N. 346 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1992- 9 giugno 1993

                                N. 346
 Ordinanza   emessa   il   20  novembre  1992  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 9 giugno  1993)  dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Torino  sul  ricorso  proposto da Penna Elsa contro
 l'intendenza di finanza di Torino
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Rendite vitalizie
    corrisposte   a   ex   parlamentari  ed  ex  giudici  della  Corte
    costituzionale - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta
    (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per  le  pensioni
    corrisposte  al  personale  del  pubblico impiego - Ingiustificata
    disparita' di trattamento con incidenza sul principio di capacita'
    contributiva.
 (D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2-bis, convertito in legge 27 aprile
    1989, n. 154).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.27 del 30-6-1993 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n.  92/960  presentato
 il  13  gennaio  1992  (avverso  s/rif  su i. rimb. Irpef, trat. fine
 rapp.) da Penna Elsa, residente a Torino  in  via  Tenivelli  n.  12,
 contro l'Intendenza di finanza di Torino;
    Letti gli atti;
    Sentita   la  contribuente,  presente  personalmente;  nessuno  e'
 intervenuto in rappresentanza dell'intendenza di finanza di Torino;
    Udito il relatore Causo dott. Giglio;
                           RITENUTO IN FATTO
    Ricorso proposto dalla signora  Penna  Elsa  avverso  il  silenzio
 rifiuto  dell'intendenza di finanza di Torino all'istanza di rimborso
 dell'Irpef applicata sull'intera  somma  corrispostale  a  titolo  di
 trattamento    di   quiescenza,   senza   aver   potuto   beneficiare
 dell'abbattimento del  40%  dell'imponibile,  cosi'  come  invece  e'
 previsto  dalla  legge per le pensioni a favore dei parlamentari e di
 altre categorie equiparate.
    E  poiche'   la   contribuente   ritiene   discriminatorio   detto
 trattamento nei confronti di tutti gli altri pensionati, violando gli
 artt.  3  e  53  della  Costituzione, considerato il silenzio rifiuto
 dell'intendenza  di  finanza  di  Torino  all'istanza   di   rimborso
 dell'Irpef in misura maggiore di quanto previsto dall'art. 2- bis del
 d.l.  2  marzo  1989,  n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n.
 154, solleva eccezione di incostituzionalita'  con  riferimento  agli
 artt. 3 e 5 della Costituzione in relazione all'art. 2- bis del d.l.
 2 marzo 1989, n. 69, convertito con legge 27 aprile 1989, n. 154.
    La  Commissione  ritiene rilevante e non manifestamente infondata,
 la questione di legittimita' sollevata dalla contribuente.
                               P. Q. M.
    La Commissione sospende la decisione  e  dispone  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
      Torino, addi' 20 novembre 1992
                        Il presidente: DAMIANO

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