N. 433 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 1993

                                N. 433
 Ordinanza  emessa  il  26  maggio 1993 dal pretore di Napoli, sezione
 distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile vertente  tra  s.n.c.
 Ciro Musella Import e comune di Monte di Procida ed altro
 Amministrazione  pubblica  -  Ente  pubblico (nella specie: comune di
 Monte di Procida) in stato di definitiva impotenza  ad  adempiere  le
 proprie  obbligazioni  - Previsto assoggettamento ad una procedura di
 tipo  concorsuale  in  contrasto   con   i   principi   che   vietano
 l'assoggettabilita'   della   p.a.   a   tale  tipo  di  procedura  -
 Ingiustificata contestuale previsione, a scapito  dei  creditori,  di
 una   serie   di  privilegi  per  la  p.a.:  1)  prevista  estinzione
 obbligatoria  delle  procedure  esecutive  pendenti  in  luogo  della
 semplice  improseguibilita'  dell'azione esecutiva; 2) impossibilita'
 per il creditore di agire per l'inserimento del proprio credito nella
 massa passiva del piano di estinzione; 3) prevista  restituzione  dei
 beni   pignorati  alla  p.a.  debitrice;  4)  inoppugnabilita'  della
 prevista ordinanza d'estinzione delle procedure esecutive pendenti  -
 Irragionevolezza  con incidenza sul diritto di difesa e sul principio
 della libera iniziativa economica.
 (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 21, convertito in legge  19  marzo
 1993, n. 68).
 (Cost.,  artt. 2, 3, secondo comma, 24, 28, 41 e 113; c.c. art. 2082;
 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art.  1;  c.p.c.  artt.  826,  828,  830,
 ultimo comma, 514 e 545; c.c. art. 2740; r.d. 16 marzo 1942, n.  267,
 art.  51; legge 20 marzo 1965, n. 2247, art. 4, dell'all. E); r.d. 16
 marzo 1942, n. 267, artt. 92, 93 e 98; c.p.c. artt. 632, 617,  629  e
 630).
(GU n.35 del 25-8-1993 )
                       IL VICE PRETORE ORDINARIO
    Ha  pronunziato  in  data 24 maggio 1993 la seguente ordinanza nel
 procedimento esecutivo, iscritto nel r.g. es. al n. 2373/19/92 e  nel
 procedimento  di opposizione all'esecuzione, iscritto nel r.g.a.c. al
 n. 2858/19/92, tra la s.n.c. Ciro Musella Import, in persona del  suo
 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
 Gillo, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via del
 Chiostro  n.  9,  giusta  procura  a  margine  dell'atto di precetto,
 esecutante, opposta,  contro  il  comune  di  Monte  di  Procida,  in
 personale  del  suo  sindaco  pro-tempore, domiciliato presso la casa
 municipale  dell'ente,  rappresentato  e   difeso   dall'avv.   Mario
 Filagrossi,  presso  il  quale  elettivamente  domicilia  in Monte di
 Procida, alla via Pedecone,  I  Traversa  n.  10,  giusta  procura  a
 margine del ricorso in opposizione ed in forza della delibera di g.m.
 n.  217 del 20 dicembre 1992, esecutato, opponente e la tesoreria del
 comune di Monte di Procida, in persona del suo legale  rappresentante
 pro-tempore,  dott.  Paolo  Schiano  di  Zenise, con sede in Monte di
 Procida al corso Umberto I, n. 8, terzo;
    Premesso che il creditore procedente, in forza di titolo esecutivo
 con fonte giudiziale - giudicato -, di condanna del comune  di  Monte
 di Procida, con atto del 19 ottobre 1992, assoggettava a pignoramento
 le  somme  in  possesso del tesoriere, appartenenti all'ente comunale
 debitore detto; che quest'ultimo, in persona  del  suo  sindaco,  con
 ricorso  del  23  ottobre  1992,  proponeva opposizione (ex art. 615,
 secondo  comma,  del  c.p.c.),  avverso  l'esecuzione  invocando,  in
 applicazione  dell'art. 25 della legge n. 144/1989 e dell'art. 16 del
 d.l.  n.  382  del   18   settembre   1992,   "l'inammissibilita'   e
 l'improcedibilita'  dell'azione esecutiva", avendo gia' deliberato il
 piano di risanamento, ex art. 25  citato;  che,  iscritta  sul  ruolo
 degli  affari  contenziosi  la  causa,  con ordinanza del 30 dicembre
 1992, questo giudice, in applicazione del combinato disposto  di  cui
 alle citate norme, nonche' dell'art. 12- bis della legge n. 80/1991 e
 della  circolare ministeriale del 15 maggio 1991, f.l. n. 19/1991 del
 Ministro dell'interno riteneva: a) l'obbligo, per la p.a.  debitrice,
 di  procedere al riconoscimento del debito portato dal giudicato ( ex
 art. 12- bis della legge n. 80/1991) e, conseguentemente,  quello  di
 inserimento  del  debito nella massa passiva del piano di estinzione;
 b) che solo in presenza di tale riconoscimento e dell'inserimento del
 debito nel piano detto, poteva pararsi di  fronte  la  necessita'  di
 valutare l'istanza, avanzata dal debitore, volta alla declaratoria di
 "cessazione"  della  procedura esecutiva, secondo l'art. 16 del d.l.
 n. 440/1992;
    Rilevato  che  detta  disposizione  (art.  16)  e'  stata,   prima
 riprodotta con il d.l. n. 8/1993) (art. 21) e, quindi, convertita in
 legge  (legge n. 68/1993) ma con modificazioni e che, per il richiamo
 contenuto all'ottavo comma, le previsioni dell'art  21  si  applicano
 anche  al comune di Monte di Procida, debitore escusso, che delibero'
 l'adozione del piano di risanamento,  prima  dell'entrata  in  vigore
 dell'art. 21 citato;
    Rilevato,  in  punto  di  fatto,  che l'ordine impartito alla p.a.
 debitrice, con provvedimento di questo giudice del 30 dicembre  1992,
 affinche'   comunicasse   se   avesse   o   meno   inserito,   previo
 riconoscimento, il debito nel piano di  estinzione,  non  ha  sortito
 esito positivo;
    Rilevato che il terzo, all'udienza fissata per la sua comparizione
 (30 novembre 1992), ha reso una dichiarazione di quantita' positiva;
    Rilevato  che l'art. 21 della legge n. 68/1993, con la previsione:
 "sono   dichiarate   estinte   dal   giudice,   previa   liquidazione
 dell'importo  dovuto  per  capitale,  accessori e spese, le procedure
 esecutive  pendenti  e  non  possono  essere  promosse  nuove  azioni
 esecutive"  (a  differenza  dalla  previsione  di cui all'art. 21 del
 d.l. n. 8/1993, secondo cui dalla data di deliberazione di  dissesto
 "cessano   le   azioni   esecutive"),   esclude   categoricamente  la
 possibilita'  di  interpretare  la  norma,  nel   senso   di   potere
 subordinare la declaratoria di "cessazione" della procedura esecutiva
 alla  verifica dell'inserimento del debito nel piano di estinzione; e
 cio' perche' pare chiaro che la norma, oggi,  ed  inequivocabilmente,
 instituisce  il principio dell'inammissibilita' assoluta delle azioni
 esecutive individuali, mentre l'art. 21 del d.l. n.  8/1993,  da  un
 lato,  si  limitava  a  prevedere  la  "cesssazione"  delle procedure
 esecutive  sicche',  non  potendo  cessare  cio'  che non aveva avuto
 inizio, ne legittimava  la  promuovibilita':  (cfr.  al  riguardo,  i
 precedenti  giurisprudenziali  di  questa  stessa  pretura:  ord.  14
 gennaio 1993, r.g. es. 178/19/92 in proc.  Idealfood/comune  Procida;
 ordinanze  15-18  marzo  1993, r.g. es. 1080-1081-1082/19/92 in proc.
 Edilsigma/comune Procida) e, dall'altro, subordinava la  declaratoria
 di   cessazione   detta  all'inserimento  del  debito  nel  piano  di
 estinzione,  per  effettuare  il  quale  l'ente  poteva  invocare  la
 sospensione  della  procedura  esecutiva  (art.  25  della  legge  n.
 144/1989);
    Rilevato  che,  alla  luce  delle  modificazioni   apportate   dal
 legislatore  all'art.  21 citato, in sede di conversione in legge del
 d.l. n. 8/1993, va rivisitata l'intera  impostazione  interpretativa
 della  norma  che,  in  punto  di ammissibilita' dell'esecuzione, nei
 confronti  di  una  p.a.  debitrice,  incide   sino   a   sconvolgere
 l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sulla materia (compreso
 quello  dei  giudici  di  questa  pretura;  vedi  i riferimenti sopra
 citati) ed i principi espressi dalla Corte costituzionale; sicche' si
 impone un approfondimento che, come  si  vedra',  pero',  non  potra'
 condurre    a    definire    interpretazioni,    senza   l'intervento
 indispensabile della Corte costituzione al riguardo e  sotto  i  piu'
 profili  della  norma che l'interpretazione induce a ritenere che sia
 sospetta di incostituzionalita', emergendo chiara la rilevanza  delle
 questioni,  sul  giudizio  in  corso;  giudizio  che l'art. 21 citato
 imporrebbe di definire con una mera pronunzia (di rito) di estinzione
 del processo.
             Primo profilo di sospetta incostituzionalita'
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 430/1993).
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