N. 414 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1993
N. 414 Ordinanza emessa il 2 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari di Prato nel procedimento penale a carico di Niccoli Stefano ed altri Processo penale - Udienza preliminare - Notifica dell'avviso di garanzia concomitante con richiesta di rinvio a giudizio - Lamentata mancata notizia dell'inizio delle indagini preliminari - Conseguente impossibilita' per gli indagati di prendere iniziative probatorie - Disparita' di trattamento rispetto alla parte pubblica - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 392 e 393). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.35 del 25-8-1993 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI L'anno 1993 il mese di aprile il giorno due alle ore 10,25 in tribunale, Prato, innanzi al giudice per l'udienza preliminare dott. Salvatore Palazzo assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140, secondo comma, del c.p.p., dal coll. Francesco De Santis espressamente autorizzato, in camera di consiglio, chiamati, nel procedimento penale n. 116/93, dal collaboratore di cancelleria sono comparsi: il pubblico ministero dott. Modena, sost.; imputati: 1) Niccoli Stefano, libero, assente difeso dall'avv. G. Guasti presente; 2) Reali Alessandro, libero assente difeso dall'avv. G. Guasti presente; 3) Meucci Luca Riccardo, libero, assente, difeso dall'avv. N. Caldarulo (Pistoia) presente; 4) Baldi Armida, libera, assente, difesa dall'avv. G. Guasti d'ufficio presente; 5) Bessi Paolo, libero, assente, difeso dall'avv. G. Guasti presente. E' presente il curatore dott. Li Vigni Nicolo' il quale si riserva nella costituzione di P.C. L'avv. Guasti deposita memoria tecnica anche a firma del rag. Tofani, e insiste nell'incidente probatorio gia' richiesto nel caso che la medesima non venga accolta ai sensi dell'art. 393 del c.p.p. chiede che venga sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 393 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che l'imputato o indagato venga messo nelle stesse condizioni dell'accusa in ordine alle iniziative probatorie di cui all'art. 392 del c.p.p., atteso che gli odierni imputati hanno avuto conoscenza dell'esistenza indagini preliminari a loro carico per il reato per il quale se ne chiede il rinvio a giudizio dopo le conclusioni delle indagini preliminari medesime. Il p.m. si oppone essendo la richiesta intempestiva. Il g.i.p. rileva che la richiesta della difesa e' fondata giacche' nel caso di specie non ha avuto alcuna notizia del procedimento penale prima della notifica della richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica di Prato. In conseguenza, essendo chiuse le indagini preliminari, non ha potuto la difesa chiedere l'incidente probatorio ne' svolgere altra attivita' difensiva nell'interesse degli indagati ed in condizioni di uguaglianza con la pubblica accusa. Tutto cio' viola manifestamente gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale, nonche' i principi generali del codice di procedura penale che assicurano e garantiscono la difesa anche davanti al giudice dell'udienza preliminare.
P. Q. M. Sospende il presente procedimento; Rimette gli atti alla Corte costituzionale nei limiti in cui gli artt. 392 e 393 del c.p.p. siano in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione che non garantiscono il diritto di difesa degli indagati ove non sia stata notificata di avviso di garanzia prima dell'udienza preliminare; Dispone la pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, la trasmissione di notizia al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone infine la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e rinvia a nuovo ruolo. Il giudice udienza preliminare: PALAZZO Il collaboratore di cancelleria: DE SANTIS Il p.m.: MODENA 93C0804