N. 272 ORDINANZA 27 maggio - 4 giugno 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Trasporto  -  Risarcimento  danni  -  Meccanismo di aggiornamento del
 massimale prescritto - Mancata previsione - Questione gia' dichiarata
 non fondata  (sentenza  n.  64/1993)  -  Richiamo  alla  sentenza  n.
 401/1987 della Corte - Abilitazione del giudice a provvedere caso per
 caso alla rivalutazione - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.24 del 9-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 2,
 della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme  relative  al  risarcimento
 dovuto   dal  vettore  stradale  per  perdita  o  avaria  delle  cose
 trasportate), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile  1992  dalla
 Corte  d'appello  di  Brescia nel procedimento civile vertente tra la
 s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni e  la  s.p.a.  Magis  Farmaceutici,
 iscritta  al  n.  4  del  registro  ordinanze 1993 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  3,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1993;
    Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Magis Farmaceutici;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 aprile 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni.
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio di  responsabilita'  per  i
 danni  conseguenti  alla  perdita  (per  furto commesso da ignoti) di
 merci trasportate  per  conto  terzi,  promosso  dalla  s.p.a.  MAGIS
 Farmaceutici  contro  la  s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni, la Corte
 d'appello di Brescia, con ordinanza del 29 aprile 1992, ha sollevato,
 in  riferimento  all'art.  3   Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n.
 450 ("per i trasporti di merci su strada  esenti  dall'obbligo  delle
 tariffe  a  forcella,  l'ammontare  del  risarcimento non puo' essere
 superiore, salvo diverso  patto  scritto  antecedente  alla  consegna
 delle  merci  al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo
 perduto o avariato"), nella parte in cui non prevede un meccanismo di
 aggiornamento   del   massimale   prescritto   per   l'ammontare  del
 risarcimento:
      che, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla  sentenza
 di  questa  Corte n. 420 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale in parte qua del comma 1 dell'art. 1  della  legge  n.
 450 del 1985, si e' determinata una grave disparita' di trattamento -
 lesiva  sia  del  principio  di  eguaglianza,  sia  del  principio di
 ragionevolezza - delle ragioni di danno del mittente  per  perdita  o
 avaria  delle  merci trasportate, a seconda che il trasporto sia o no
 (come nella specie) soggetto all'obbligo delle  tariffe  a  forcella:
 nel  primo  caso, "allo stato attuale della normativa, venuta meno la
 limitazione  di  legge  per  mancanza  di   qualsiasi   criterio   di
 adeguamento  immediatamente  applicabile  in  via  interpretativa, la
 responsabilita' del vettore si  estende  all'intero  prezzo  corrente
 della  merce  trasportata, secondo il canone di diritto comune di cui
 all'art. 1696 cod. civ., mentre nell'altro  caso  rimane  vigente  la
 limitazione dell'obbligazione risarcitoria all'importo di lire 12.000
 per ogni chilogrammo di merce trasportata";
      che nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la societa'
 appellata chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
 irrilevanza o, in subordine, fondata.
    Considerato  che la questione e' gia' stata esaminata e dichiarata
 non fondata da questa Corte con sentenza n. 64 del 1993:
      che tale sentenza ha mutuato la propria  ratio  decidendi  dalla
 sent.  n.  401  del  1987  relativa alla norma analoga dell'art. 423,
 primo  comma,  cod.  nav.,  il  quale,  pur  con  forme  diverse   di
 esplicazione  dell'autonomia  negoziale  (dichiarazione  di valore da
 parte del caricatore e corrispondente adeguamento del nolo  da  parte
 del vettore), prevede una disciplina del risarcimento il cui "effetto
 sostanziale     consiste     nella    determinazione    convenzionale
 dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo
 legale";
      che l'ulteriore argomento, addotto dal giudice a quo a  sostegno
 dell'asserita  violazione dell'art. 3 Cost., sottende una valutazione
 non corretta del dispositivo della sent. n. 420 del 1991: la  mancata
 determinazione    legislativa   del   meccanismo   di   aggiornamento
 dell'ammontare del limite di responsabilita'  previsto  dall'art.  1,
 comma  1,  della  legge  n.  450  del  1985 per il trasporto di merci
 soggetto alle tariffe a forcella non rende  inapplicabile  il  limite
 medesimo,  ma  tutt'al  piu' abilita il giudice a provvedere caso per
 caso, in via equitativa,  a  rivalutare  il  massimale  di  legge  in
 relazione  agli  indici  annuali del sopravvenuto deprezzamento della
 moneta.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto  1985,  n.
 450  (Norme  relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per
 perdita o avaria delle cose trasportate), sollevata,  in  riferimento
 all'art.  3  della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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