N. 22 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 giugno 1993
N. 22 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 giugno 1993 (del presidente della regione Sicilia) Regione Sicilia - Tributi in genere - Modalita' di versamento, tramite delega degli uffici postali, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese - Previsione che per le operazioni eseguite nel territorio della regione Sicilia, l'amministrazione postale debba riversare all'ufficio provinciale della cassa regionale l'intero importo della imposta sul patrimonio netto delle imprese pagato dalle persone fisiche, ma solo il 12,60 per cento dell'imposta stessa versata dalla societa' di persone e che la maggior quota dell'87,40 per cento debba confluire alla tesoreria provinciale di Palermo - Invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione, trattandosi di nuova entrata tributaria riscossa sul territorio della regione e mancando nella legge (d.l. n. 394/1992 convertito in legge n. 461/1992) su cui il provvedimento impugnato si basa, una esplicita riserva del relativo gettito alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato. (Decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 dicembre 1992).(GU n.31 del 28-7-1993 )
Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on.le prof. Giuseppe Campione, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 247 del 4 giugno 1993, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Francesco Castaldi ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 36, presso l'avv. Salvatore Sciacchitano, giusta procura in margine al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della presidenza del Consiglio dei Ministri, palazzo Chigi e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministro per le finanze - di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni - 17 dicembre 1992, recante: "Modalita' di versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese", publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1993. FA T T O Il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1992, n. 461, ha istituito un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito d'impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994. Soggetti passivi sono le societa' ed enti di cui all'art. 87, primo comma, lett. a) e b) del t.u. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le societa' di persone e le imprese individuali. L'art. 3, sesto comma, del citato d.l. prevede che la nuova imposta sia riscossa col sistema del versamento diretto presso il concessionario della riscossione ovvero mediante delega ad un'azienda di credito o agli uffici postali; la stessa norma demanda al Ministro per le finanze di stabilire con propri decreti le modalita' dei versamenti, richiedendo altresi' il concerto del Ministro per il tesoro, quanto ai versamenti mediante delega alle aziende di credito e anche quello del Ministero per le poste e le telecomunicazioni, quanto ai versamenti mediante delega agli uffici postali. Il Ministro per le finanze, con un primo decreto del 10 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie gen. 12 dicembre 1992, n. 292) ha dettato le modalita' per il versamento diretto dell'imposta in discorso al concessionario della riscossione, senza alcuna interferenza circa la destinazione del gettito riscosso nell'ambito del territorio della regione siciliana. Con successivo decreto 17 dicembre 1992, il predetto Ministro ha stabilito, di concerto con quello del tesoro, le modalita' di versamento diretto dell'imposta mediante delega alle aziende di credito. L'art. 4, secondo comma, di quest'ultimo decreto, contenente particolari prescrizioni per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, mentre prevede che le predette aziende versino direttamente agli uffici provinciali di cassa della regione stessa l'intero gettito dell'imposta de qua dovuta dalle persone fisiche (lett. a, prima parte), stabilisce che solo il 12,60% dell'imposta medesima dovuta dalle societa' di persone debba confluire nella cassa regionale (lett. a, seconda parte), disponendo che la residua quota dell'87,40% debba essere versata invece alla tesoreria provinciale dello Stato (lett. b). Conseguentemente il presidente della regione siciliana, con atto notificato il 6 maggio 1993, ha proposto ricorso a codesta ecc.ma Corte avverso tale decreto per conflitto di attribuzione per invasione della competenza regionale in materia finanziaria risultante dall'art. 36 dello statuto siciliano e dall'art. 2 del d.P.R. n. 1044/1965. Ma quello che si riteneva un episodio isolato si e' ripetuto con altro decreto, emanato pure il 17 dicembre 1992 (ma pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993) dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni.Anche tale decreto, infatti, all'art. 5, stabilisce che, per le operazioni eseguite nel territorio della regione, l'amministrazione postale debba riversare all'ufficio provinciale della cassa regionale l'intero importo dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese pagato dalle persone fisiche, ma solo il 12,60% dell'imposta stessa versata dalle societa' di persone, prevedendo che la maggior quota dell'87,40% debba confluire alla tesoreria provinciale dello Stato di Palermo. La suindicata disposizione, palesemente invasiva (al pari dell'art. 4 del d.m. 17 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1993) delle attribuzioni della regione in subiecta materia, viene censurata per le seguenti ragioni di: D I R I T T O Violazione dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, approvate col d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - che concorrono ad integrare il parametro di costituzionalita' insito nell'art. 36 dello statuto siciliano. (Corte costituzionale, sentenza 25 maggio 1990, n. 260) - spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, eccettuate quelle "il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime". La giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte e' costante sul punto della necessita' di una specifica e diretta indicazione legislativa delle particolari finalita' statali in vista delle quali non trova applicazione la norma generale che riserva alla regione siciliana il gettito di tutte le entrate tributarie riscosso nell'ambito del suo territorio (sentenze 15 marzo 1972, n. 49; 31 marzo 1987, n. 87 e 25 maggio 1990, n. 260). Ma il d.l. n. 394/1992 non contiene alcuna espressa disposizione volta a destinare la nuova entrata tributaria con lo stesso introdotta alla copertura di oneri connessi al soddisfacimento di specifiche finalita' contingenti o continuative dello Stato. Si appalesa, quindi, manifestamente illegittima la predetta disposizione ministeriale, con cui - attraverso una evidente forzatura dei limiti dell'attivita' regolamentare di esecuzione fissati dall'art. 3, sesto comma, del citato d.l. n. 394/1992 - sono stati arbitrariamente applicati alla predetta imposta patrimoniale i criteri di ripartizione del gettito dell'I.Lo.R. dettati dall'art. 3 della legge n. 41/1986. Peraltro si ribadisce che la disposizione ministeriale dianzi citata non trova fondamento alcuno neanche nella legge istitutiva dell'imposta, che non solo non prevede riserva totale o parziale del relativo gettito al bilancio statale, ma non opera alcuna discriminazione di competenza con riferimento ai soggetti d'imposta e si limita a menzionare le singole imposte sui redditi solo quanto al sistema di versamento, che e' cosa ben diversa dalla destinazione dell'entrata derivante dal nuovo tributo, avente natura patrimoniale. Comunque, ove anche il citato art. 3, sesto comma, del d.l. n. 394/1992 fosse interpretabile nel senso che l'assimilazione della disciplina di riscossione della nuova imposta patrimoniale a quella relativa alle imposte sui redditi implichi la devoluzione allo Stato di una quota del tributo versato dalle societa' di persone operanti nell'ambito del territorio della regione pari a quella del gettito dell'I.Lo.R., tale norma non potrebbe sfuggire ad una censura di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074/1965, per le stesse ragioni sopra esposte.
P. Q. M. Si chiede pertanto a codesta ecc.ma Corte costituzionale: di volere accogliere il presente ricorso, previa riunione con l'analogo gravame notificato il 6 maggio 1993 (iscritto al n. 15 reg. confl. 1993), dichiarando che il decreto ministeriale 17 dicembre 1993 impugnato e' illegittimo, al pari di quello coevo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1993, n. 55, in quanto invade l'ambito della competenza della regione siciliana in violazione degli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. n. 1074/1965; di volere pronunciare, in conseguenza, l'annullamento dell'atto impugnato, dichiarando che i proventi dell'imposta introdotta dal d.l. n. 394/1992, riscossi nel territorio della regione siciliana, spettante interamente a quest'ultima; in linea subordinata, di volere ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, sesto comma, del d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1992, n. 461, con riferimento agli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, la cui rilevanza ai fini della decisione del conflitto di attribuzione, nella suddetta ipotesi, sarebbe evidente. Palermo, addi' 22 giugno 1993 Avv. Francesco CASTALDI - Avv. Francesco TORRE 93C0737