N. 395 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1993

                                N. 395
     Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal tribunale amministrativo
 regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Giurin Bruno ed
 altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro
 Magistratura - Uditore giudiziario, gia' referendario parlamentare
    del  Senato  della  Repubblica  -  Attribuzione   di   trattamento
    economico   ad  personam  superiore  a  quello  spettantegli  come
    magistrato, per diritto al computo del  maturato  economico  della
    precedente  carriera  -  Richiesta  di allineamento stipendiale di
    magistrati di pari o maggiore  anzianita'  -  Ius  superveniens  e
    norma  di  interpretazione  autentica  -  Divieto  di  adozione di
    provvedimenti di alineamento stipendiali "ancorche' aventi effetti
    anteriori  all'11  luglio  1992"  -  Violazione  dei  principi  di
    eguaglianza,   di  ragionevolezza,  di  imparzialita'  e  di  buon
    andamento  della   p.a.   nonche'   di   pienezza   della   tutela
    giurisdizionale.
 (D.L. 19 settembre 1992, n. 284 (recte: 384), art. 7, settimo comma,
    convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
 (Cost., artt. 3, 97 e 113).
(GU n.29 del 14-7-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1215/92
 proposto da Bruno Giurin, Aurelio Gatto,  Maurizio  Gionfrida,  Carlo
 Nordio,   Michele  Dalla  Costa,  Gioacchino  Michele  Termini,  Rita
 Ugolini, Valeria Castagna,  Marta  Paccagnella,  Luca  Maria  Marini,
 Antonella  Magaraggia,  Roberta Marchiori, Clotilde Parise, Francesco
 Giuliano, Claudio Cerroni, Marina Caparelli, Francesco Maria Cirillo,
 Daniela  Defazio,  Daniela  Bruni   e   Cesare   Albanello   Busetto,
 rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Giorgio  Orsoni, con elezione di
 domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia,  S.  Croce,  205,
 come  da mandato in calce al ricorso; contro il Ministero di grazia e
 giustizia, in  persona  del  Ministro  pro-tempore,  rappresentato  e
 difeso   dall'avvocatura   distrettuale   dello   Stato  di  Venezia,
 domiciliataria per legge, il Ministero del  tesoro,  in  persona  del
 Ministro  pro-tempore, non costituito in giudizio; per l'accertamento
 del  diritto  dei  ricorrenti,  magistrati  dell'ordine  giudiziario,
 all'allineamento  stipendiale sulla posizione retributiva del collega
 Antonio Francesco Esposito ex art.  4,  terzo  comma,  del  d.l.  27
 settembre  1982,  n. 681, convertito nella legge 20 novembre 1982, n.
 869;
    Visto il ricorso, notificato il 30 marzo 1992 e depositato  presso
 la segreteria il 23 aprile 1992 con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e
 giustizia;
    Viste le memorie prodotte;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  dell'11  marzo  1993  (relatore il
 consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv.to Orsoni  per  i  ricorrenti  e
 l'avv.   dello   Stato   Muscarello   per  l'amministrazione  statale
 resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    I  ricorrenti,  magistrati   dell'ordine   giudiziario,   invocano
 l'applicazione   del   c.d.   "allineamento   stipendiale",  istituto
 introdotto dall'art. 4, terzo comma, del d.l. 27 settembre 1982,  n.
 681,  convertito  in  legge 20 novembre 1982, n. 869, successivamente
 confermato per il personale di magistratura dall'art. 1 della legge 8
 agosto 1991, n. 265.
    Deducono a sostegno del ricorso che  l'istituto  dell'allineamento
 stipendiale, rimedio di carattere generale del pubblico impiego volto
 ad  evitare  situazioni  di  squilibrio  retributivo,  e'  conforme a
 principi costituzionali (artt. 3, 36, 97 e  107  della  Costituzione)
 secondo  cui  a  parita'  di  funzione  deve  corrispondere lo stesso
 trattamento economico.
    L'applicabilita'  di  tale  istituto  ai  magistrati  ordinari  e'
 espressamente  riconosciuta dal primo comma dell'art. 1 della legge 8
 agosto 1991, n. 265, col limite che sono valutabili soltanto  i  piu'
 favorevoli    trattamenti   economici   conseguiti   nelle   carriere
 dirigenziali  dell'amministrazione  dello  Stato  o  equiparate.   Le
 ulteriori limitazioni a tale principio recate dai commi primo e terzo
 si applicano per il futuro, ma non possono comprimere il diritto gia'
 maturato  dai  ricorrenti prima dell'entrata in vigore della legge n.
 265/1991.
    Cio' premesso, i ricorrenti espongono di avere tutti un'anzianita'
 di carriera superiore a quella del  loro  collega  Antonio  Francesco
 Esposito   il  quale,  nominato  uditore  giudiziario  nel  1989,  ha
 conservato il piu' favorevole trattamento  economico  maturato  nella
 precedente carriera (equiparata a quella dirigenziale dello Stato) di
 referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica.
    Chiedono pertanto che sia riconosciuto il loro diritto a percepire
 un  trattamento  retributivo  non  inferiore  a quello dell'anzidetto
 magistrato, con la condanna dell'amministrazione alla  corresponsione
 delle  relative  differenze retributive con interessi e rivalutazione
 monetaria.
    L'amministrazione statale intimata, costituitasi in  giudizio,  ha
 controdedotto  puntualmente instando per la reiezione del ricorso. La
 difesa  erariale  in  particolare   ha   osservato   che   l'istituto
 dell'allineamento    stipendiale,    disciplinato    retroattivamente
 dall'art. 1 della legge n. 265/1991  che  ha  natura  interpretativa,
 sarebbe escluso dal terzo comma per i concorsi di primo grado (com'e'
 quello  di  accesso  alla magistratura ordinaria) e che esso comunque
 non sarebbe stato applicabile al caso, poiche' il dott. Esposito  non
 proviene  da una carriera dirigenziale dello Stato o equiparata, come
 prescritto dal primo comma. Infine,  ha  eccepito  che  l'abrogazione
 dell'allineamento  stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del
 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8  agosto  1992,
 n.  359  e dalla relativa interpretazione autentica di cui all'art. 7
 del d.l. 18 settembre  1992,  n.  384,  convertito  nella  legge  14
 novembre  1992,  n.  438,  ha  eliminato in radice la possibilita' di
 accoglimento del ricorso.
    Nella memoria prodotta in giudizio nell'imminenza dell'udienza  di
 discussione,  i  ricorrenti  hanno  poi  osservato  che l'abrogazione
 dell'allineamento stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma,  del
 d.l.  11  luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992,
 n.  359,  non  incide  sul  diritto  gia'  maturato  all'allineamento
 stipendiale.
    Infatti   si   tratterebbe  di  disposizioni  prive  di  efficacia
 retroattiva, come priva di  efficacia  retroattiva  sarebbe  pure  la
 disciplina recata dall'art. 1 della legge n. 265/1991.
                             D I R I T T O
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 382/1993).
 93C0769