N. 271 SENTENZA 27 maggio - 4 giugno 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Indennita' per la perdita dell'avviamento  commerciale  -
 Conguaglio  all'esito  del giudizio - Esecuzione del provvedimento di
 rilascio - Esclusione - Disciplina transitoria per  le  locazioni  di
 immobili urbani - Interpretazione della norma nel senso di consentire
 l'esecuzione  quando  esista  una  certezza  anche  provvisoria sulla
 quantificazione dell'indennita' - Non fondatezza nei sensi di cui  in
 motivazione.
 
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.24 del 9-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio  BALDASSARRE,
    prof.  Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
    dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge
 27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
 urbani), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal Pretore
 di  Lecce  nel  procedimento civile vertente tra Tommasina Rizzelli e
 Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), iscritta  al
 n.  28  del  registro  ordinanze  1993  e  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  5,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  maggio  1993  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992
 nel corso di  un  giudizio  promosso  da  Tommasina  Rizzelli  contro
 Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), ha sollevato
 d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978,
 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),  nella  parte
 in  cui non consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio di un
 immobile locato, previa corresponsione dell'importo dovuto  a  titolo
 d'indennita'  per  la perdita dell'avviamento commerciale, risultante
 dalla sentenza di  primo  grado  (resa  nel  giudizio  relativo  alla
 spettanza  ed  alla determinazione dell'indennita'), salvo conguaglio
 all'esito della lite.
    Per  il  Pretore  di  Lecce la possibilita' di ritenere realizzata
 questa  condizione  di  procedibilita'  mediante  la   corresponsione
 dell'importo  determinato  con  la  sentenza  di primo grado, essendo
 prevista dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge n. 392  del  1978
 (a  seguito  dell'aggiunta  operata con l'art. 9 del decreto-legge 30
 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni, con la
 legge 21 febbraio 1989, n. 61), si riferisce  ai  soli  contratti  di
 locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge
 n.  392  del  1978,  ma  non  trova  applicazione  alle locazioni che
 ricadono nel regime  transitorio,  disciplinato  dall'art.  69  della
 stessa  legge,  per le quali, in caso di controversia sull'indennita'
 per la perdita dell'avviamento commerciale, non  sarebbe  sufficiente
 una provvisoria certezza sul quantum, occorrendo una sentenza passata
 in giudicato.
    La  diversita' di regolamentazione sarebbe in contrasto con l'art.
 3 della Costituzione, giacche', ad  avviso  del  giudice  rimettente,
 nelle  due  ipotesi,  pur essendo diversi i criteri di determinazione
 dell'indennita', si e' in  presenza  di  situazioni  omogenee  quanto
 all'esecuzione  del provvedimento di rilascio, soprattutto quando sia
 intervenuta una sentenza che stabilisce  se  spetta  (e  determina  a
 quanto ammonta) l'indennita'.
    2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    L'Avvocatura  osserva che erroneamente il Pretore di Lecce ritiene
 non applicabile l'art. 9 del  decreto-legge  n.  551  del  1988  alle
 locazioni  che ricadono nella disciplina transitoria. La disposizione
 denunciata, avendo contenuto meramente  processuale,  sarebbe  invece
 immediatamente  applicabile  ai  giudizi  in  corso,  anche  a quelli
 relativi  alle  locazioni  non  abitative  soggette  alla  disciplina
 transitoria dettata dalla legge n. 392 del 1978.
                        Considerato in diritto
    1.  - Il Pretore di Lecce dubita della legittimita' costituzionale
 dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte  in  cui
 la  disposizione,  inserita nel contesto della disciplina transitoria
 delle locazioni di immobili urbani, non prevede che il  provvedimento
 di  rilascio  possa  essere  eseguito  quando  sia  stata corrisposta
 l'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale,  determinata
 con  sentenza  di  primo  grado  e  salvo  conguaglio  all'esito  del
 giudizio. L'esecuzione sarebbe, difatti, consentita per  i  contratti
 stipulati  successivamente  alla entrata in vigore della legge n. 392
 del 1978 (in forza dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
 551, che ha aggiunto  un  comma  all'art.  34  della  legge  n.  392,
 relativo alla disciplina dell'indennita' per la perdita di avviamento
 da  applicare  ai  contratti  a regime), mentre non sarebbe permessa,
 alle stesse condizioni, per i contratti  sottoposti  alla  disciplina
 transitoria,  non  essendo  stato modificato l'art. 69 della legge n.
 392 del 1978, che si riferisce ad essi.  Ne  deriva,  ad  avviso  del
 giudice  rimettente, un'irragionevole disparita' di trattamento nella
 regolamentazione delle condizioni per l'esecuzione del  provvedimento
 di  rilascio  di  un  immobile  locato,  e quindi un contrasto fra la
 disposizione denunciata e l'art. 3 della Costituzione.
    2. - L'innovazione legislativa introdotta dall'art. 9 del decreto-
 legge  n.  551 del 1988, pur mantenendo il principio che l'esecuzione
 del  provvedimento  di  rilascio  dell'immobile  e'  condizionata  al
 pagamento   dell'indennita'   per   la  perdita  dell'avviamento,  ha
 bilanciato gli interessi tra le parti, quando vi sia controversia  in
 ordine all'indennita'. In tal caso il pagamento della somma pretesa a
 questo  titolo  o  determinata  dalla  sentenza di primo grado, salvo
 conguaglio all'esito del giudizio, consente l'esecuzione.
    La nuova disciplina, formalmente inserita nell'art. 34 della legge
 n. 392 del 1978, destinata ad integrare la regolamentazione ordinaria
 dell'indennita' per  la  perdita  dell'avviamento,  risponde  ad  una
 finalita'  generale,  che ricorre anche per i contratti soggetti alla
 disciplina transitoria. Se diversi sono i criteri  di  determinazione
 dell'indennita'  per le locazioni stipulate prima o dopo l'entrata in
 vigore della  legge  n.  392  del  1978,  analoga  e'  nei  due  casi
 l'incidenza  del  pagamento  dell'indennita'  (una volta che essa sia
 stata determinata)  sull'esecuzione  del  provvedimento  di  rilascio
 dell'immobile.
    L'inserimento   della   nuova  regolamentazione,  concernente  una
 condizione di procedibilita', nel contesto  della  disciplina  comune
 dell'indennita'  per  la  perdita  dell'avviamento  commerciale, puo'
 rispondere ad esigenze sistematiche. Non  rispecchia,  comunque,  una
 intenzione  del  legislatore  di  escludere  dal  relativo  ambito di
 applicazione l'esecuzione del provvedimento di rilascio  quando  esso
 riguardi  immobili  locati anteriormente alla entrata in vigore della
 legge n. 392 del 1978. Dai lavori parlamentari e' dato, al contrario,
 desumere  un  orientamento  volto  a  consentire   l'esecuzione   del
 provvedimento  ogni  qualvolta  esista una provvisoria certezza sulla
 quantificazione dell'indennita', il pagamento della  quale  fa  venir
 meno le ragioni che giustificano la ritenzione dell'immobile.
    La  premessa  della diversita' di disciplina, dalla quale muove il
 giudice rimettente, non appare  quindi  esatta.  Quella  premessa  e'
 stata  contrastata  da  parte  della dottrina e disattesa da numerose
 sentenze dei giudici di merito. Da ultimo la Corte di  cassazione  ha
 sostenuto,     seguendo    un    criterio    logico-sistematico    di
 interpretazione, che l'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988 trova
 applicazione anche  all'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio,
 relativi  a  locazioni per le quali la determinazione dell'indennita'
 per la perdita dell'avviamento  commerciale  e'  effettuata  in  base
 all'art.  69  della  legge  n.  392  del  1978. Si e' cosi' affermata
 un'interpretazione adeguata ai principi della Costituzione, volta  ad
 evitare la disparita' di trattamento che la lettura restrittiva della
 norma determinerebbe.
    La  disposizione  denunziata,  se  correttamente  interpretata nei
 sensi sopra  indicati,  non  e'  in  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  69 della legge 27 luglio
 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili  urbani),
 sollevata,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
 di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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