N. 416 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 1993
N. 416 Ordinanza emessa il 27 aprile 1993 dal pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Buratti Pierino Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Impossibilita' di decidere, con tale sentenza, in caso di costituzione di parte civile, sul capo civile - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 448, comb. disp., e 538). (Cost., art. 24).(GU n.35 del 25-8-1993 )
IL PRETORE Interrotta la decisione; O S S E R V A Alla udienza 30 giugno 1992, l'imputato Buratti Pierino formulava istanza di applicazione pena ex artt. 444 del c.p.p. sulla quale il p.m. non esprimeva il suo consenso; Nella stessa fase il p.o. Coppari Eugenio si costituiva parte civile; R I L E V A All'esito del dibattimento questo pretore ritiene ex art. 448 del c.p.p. non giustificato il dissenso del p.m. e congrua la pena richiesta dall'imputato; Nella presente fattispecie inoltre, il difensore di p.c. chiedeva la condanna dell'imputato "al risarcimento dei danni". R I T I E N E Ai sensi dell'art. 538 del c.p.p., il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo in caso di sentenza di condanna. Nell'ipotesi per cui si procede dunque sembrerebbe preclusa a questo giudice una pronuncia sul capo civile, in quanto la richiesta di applicazione pena dell'imputato e la relativa sentenza di accoglimento non costituisce una sentenza di condanna. Inoltre ai sensi dell'art. 448, terzo comma, la decisione sulla azione civile e' consentita al giudice solo in sede di impugnazione. In questi termini il combinato disposto dagli artt. 448 e 538 del c.p.p. applicabili al giudizio pretorile in forza dell'art. 549 del c.p.p., precludono ad avviso di questo pretore la pronuncia sul capo civile e cioe' in palese dispregio del dettato di cui all'art. 24 della Costituzione, in quanto le prove raccolte in dibattimento consentono una pronuncia sul capo civile, ancorche' generica ai sensi e agli effetti di cui all'art. 539 del c.p.p. va dunque disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, trattandosi di questione rilevante e non manifestamente infondata per i motivi di cui sopra;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 maggio 1953, n. 87; Sospende il presente giudizio e solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale di cui in motivazione; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza letta in pubblica udienza venga trasmessa insieme agli atti alla Corte costituzionale, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Macerata, addi' 27 aprile 1993 Il pretore: SOTTANI 93C0806