N. 320 ORDINANZA 5 - 15 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Recupero spese di spedalita' -
 Procedure   -   Identica   questione  gia'  dichiarata  inammissibile
 (sentenza n. 304/1986) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 108 e 117).
(GU n.33 del 11-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, che  modifica  l'art.
 16,  terzo comma, ultima parte, della legge regionale della Lombardia
 15 gennaio 1975, n.  5  ("Disciplina  dell'assistenza  ospedaliera"),
 promosso  con  l'ordinanza  emessa  il  5 gennaio 1993 dal Pretore di
 Monza  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Talon   Marcello   e
 l'Ospedale S. Gerardo di Monza - Presidio multizonale della U.S.L. n.
 64,  iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11, prima serie speciale,
 dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio del  23  giugno  1993  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  nel corso di un giudizio di opposizione promosso da
 Marcello Talon, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n.  639
 (Approvazione  del  testo  unico delle disposizioni di legge relative
 alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), avverso una
 ingiunzione di pagamento per il  recupero  di  spese  di  spedalita',
 emessa  dal  responsabile  del  presidio  multizonale  "Ospedale  San
 Gerardo dei Tintori" nei confronti del medesimo opponente, in  quanto
 ritenuto  civilmente  responsabile  delle lesioni a causa delle quali
 Severino Talon aveva usufruito di ricovero ospedaliero  nel  suddetto
 presidio  sanitario,  il  Pretore  di Monza ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge  regionale  della
 Lombardia  8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt.
 16 e 25 della legge regionale  15  gennaio  1975,  n.  5  "Disciplina
 dell'assistenza  ospedaliera"), nella parte in cui sostituisce l'art.
 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975,
 n. 5;
      che, ad  avviso  del  pretore  rimettente,  la  norma  regionale
 impugnata, nella parte in cui consente di "darsi corso alle procedure
 previste  dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni"
 per il recupero delle  spese  di  ricovero  nei  confronti  di  terzi
 civilmente  responsabili,  sarebbe lesiva dei principi costituzionali
 espressi dall'art. 3 (disparita' di  trattamento  nei  confronti  dei
 terzi  soggetti all'ingiunzione, rispetto ai quali verrebbero sospese
 le ordinarie garanzie processuali), dall'art. 24 (lesione del diritto
 di difesa, in quanto  l'ingiunzione  e'  emessa,  in  violazione  del
 principio   del   contraddittorio,   senza   che  il  terzo  ritenuto
 responsabile possa  far  valere  le  ragioni  che  escludono  la  sua
 responsabilita'  civile);  dall'art. 108 (violazione della riserva di
 legge statale in ordine alla disciplina dei rimedi  giurisdizionali);
 dall'art.  117  (violazione  del limite delle materie attribuite alla
 competenza legislativa regionale, dalle  quali  esula  la  disciplina
 della funzione giurisdizionale);
      che  nessuna  parte  si  e'  costituita nel presente giudizio di
 costituzionalita';
    Considerato  che  identica  questione,   sollevata   peraltro   in
 riferimento a disposizioni regionali formalmente differenti, e' stata
 dichiarata  inammissibile  da  questa  Corte  con sentenza n. 304 del
 1986,   sul   presupposto   che   la   "formulazione   che   richiama
 l'applicabilita'  alle regioni, ai fini del recupero di crediti sorti
 a seguito della prestazione di servizi ospedalieri,  della  procedura
 coattiva  prevista  dal  R.D.  n.  639  del  1910 ( ..), formulazione
 attualmente presente in  centinaia  di  leggi  regionali  vigenti  in
 diversi  campi  (  ..),  non esprime la norma da applicare al caso di
 specie,  ma  contiene  piuttosto  un  richiamo  ad  abundantiam  alle
 disposizioni  statali  costituenti l'unica e vera fonte normativa del
 rapporto dedotto nei giudizi a quibus vale a dire il R.D. n. 639  del
 1910   (Testo   unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla
 riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato)";
      che  con la presente ordinanza di rimessione non vengono offerti
 al giudizio di questa Corte profili nuovi ed ulteriori sulla base dei
 quali possa essere condivisa l'opinione del giudice a quo,  circa  la
 pretesa  innovativita'  della  norma  regionale  impugnata, in quanto
 l'utilizzazione della procedura di riscossione coattiva prevista  dal
 R.D.  n.  639  del  1910  nei confronti del terzo ritenuto civilmente
 responsabile delle  lesioni  che  hanno  dato  luogo  alle  spese  di
 ricovero    ospedaliero    -   fattispecie   concreta   perfettamente
 corrispondente, peraltro,  a  quella  da  cui  ha  avuto  origine  la
 questione   di  legittimita'  costituzionale  decisa  con  la  citata
 sentenza  n.  304  del  1986  -  lungi  dal   costituire   la   prova
 dell'estensione,  ad  opera  dell'art.  1 della legge regionale della
 Lombardia n. 27 del 1989, della  procedura  di  riscossione  coattiva
 prevista  dal  R.D.  n. 639 del 1910, anche ai crediti sprovvisti dei
 requisiti di certezza, liquidita'  ed  esigibilita',  rappresenta  il
 frutto  di  un'interpretazione  della  norma regionale impugnata che,
 benche' riferita dal pretore rimettente come prevalente nella  prassi
 delle amministrazioni sanitarie competenti, tuttavia, oltre ad essere
 smentita  da  una  giurisprudenza costante del giudice ordinario e da
 una dottrina pressoche' unanime, e' esclusa da  questa  stessa  Corte
 nella piu' volte citata pronuncia n. 304 del 1986, dove espressamente
 si  afferma  che  le  disposizioni  statali del R.D. n. 639 del 1910,
 riferibili  anche  alle  regioni   indipendentemente   dal   richiamo
 contenuto nelle diverse disposizioni di legge regionali (trattandosi,
 tecnicamente,  di  un "rinvio improprio"), sono applicabili "soltanto
 ove  ne  ricorrano  i  presupposti  di  diritto  e  di  fatto  e,  in
 particolare, quando il credito sia certo, liquido ed esigibile";
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata dal Pretore di Monza e' manifestamente  inammissibile,  dal
 momento  che  la  norma di legge regionale impugnata, per le medesime
 ragioni esposte nella  sent.  n.  304  del  1986  e  ricordate  nella
 presente  ordinanza,  non  trova applicazione nel giudizio a quo, per
 essere direttamente applicabili le richiamate norme statali del  R.D.
 n. 639 del 1910;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge  regionale  della
 Lombardia  8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt.
 16 e 25 della legge regionale  15  gennaio  1975,  n.  5  "Disciplina
 dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui modifica l'art. 16,
 terzo  comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n.
 5, sollevata dal Pretore  di  Monza,  con  l'ordinanza  riportata  in
 epigrafe,   in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  108  e  117  della
 Costituzione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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