N. 315 SENTENZA 5 - 15 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione pubblica - Personale docente  -  Immissione  in  ruolo,  a
 seguito  di concorsi, di supplenti ammessi ai concorsi stessi in base
 al  servizio  prestato   nelle   istituzioni   scolastiche   italiane
 all'estero  -  Possibilita' di continuare, dopo la nomina, a prestare
 servizio all'estero, prevista solo per i vincitori  di  concorsi  per
 titoli  e  non,  invece,  ingiustificatamente,  per  i  vincitori  di
 concorsi per titoli ed esami - Violazione dei principi di eguaglianza
 e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione  -
 Illegittimita' costituzionale parziale.
 
 (D.-L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989,
 n.  417,  art.  2,  ventitreesimo  comma,  in relazione alla legge 25
 agosto 1982, n. 604, art. 18).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.30 del 21-7-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof.  Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  23,
 del   decreto-legge   6   novembre  1989,  n.  357,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 (Norme in materia
 di reclutamento del personale della scuola), promosso  con  ordinanza
 emessa  il  22  settembre  1992  dal  Consiglio  di Stato sul ricorso
 proposto da Melis Maria Grazia contro il Provveditorato agli Studi di
 Bergamo ed altri, iscritta al n. 784 del registro  ordinanze  1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 54, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  31 marzo 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Melis Maria Grazia, maestra  della  scuola  elementare,  dopo
 aver    prestato,    a    partire   dall'anno   scolastico   1985-86,
 ininterrottamente servizio non di ruolo, quale supplente,  nei  corsi
 scolastici  disciplinati dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 (Iniziative
 scolastiche,   di   assistenza   scolastica   e   di   formazione   e
 perfezionamento  professionali  da  attuare  all'estero  a favore dei
 lavoratori italiani e loro congiunti), attivati nella  circoscrizione
 consolare  di Friburgo e Stoccarda, partecipava a entrambi i concorsi
 ("per titoli ed esami" e "per soli titoli") per  l'accesso  ai  ruoli
 del  personale docente, facendo valere, nei sensi indicati dal bando,
 il servizio all'estero.
    Risultata vincitrice del  concorso  "per  titoli  ed  esami",  era
 nominata  dal  Provveditore  agli studi di Bergamo, con decreto del 5
 settembre 1991,  n.  6537/B4,  nel  ruolo  magistrale,  e  le  veniva
 assegnata  la  sede  del  plesso di Martinengo S. Famiglia. La Melis,
 aspirante  al  beneficio  della  permanenza  all'estero,  ne   faceva
 richiesta  all'autorita' scolastica competente, la quale rigettava la
 richiesta, disponendo l'assunzione del servizio in Italia  a  partire
 dall'  1  settembre  1992.  In  conformita' con la nota del Ministero
 degli affari esteri n. 120/273  del  6  febbraio  1992  che  nega  ai
 vincitori  del  concorso  "per  titoli ed esami" l'applicabilita' del
 beneficio ex art. 18 della legge 25 agosto 1982,  n.  604  (Revisione
 della  disciplina  sulla  destinazione  del  personale di ruolo dello
 Stato alle istituzioni scolastiche e culturali  italiane  funzionanti
 all'estero  nonche'  ai  connessi  servizi del ministero degli affari
 esteri), richiamato  dall'art.  2,  comma  23,  del  decreto-legge  6
 novembre  1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27
 dicembre 1989, n. 417 (Norme in materia di reclutamento del personale
 della scuola).
    La Melis proponeva impugnativa davanti al  TAR  del  Lazio  -  che
 respingeva    la    domanda   incidentale   di   sospensione   -   e,
 successivamente, per la disattesa  richiesta  cautelare,  innanzi  al
 Consiglio  di  Stato,  prospettando  un  vizio del provvedimento (per
 falsa  applicazione della legge ordinaria) e, in subordine, eccependo
 l'illegittimita'     costituzionale     della     norma     applicata
 dall'Amministrazione.
    Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale, aderendo alla
 eccezione della parte, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  2,  comma  23,  del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
 convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n.  417,
 nella  parte  in  cui  non  prevede l'estensione del beneficio di cui
 all'art. 18, legge 25 agosto 1982, n. 604, anche ai docenti, nominati
 in ruolo a seguito di concorsi  per  titoli  ed  esami,  in  servizio
 presso  le  istituzioni  scolastiche italiane all'estero all'atto del
 conferimento della nomina, allorche' tale servizio  abbia  costituito
 titolo oggetto di valutazione.
    2.  -  Ha  premesso  il  Consiglio  di  Stato  che la formulazione
 letterale dell'art. 2, comma 23, del decreto-legge n.  357  del  1989
 (convertito,  con  modificazioni, nella legge n. 417 del 1989) limita
 l'applicazione "del beneficio del servizio all'estero",  disciplinato
 dall'art.  18  della  legge  n.  604  del  1982,  esclusivamente  nei
 confronti di coloro che siano stati  immessi  in  ruolo  mediante  il
 concorso  "per soli titoli" (e che si trovino in servizio all'estero,
 in qualita' di supplenti, al momento della nomina). La  disposizione,
 quindi,  rileva in danno di coloro che siano stati immessi in ruolo a
 seguito del superamento del concorso "per titoli ed esami".
    Ha osservato l'autorita' remittente che il  decreto-legge  n.  357
 del  1989  (convertito  nella legge n. 417 del 1989) non contiene una
 normativa speciale avente  contenuto  riparatorio  e,  pertanto,  non
 disciplina   l'immissione   in  ruolo  di  determinate  categorie  di
 personale  docente   attraverso   l'inserimento   delle   stesse   in
 graduatorie  ad  esaurimento.  Viceversa,  e' normativa che regola ex
 novo  la  materia  del  reclutamento  del  personale   della   scuola
 attraverso   due   distinti   ed  equivalenti  tipi  di  procedimenti
 concorsuali: il concorso "per titoli ed esami"  e  il  concorso  "per
 soli titoli". Un sistema noto come quello del "doppio binario".
    Il  vecchio  concorso,  quello cosiddetto "ordinario", corrisponde
 all'attuale concorso "per titoli ed esami". Ma tale procedura immette
 il personale docente nella misura  del  50%  dei  posti  disponibili,
 mentre  l'altra  meta'  e' assegnata attraverso il concorso "per soli
 titoli".
    Non v'e',  dunque,  alcuna  ragione  -  prosegue  l'ordinanza  del
 giudice   a   quo   -  che  possa  giustificare  una  "cosi'  pesante
 discriminazione" ai danni di coloro  che  vengono  immessi  in  ruolo
 mediante  il  concorso "per titoli ed esami" rispetto agli altri che,
 non solo ricevono l'inquadramento in ruolo senza essere sottoposti ad
 alcuna prova  d'esame,  ma  possono  chiedere  di  beneficiare  della
 permanenza  all'estero  ai  sensi dell'art. 18 della legge n. 604 del
 1982. Cio' che e' negato a coloro i quali hanno  il  merito  di  aver
 superato  la  difficile  prova  selettiva del concorso "per titoli ed
 esami" e' invece accordato, secondo il remittente,  a  chi  e'  stato
 immesso in ruolo attraverso un concorso "per soli titoli".
    Tanto  piu', osserva il Consiglio di Stato, che il servizio non di
 ruolo prestato  nelle  istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero
 costituisce  titolo  di valutazione in tutti e due i tipi di concorso
 (art. 2, comma 10, lett. b). Non si vede, quindi, per  quale  ragione
 tale servizio non debba ritenersi valido per attribuire i benefici di
 cui  all'art.  18  della  citata legge n. 604 anche a coloro che sono
 stati immessi in ruolo, con particolare  merito,  sulla  base  di  un
 concorso  "per  titoli  ed  esami".  Di  qui,  l'illegittimita' della
 disposizione per violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione.
    3. - E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
 chiesto la  declaratoria  di  inammissibilita'  della  questione,  in
 quanto  volta  a  provocare  una  pronunzia additiva "non logicamente
 necessitata" e, nel merito, il rigetto per infondatezza.
    Premette l'Avvocatura che l'art. 2, comma 10, del decreto-legge n.
 357 del 1989, citato, stabilisce per l'ammissione  ai  concorsi  "per
 soli titoli":
      a)  il  superamento  delle  prove  di un precedente concorso per
 titoli ed esami o di precedenti esami, anche a soli fini abilitativi,
 in relazione alla medesima classe di concorso;
      b) un servizio di insegnamento negli  istituti  e  nelle  scuole
 statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero,
 di   almeno   360   giorni  (anche  non  continuativi)  nel  triennio
 precedente.
    Dall'analisi  di   questi   requisiti   si   evince,   ad   avviso
 dell'Avvocatura,  che  e' del tutto fallace il ragionamento contenuto
 nell'ordinanza di remissione, fondato sul presupposto secondo  cui  i
 docenti  nominati in base al "concorso per soli titoli" non sarebbero
 stati mai sottoposti ad alcuna prova di esame. Al contrario, per tali
 docenti e' necessario che l'accertamento del merito sia  avvenuto  in
 epoca antecedente a quella del "concorso per soli titoli".
    Del  pari  erroneo  e',  per  l'Avvocatura,  l'altro  ragionamento
 contenuto nell'ordinanza del Consiglio di Stato,  quando  afferma  la
 necessita'  del servizio all'estero per il concorso basato su "titoli
 ed esami": l'ammissione a detto concorso non e' subordinata ad alcuna
 pregressa prestazione di servizio nella scuola. Ne'  in  Italia,  ne'
 all'estero.
    Ne  consegue  che  la previsione dell'art. 2, comma 23, del citato
 decreto-legge, che consente la permanenza  all'estero  per  coloro  i
 quali  abbiano  maturato  il requisito del servizio nelle istituzioni
 scolastiche italiane oltre confine (e che siano in servizio presso le
 stesse  istituzioni  all'atto  del  conferimento  della  nomina),  e'
 ispirata  da  una  scelta  razionale  volta  a garantire l'efficiente
 organizzazione e  la  continuita'  didattica  nelle  scuole  italiane
 all'estero. Il precedente servizio, effettuato per almeno 360 giorni,
 determinerebbe  infatti l'acquisizione di un bagaglio di esperienze e
 di  conoscenze  fondamentali  per  l'espletamento  dell'attivita'  di
 docente nelle scuole estere.
    Il   servizio,   comunque  prestato,  costituirebbe  anche  titolo
 valutabile nell'altro tipo di concorso (quello "per titoli ed esami")
 ma si tratterebbe di cosa diversa, e soltanto  di  una  eventualita',
 assicurando   un  punteggio  da  assegnare  ai  fini  dell'ordine  di
 graduatoria.  Non  costituirebbe  una  necessita'  richiesta  per  il
 superamento di questo tipo di concorso.
    Tanto,   conclude   la   difesa  erariale,  rende  ragionevole,  e
 pienamente giustificato, il diverso rilievo che il legislatore, nella
 sua discrezionalita', ha attribuito  al  medesimo  servizio  ai  fini
 della permanenza all'estero.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Viene  all'esame  della  Corte la questione di legittimita'
 costituzionale, sollevata in  relazione  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione,  dell'art.  2,  comma  23, del decreto-legge 6 novembre
 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27  dicembre
 1989,  n. 417, in quanto non prevede l'estensione del beneficio della
 permanenza all'estero, stabilito dall'art. 18 della legge  25  agosto
 1982,  n.  604,  a  favore dei docenti nominati in ruolo a seguito di
 "concorsi per titoli", anche ai docenti vincitori  di  "concorsi  per
 titoli  ed  esami",  parimenti  in  servizio  presso  le  istituzioni
 scolastiche  italiane  all'estero  all'atto  del  conferimento  della
 nomina,  allorche'  tale  servizio abbia costituito titolo oggetto di
 valutazione.
    2. - La questione e' fondata.
    Nell'ambito di una  progressiva  revisione  della  disciplina  del
 trattamento  del  personale  docente  delle istituzioni scolastiche e
 culturali  italiane  all'estero,   il   legislatore   ha   perseguito
 chiaramente  gli  obiettivi della professionalita' del reclutamento e
 della temporaneita' della permanenza oltre confine. Revisione che  si
 e'  realizzata attraverso i seguenti "passaggi legislativi" che, qui,
 mette conto indicare.
    Se l'art. 14 del regio-decreto 12 febbraio  1940,  n.  740  (Testo
 unico  delle  norme  legislative  sulle  scuole italiane all'estero),
 consentiva al  Ministro  per  gli  Affari  esteri,  "previo  giudizio
 d'idoneita'  in  base  ai  titoli  presentati  e a un'eventuale prova
 orale", di scegliere i direttori e gli insegnanti delle  scuole,  fra
 il personale di ruolo, l'art. 19 dello stesso testo dava il potere al
 Ministro  dell'educazione  nazionale,  per i posti che non si fossero
 potuti conferire a  termine  del  medesimo  art.  14,  di  provvedere
 "mediante  assunzione  di  personale  provvisorio  o supplente ovvero
 mediante concorso".
    Successivamente, l'art. 1 del d.P.R.  23  gennaio  1967,  n.  215,
 stabiliva  per  gli  aspiranti  alla  "destinazione  all'estero",  in
 aggiunta all'esame dei titoli, l'obbligatorieta'  della  prova  orale
 ("colloquio")  davanti  a  una Commissione presieduta da un direttore
 generale del Ministero della pubblica  istruzione.  Il  personale  da
 destinare  all'estero  poteva, inoltre, essere chiamato a frequentare
 corsi di "informazione  ed  orientamento"  (art.  3),  mentre  veniva
 fissato  anche un limite alla permanenza all'estero, stabilendosi che
 non potesse avere durata superiore a quattordici anni (art. 5).
    L'art. 9 della legge 3 marzo 1971, n. 153 (Iniziative scolastiche,
 di  assistenza  scolastica  e   di   formazione   e   perfezionamento
 professionali  da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani
 e loro congiunti), elencava i requisiti  di  professionalita'  per  i
 docenti  non  di  ruolo,  stabilendo  che,  qualora  non  fosse stato
 "possibile od opportuno" utilizzare il personale insegnante di ruolo,
 il Ministero degli affari esteri  avesse  "la  facolta'  di  assumere
 insegnanti  incaricati o supplenti scelti tra coloro che (fossero) in
 possesso del prescritto titolo di  studio  od  (avessero)  comprovata
 esperienza  specifica..  e conoscenza della lingua locale o almeno di
 una delle principali lingue straniere".
    Qualche  anno  dopo,  la  legge  26  maggio  1975,  n.  327 (Stato
 giuridico del personale non di  ruolo,  docente  e  non  docente,  in
 servizio  nelle  istituzioni  scolastiche  e  culturali  all'estero),
 regolava  dettagliatamente  il  conferimento   degli   incarichi   di
 insegnamento  all'estero  quando  non  fosse  "possibile ed opportuno
 destinare.personale di ruolo" ai sensi delle precedenti disposizioni.
 Innanzitutto,  limitando  la  durata  e  attribuendo  l'incarico  per
 singoli   anni;   poi,   selezionando  gli  incaricati  mediante  una
 graduatoria rigidamente  disciplinata;  e,  dunque,  cosi'  limitando
 fortemente   il   potere   discrezionale  dell'autorita'  competente,
 individuata  nella  struttura  diplomatica  del  luogo.  Alla   quale
 residuava,  con  qualche discrezionalita', solo il conferimento delle
 supplenze per la sostituzione  dei  docenti  di  ruolo  o  di  quelli
 incaricati.
    Infine, la legge 25 agosto 1982, n. 604, ribadiva che il personale
 da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero dovesse
 essere scelto "esclusivamente tra il personale di ruolo" (art. 1) con
 destinazione  secondo  piani  triennali,  previo  accertamento  della
 professionalita' degli aspiranti effettuato da  speciali  commissioni
 giudicatrici  mediante  "esami integrati dalla valutazione dei titoli
 professionali e culturali": esami che avrebbero compreso una  o  piu'
 prove  scritte e un colloquio. La permanenza all'estero del personale
 veniva,  con  trascurabili  eccezioni,  ulteriormente  ristretta   al
 massimo di 7 anni scolastici (art. 7).
    La  legge  dettava  inoltre  una minuziosa regolamentazione per la
 "sistemazione  del  personale  docente  in  servizio  non  di   ruolo
 all'estero"  (artt.  8-20)  e  per  la  "eliminazione delle cause che
 producevano precariato  nelle  istituzioni  scolastiche  e  culturali
 all'estero"  (artt.  21-35).  Conseguentemente,  si  sopprimevano gli
 incarichi di ogni tipo (art. 21) e si vietava l'assunzione  di  nuovo
 personale precario (art. 22).
    Con  riguardo al precariato esistente veniva emanata una complessa
 disciplina, cosi' articolata:
      a) immissione in ruolo di  tutti  gli  insegnanti  incaricati  a
 tempo  indeterminato  in  servizio  nel  corso  dell'anno  scolastico
 1980-81 e, comunque, fino al 9 settembre 1981;
      b) rientro volontario in  Italia  di  detto  personale  sino  al
 compimento  del  sesto  anno della immissione in ruolo, sulla base di
 scaglioni periodici e, obbligatoriamente, sulla base di  graduatoria,
 al  compimento  del  settimo anno (salvo proroga ministeriale per non
 oltre due anni) a partire da coloro che avevano  maggiore  anzianita'
 di servizio;
      c)  possibilita'  d'un ulteriore trattenimento in servizio (anni
 cinque) per il  conseguimento  del  trattamento  minimo  di  pensione
 subordinato  alla  presentazione  della  domanda  di  collocamento  a
 riposo.
    3. - Tale  normativa  di  favore  e'  stata  estesa,  dalla  norma
 impugnata,  a  tutti  gli  insegnanti che, nel frattempo, erano stati
 nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di "concorsi  per  soli
 titoli",  qualora  vi  fossero  stati  ammessi  "in  base al servizio
 prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero" e purche'
 fossero stati ancora "in  servizio  presso  le  predette  istituzioni
 all'atto  del  conferimento  della  nomina"  (art.  2,  comma 23, del
 decreto legge 6 novembre 1989, n.  357,  convertito  nella  legge  27
 dicembre  1989,  n.  417).  Onde  la  doglianza  della ricorrente nel
 giudizio  a  quo, condivisa dal Consiglio di Stato remittente, che ha
 sollevato la questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo
 2, comma 23, citato, in quanto non prevede l'estensione del beneficio
 della  permanenza  all'estero  anche  a  favore  della  categoria cui
 appartiene l'insegnante ricorrente.
    La limitazione della disciplina di favore, fra  quanti  prestavano
 servizio  nelle  istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero, agli
 insegnanti vincitori del "concorso per soli titoli" e  non  anche  ai
 vincitori  del  "concorso  per titoli ed esami" costituisce, infatti,
 una palese irrazionalita' priva di ogni giustificazione.
    La situazione di precariato in atto riguarda sia i  vincitori  del
 primo che del secondo tipo di concorso; l'immissione nei ruoli per le
 due categorie di insegnanti ha comunque consentito la valutazione del
 requisito  di  docente all'estero (anche se per la prima categoria la
 valutazione dei titoli ha avuto rilievo esclusivo e per la seconda ha
 costituito solo un punteggio ulteriore rispetto all'esame).
    Non  si  comprende,  allora,  la  ragione  del  sacrificio   delle
 posizioni  di  chi  si  e' reso meritevole dell'immissione nei ruoli,
 sottoponendosi alla dura selezione  delle  prove  d'un  concorso  per
 esami  in  modo  da  poter  esprimere  le  proprie  capacita',  cosi'
 consentendo  alla  commissione   giudicatrice   di   individuarle   e
 apprezzarle  pienamente. Tanto piu' che l'evoluzione della disciplina
 legislativa per la selezione degli insegnanti italiani all'estero ha,
 con  tutta  evidenza,  valorizzato  professionalita'  e   competenza,
 eliminando  pressoche'  del  tutto  i  poteri meramente discrezionali
 dell'autorita' amministrativa preposta al settore.
    Questa Corte ha gia' affermato che "e' certamente piu' qualificata
 la posizione di chi abbia ottenuto  l'abilitazione  all'insegnamento.
 sulla  base di prove di esami a carattere selettivo rispetto a coloro
 che  l'abbiano  ottenuta  in  seguito  alla  partecipazione  a  corsi
 abilitanti  o  a  esami  speciali"  e  che  tanto,  "oltre  ad essere
 ingiustificatamente discriminatorio, viola altresi', come denunciato,
 anche il principio del buon andamento, perche' tende  a  privilegiare
 personale che non si sia qualificato in prove di carattere selettivo"
 (sent.  n.  690  del  1988).  Del  resto,  "piu' esigenti garanzie di
 merito" erano state precedentemente affermate nella sentenza  n.  249
 del 1986.
    Questa  Corte intende ribadire tale orientamento, si' che dichiara
 l'illegittimita' della norma impugnata la' dove non equipara -  nella
 pregressa  identita'  di posizione di precariato - chi ha piu' meriti
 professionali rispetto a chi ne ha di meno. Non puo' infatti la  mera
 anzianita'  d'insegnamento assumersi come prevalente e, quel che piu'
 conta,  quale  unico  parametro  per  la  selezione   del   personale
 nell'ambito dei pubblici uffici.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  illegittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 23,
 del decreto-legge 6 novembre  1989,  n.  357  (Norme  in  materia  di
 reclutamento   del   personale   della   scuola),   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, nella  parte  in
 cui  non prevede che si applichi il disposto dell'art. 18 della legge
 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione  della  disciplina  in  materia  di
 reclutamento del personale della scuola) anche ai docenti nominati in
 ruolo  a  seguito  dell'espletamento di concorsi per titoli ed esami,
 qualora  abbiano  fatto valere il servizio prestato nelle istituzioni
 scolastiche italiane all'estero.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0791