Costituzione,  il  pubblico  ministero  e'  inderogabilmente  l'unico
 organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere
 cui appartiene, mentre non pertinente  sarebbe  il  riferimento  alla
 ordinanza  n.  16/1979 di questa Corte, con la quale e' stata esclusa
 la legittimazione del  pubblico  ministero  sul  presupposto  che  lo
 stesso  non  puo' essere annoverato tra gli organi costituzionalmente
 investiti della funzione giurisdizionale in senso proprio;
      che,  sempre  ai  fini  dell'ammissibilita',  la  Procura  della
 Repubblica  ricorrente osserva che sussiste il livello costituzionale
 del  conflitto,  dal  momento  che  il   Senato   della   Repubblica,
 nell'esercizio   dell'attribuzione  prevista  dall'art.  68,  secondo
 comma, della Costituzione, avrebbe indebitamente interferito  con  lo
 svolgimento  dell'attribuzione del pubblico ministero di cui all'art.
 112 della Costituzione.
    Considerato che ricorrono i requisiti di  cui  all'art.  37  della
 legge  11  marzo  1953,  n.  87  ai fini della configurabilita' di un
 conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui  risoluzione
 spetta a questa Corte;
      che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere
 insorto  il  conflitto  e'  abilitato  ad  esercitare, nella materia,
 attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e
 112 della Costituzione);
      che,   inoltre,   e'   lamentata   in  concreto  la  lesione  di
 un'attribuzione  costituzionalmente  garantita,   quale   e'   quella
 conferita  dall'art.  112 della Costituzione al pubblico ministero in
 tema  di  iniziativa  ed  esercizio   dell'azione   penale   e   che,
 nell'assolvimento  di  tale  funzione, il pubblico ministero dichiara
 definitivamente la volonta' del potere cui appartiene;
      che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa  sede
 ammissibile,  mentre,  atteso il carattere di mera delibazione, senza
 contraddittorio,  della  presente  pronunzia,  resta  impregiudicata,
 secondo  la  costante  giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore
 decisione anche in punto di ammissibilita'.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione  di
 cui  in  epigrafe,  proposto dalla Procura della Repubblica presso il
 Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica;
    Dispone:
       a) che la cancelleria della Corte dia  immediata  comunicazione
 alla Procura della Repubblica ricorrente della presente ordinanza;
       b)  che,  a  cura  della  Procura  ricorrente,  il ricorso e la
 presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, entro
 il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 1› giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0596