N. 267 SENTENZA 27 maggio - 4 giugno 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Sanita' pubblica - Regione Piemonte - Attivita' di alta specialita' -
 Individuazione  -  Trapianti di organi - Coordinamento interregionale
 dei prelievi - Dotazione  obbligatoria  e  funzioni  erogabili  dalle
 strutture  - Attivita' affini e complementari collegate - Dotazione e
 specifiche particolari aggiuntive  -  Attrezzature  -  Definizione  -
 Attribuzioni spettanti allo Stato
 
 (Decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992)
 
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.24 del 9-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione  Piemonte  notificato
 il  1› aprile 1992, depositato in cancelleria il 9 aprile successivo,
 per conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  del  decreto  del
 Ministro della sanita' 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialita'
 e  fissazione  dei  requisiti  necessari alle strutture sanitarie per
 l'esercizio delle attivita' di alta specialita') ed iscritto al n.  9
 del registro conflitti 1992;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice  relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato  Emilio  Romanelli  per  la  Regione  Piemonte e
 l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la  Regione
 Piemonte  ha  proposto  conflitto di attribuzione nei confronti dello
 Stato in relazione al decreto del Ministro della sanita'  29  gennaio
 1992  (Elenco  delle  alte  specialita'  e  fissazione  dei requisiti
 necessari alle strutture per  l'esercizio  delle  attivita'  di  alta
 specialita'),  deducendo  la  violazione  delle  attribuzioni ad essa
 spettanti sulla base  degli  artt.  117  e  118  della  Costituzione,
 secondo  l'attuazione  a  questi data dalla legge 2 dicembre 1975, n.
 644 e dal d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.
    In  particolare,  la  ricorrente  ritiene  lesive  delle   proprie
 attribuzioni:
       a)   la  ricognizione  effettuata  nella  disposizione  di  cui
 all'art. 1 del decreto impugnato, per  la  quale  nell'individuazione
 delle  "alte specialita'" e' prevista anche l'attivita' "trapianti di
 organo", ivi compreso "il coordinamento interregionale  dei  prelievi
 multiorgano a fini di trapianto" (punto 7);
       b)   la   disposizione   contenuta   nell'art.  5  (concernente
 l'individuazione delle "strutture  di  alta  specialita'"  e  "bacini
 d'utenza")  che,  al punto 8, prevede fra tali strutture - sottoposte
 alla  regolamentazione  statale  -  anche   quella   concernente   il
 "coordinamento  interregionale  trapianti,  con  bacino  d'utenza  da
 determinare con successivo decreto attuativo della legge n.  198  del
 13 luglio 1990";
       c)  le  disposizioni  contenute al punto 8 degli allegati "A" e
 "B", concernenti il coordinamento regionale dei trapianti d'organo.
    Secondo la ricorrente, tali disposizioni interferirebbero  con  la
 disciplina   normativa   e   la   programmazione  sul  "coordinamento
 interregionale dei trapianti", in palese  contrasto  con  il  riparto
 delle  competenze  in  materia sanitaria ed assistenziale, in base al
 quale, con specifico riferimento ai trapianti  d'organo,  spetterebbe
 alla  regione  la  potesta'  di  individuare  i  centri  regionali  o
 interregionali di riferimento per l'espletamento  di  tali  attivita'
 (v.  sentenze nn. 467 e 550 del 1990, di questa Corte): potesta' che,
 del resto, ricorda  la  ricorrente,  e'  stata  esercitata  nel  1981
 attraverso  la  costituzione,  presso  l'Istituto  di genetica medica
 dell'Universita' di Torino, del "Centro regionale di  riferimento  di
 immunogenetica dell'istocompatibilita'", convenzionato, oltre che con
 l'Ospedale  Maggiore  di  Torino,  con  l'Unita'  sanitaria locale di
 Aosta.
    2. - Si e' costituito il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
 chiedendo  che  il  ricorso sia rigettato. Secondo l'Avvocatura dello
 Stato il decreto ministeriale impugnato avrebbe  individuato  fra  le
 attivita'  assistenziali  di  "alta  specialita'"  il  "coordinamento
 interregionale" dei prelievi, attribuendo ad esso compiti di  livello
 ultraregionale,  che,  pertanto,  non possono incidere sulle funzioni
 dei centri di riferimento (locali). Cio' appare  chiaro,  del  resto,
 dal  disposto  contenuto  nel  secondo  comma dell'art. 2 del decreto
 impugnato, ove e' detto che le strutture  individuate  "costituiscono
 centri di riferimento per l'intero servizio sanitario nazionale".
    Da   cio'   deriva,   conclude   il   resistente,   che  l'operata
 individuazione risponderebbe a una funzione di "coordinamento"  delle
 attivita'  dei  vari  centri  di riferimento regionali, ai fini della
 piu'  efficace  realizzazione  di  scopi  che   riguardano   l'intera
 collettivita'.
    3.  -  Con una successiva memoria, la Regione Piemonte ha ribadito
 le   proprie   argomentazioni,   contestando   la    difesa    svolta
 dall'Avvocatura  dello  Stato e ribadendo che, in base alle decisioni
 di questa Corte in materia di trapianti d'organo, non vi puo'  essere
 dubbio  che  spetta alle regioni il potere di individuare i centri di
 riferimento regionali e interregionali.
                        Considerato in diritto
    1. - La Regione Piemonte ha sollevato  conflitto  di  attribuzione
 nei  confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della
 sanita' 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialita'  e  fissazione
 dei  requisiti  necessari  alle  strutture  sanitarie per l'esercizio
 delle attivita' di alta specialita'), deducendo che gli artt. 1 e 5 e
 gli allegati A e B contenuti nello stesso decreto sono  lesivi  delle
 competenze attribuite alla regione in materia di assistenza sanitaria
 dagli  artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dalla legge 2
 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a
 scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo  dell'ipofisi  da
 cadavere a scopo di produzione di estratti ad uso terapeutico).
    In  particolare,  la  ricorrente contesta: a) l'art. 1, n. 7, che,
 nell'individuare le attivita' di "alta specialita'",  vi  ricomprende
 anche  l'attivita'  di trapianto di organo, incluso "il coordinamento
 interregionale dei prelievi multiorgano  a  fini  di  trapianto";  b)
 l'art.   5,  n.  8,  che,  nell'individuare  le  strutture  di  "alta
 specialita'" e i relativi bacini di utenza, ricomprende tra le  prime
 anche  il  "coordinamento  interregionale  trapianti",  rinviando  la
 determinazione del bacino di utenza a un successivo decreto attuativo
 della legge 13 luglio 1990, n. 198; c) le disposizioni, contenute  al
 punto  8  degli  allegati "A" e "B", concernenti, rispettivamente, ma
 sempre con riferimento "al coordinamento interregionale dei trapianti
 d'organo", sia la determinazione  della  "dotazione  obbligatoria  di
 servizi  e  funzioni erogabili dalle strutture di alta specialita', e
 attivita'  affini   e   complementari   ad   esse   obbligatoriamente
 collegate",   sia   la  definizione  della  "dotazione  e  specifiche
 particolari  aggiuntive  rispetto  a  quelle  di  base  dei   servizi
 analoghi,  inerenti  i  posti  letto, le tecnologie e le attrezzature
 delle strutture di alta specialita'".
    2. - Il ricorso non puo' essere accolto.
    I profili di lesivita' delle proprie competenze prospettati  dalla
 ricorrente  muovono  dalla considerazione che, avendo la legge n. 644
 del 1975 attribuito alle regioni la potesta' di individuare i  centri
 regionali  e interregionali di riferimento per i trapianti di organo,
 contrasterebbe con tale  assegnazione  di  competenze  un  intervento
 dello  Stato,  come  quello  previsto dal decreto impugnato, vo'lto a
 disciplinare i centri sopra indicati. Siffatto assunto non puo' esser
 condiviso.
    Questa Corte (v.  sentenze  nn.  467  e  550  del  1990)  ha  gia'
 affermato  che nella materia esaminata la legge n. 644 del 1975 (art.
 13)  ha  affidato  alle  regioni  sia  le  competenze  relative  alla
 promozione  della  costituzione dei centri regionali o interregionali
 di riferimento, aventi il compito di individuare i soggetti idonei  a
 ricevere  l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli
 accertamenti necessari per il compimento del trapianto, sia i  poteri
 concernenti  le attivita' operative di organizzazione e di erogazione
 dei relativi servizi. Ne' l'una, ne' l'altra  attribuzione  risultano
 incise  dal  decreto  ministeriale  impugnato,  poiche' quest'ultimo,
 ancorche' con efficacia per ora limitata  ai  soli  trapianti  renali
 (art.   7,   primo  comma,  seconda  parte),  provvede,  in  puntuale
 attuazione dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 23 ottobre
 1985, n. 595, per un verso, a includere nelle  "alte  specialita'"  i
 trapianti  di  organo  e a ricomprendere nella relativa disciplina il
 coordinamento interregionale dei prelievi  multiorgano  ai  fini  del
 trapianto  e,  per  altro verso, si limita a individuare la dotazione
 obbligatoria delle strutture di "alta specialita'".
    Piu' in particolare, per quel che concerne il  primo  dei  profili
 appena detti, occorre osservare che gli artt. 1, n. 7, e 5, n. 8, del
 decreto  impugnato  non  comportano  alcuna  lesione delle competenze
 regionali attinenti alla promozione  della  costituzione  dei  centri
 regionali  o interregionali e alle conseguenti funzioni organizzative
 e  operative,  dal  momento  che l'inclusione in via generalizzata di
 questi ultimi  tra  le  strutture  di  "alta  specialita'"  non  puo'
 riguardare  in  concreto  altro che i centri costituiti su iniziativa
 delle regioni, ai sensi del ricordato art. 13 della legge n. 644  del
 1975.  Quest'ultimo  articolo,  infatti,  dev'esser coordinato con il
 gia' citato art. 5 della  legge  n.  595  del  1985,  che  affida  al
 Ministro  della  sanita' il compito di definire, con proprio decreto,
 l'elenco delle "alte specialita'", vale a  dire  l'elenco  di  quelle
 attivita'  di  diagnosi,  di  cura e di riabilitazione che richiedono
 particolare impegno di qualificazione, di mezzi, di attrezzature e di
 personale specificamente formato. E non v'e' dubbio che il  trapianto
 di  organi  presenta tutte le caratteristiche che l'articolo di legge
 appena citato richiede per l'attribuzione della  qualifica  di  "alta
 specialita'".
    Anche  per  quel che concerne il profilo relativo alla definizione
 della dotazione obbligatoria delle strutture di  "alta  specialita'",
 il  decreto  impugnato  costituisce  puntuale  attuazione dell'art. 5
 della legge n. 595 del 1985. Tale articolo, infatti,  attribuisce  al
 Ministro della sanita' (comma terzo) il potere di fissare con proprio
 decreto:  a)  i  requisiti  minimi di personale, di attrezzature e di
 posti letto che le singole  strutture,  predisposte  per  l'esercizio
 delle  attivita'  di  "alta  specialita'",  debbono obbligatoriamente
 possedere;   b)   i   collegamenti   necessari   con   le   attivita'
 specialistiche  affini  o  complementari,  che debbono esistere nella
 medesima struttura o nel presidio nel quale si trova inserita l'"alta
 specialita'"; c) le caratteristiche di professionalita' richieste per
 il personale. Ebbene, gli allegati "A"  e  "B",  annessi  al  decreto
 impugnato,  disciplinano  proprio  gli  oggetti  indicati:  il primo,
 infatti, individua le funzioni e  le  attivita'  collegate  all'"alta
 specialita'"  concernente  il "coordinamento interregionale trapianto
 di organo"; il secondo, invece, definisce la "dotazione e  specifiche
 particolari   aggiuntive  rispetto  a  quelle  di  base  dei  servizi
 analoghi, inerenti i posti letto, le  tecnologie  e  le  attrezzature
 delle  strutture  di  alta  specialita'",  relative al "coordinamento
 interregionale trapianti d'organo".
    In definitiva, poiche' le disposizioni  del  decreto  ministeriale
 oggetto  di  censura  costituiscono  puntuale  attuazione dell'art. 5
 della legge n. 595 del 1985 - articolo che, secondo  la  sentenza  n.
 294 del 1986 di questa Corte, contiene le norme sul coordinamento del
 servizio  sanitario dirette "ad assicurare l'eguale fruizione di date
 prestazioni sanitarie (quelle appunto di alta specialita')  da  parte
 di  tutti  i  cittadini"  -  non si puo' nutrire alcun fondato dubbio
 sulla spettanza allo Stato, e per esso  al  Ministro  della  sanita',
 delle attribuzioni in contestazione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  allo Stato: a) il potere di individuare, con
 decreto del Ministro della sanita', i trapianti d'organo, incluso  il
 coordinamento  interregionale  dei  prelievi  multiorgano  a  fini di
 trapianto, fra le attivita' considerate di "alta specialita'"; b)  il
 potere  di  definire,  con  decreto  del  Ministro  della sanita', la
 dotazione obbligatoria e le funzioni  erogabili  dalle  strutture  di
 alta   specialita'   "trapianto  d'organo",  le  attivita'  affini  e
 complementari  ad  essa  obbligatoriamente  collegate,  nonche'   "la
 dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di
 base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le
 attrezzature  delle  strutture  di  alta  specialita'",  relative  al
 "coordinamento interregionale trapianti d'organo".
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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